Contributo unificato - Procedimenti penali con condanna al risarcimento del danno in sede di gravame - Determinazione del contributo unificato - Chiarimenti sulla circolare del 13 novembre 2019

provvedimento 29 gennaio 2021

Richiamato il regime fiscale di cui alla circolare del 13 novembre 2019, da applicarsi alle azioni civili risarcitorie esercitate nel processo penale di secondo grado e nel giudizio di Cassazione, in quest’ultimo caso limitatamente alle ipotesi di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione disciplinate dall’art. 578 del c.p.p., deve precisarsi che, una volta individuato lo scaglione di valore di riferimento per la determinazione del contributo unificato, dovrà applicarsi la maggiorazione prevista dall’articolo 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115/2002 a seconda che si tratti di giudizio promosso dinanzi alla Corte di appello o alla Corte di Cassazione. Per i giudizi dinanzi alla Suprema Corte, e nei soli casi in cui sia possibile una pronuncia sul merito, il contributo dovrà essere calcolato anche sulla base di quanto previsto dal comma 2-bis dell’art. 13 del d.P.R. n.115/2002.