Contributo unificato - Modalità di pagamento del contributo unificato - art. 221, comma 3, decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito in legge 17 luglio 2020, n.77 – Integrazione della circolare del 24 febbraio 2022

provvedimento 4 maggio 2022

Durante la vigenza dell’art. 221, comma 3, del decreto-legge n. 34/2020, come sostituito dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, per i pagamenti del contributo unificato e delle anticipazioni forfettarie operati in modo non telematico presso le ricevitorie di generi di monopolio e di valori bollati, e purtuttavia accettati dalla cancelleria tramite la c.d. “bruciatura” del relativo contrassegno, nell’arco temporale intercorso tra l’8 marzo 2020 (data di entrata in vigore della citata normativa emergenziale) e il 24 febbraio 2022 (epoca di diffusione della circolare della Direzione generale degli affari interni sul tema in oggetto), gli uffici non sono tenuti a richiedere un nuovo pagamento del contributo unificato e delle anticipazioni forfettarie con le modalità indicate dall’art.221, comma 3, d.l. n. 34 del 2020.