Circolare 29 gennaio 2021 - Procedimenti penali con condanna al risarcimento danni in sede di gravame –Determinazione del contributo unificato – chiarimenti su circolare. Rif. prot. DAG n. 243731.E 20.12.2019 e 4385.E del 10.01.2020

29 gennaio 2021

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile

 

Al sig. Presidente della Corte Suprema di cassazione
Al sig. Procuratore generale presso la Corte Suprema di cassazione
Al sig. Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche
Ai sigg. Presidenti di Corte di appello
Ai sigg. Procuratori generali presso le Corti di appello

LORO SEDI

e, p.c., al sig. Capo di Gabinetto
e, p.c., al sig. Capo dell’Ufficio legislativo
e, p.c., al sig. Capo dell’Ispettorato generale
e, p.c., al sig. Capo del Dipartimento

Oggetto: Procedimenti penali con condanna al risarcimento danni in sede di gravame –Determinazione del contributo unificato – chiarimenti su circolare

Rif. prot. DAG n. 243731.E 20.12.2019 e 4385.E del 10.01.2020

Sono pervenute a questa Direzione generale alcune richieste di chiarimento in merito alla circolare emanata dalla Direzione generale della giustizia civile – prot. DAG 217643.U del 13.11.2019 – avente ad oggetto “Procedimenti penali con condanna al risarcimento danni in sede di gravame –Determinazione del contributo unificato”, con riferimento all’importo del contributo unificato da prenotare a debito con riferimento alla fase che si svolge dinanzi alla Corte di appello e alla Corte di Cassazione.

In particolare le Corti di appello chiedono se anche in queste ipotesi debba trovare applicazione la previsione dell’articolo 13, comma1bis, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 in forza del quale “il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione”.

Secondo gli uffici la circolare in esame nel precisare che “nel processo penale di secondo grado, è dovuto il contributo unificato quando la Corte conferma o modifica le statuizioni relative alla parte civile contenute nella sentenza di primo grado (indipendentemente dalla costituzione in giudizio della predetta o dall’impugnazione del capo di sentenza relativo alla quota risarcitoria); se la somma liquidata con la sentenza di appello corrisponde a quella liquidata in primo grado, tale contributo sarà di importo eguale a quello dovuto in primo grado; se l’importo liquidato in secondo grado sarà diverso, il contributo unificato sarà commisurato alla somma in concreto liquidata”, non avrebbe tuttavia indicato se tale importo dovesse essere poi aumentato secondo le previsioni dell’articolo 13, comma 1bis, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Ciò posto appare utile fornire i chiarimenti che seguono.

La circolare prot. DAG 217643.U del 13.11.2019, sopra richiamata si è resa necessaria in quanto l’Ispettorato generale, nel corso delle verifiche svolte presso le Corti di appello, aveva riscontrato modalità operative differenti con riguardo al versamento del contributo unificato quando, dinanzi a tale autorità giudiziaria, la parte civile, regolarmente costituita nel processo penale di primo grado, non reitera la propria costituzione dinanzi al giudice di secondo grado ovvero non impugna il capo di sentenza relativo alla domanda risarcitoria.

La nota in esame ha quindi in primo luogo chiarito che nel processo penale di secondo grado è dovuto il contributo unificato con riferimento alle statuizioni sulla domanda risarcitoria della parte civile “indipendentemente dalla costituzione in giudizio della predetta o dall’impugnazione del capo di sentenza relativo alla quota risarcitoria”.

Per quanto riguarda invece l’importo è stato affermato che “se la somma liquidata con la sentenza di appello corrisponde a quella liquidata in primo grado, tale contributo sarà di importo eguale a quello dovuto in primo grado; se l’importo liquidato in secondo grado sarà diverso, il contributo unificato sarà commisurato alla somma in concreto liquidata”.

Con tale affermazione si è inteso precisare che la determinazione del contributo unificato dovesse avvenire con riferimento all’importo effettivamente liquidato nella sentenza di secondo grado così come per i procedimenti instaurati dinanzi alla Corte di Cassazione il contributo unificato - dovuto esclusivamente nel caso in cui la Corte, nel dichiarare estinto il reato per amnistia o per prescrizione, debba decidere sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili – dovesse essere “quantificato avuto riguardo alla somma liquidata a titolo di risarcimento danni”.

Ne consegue che una volta determinato lo scaglione di valore a cui fare riferimento per la determinazione del contributo unificato, dovrà essere applicata la maggiorazione prevista dall’articolo 13, comma 1bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 a seconda che si tratti di giudizio promosso dinanzi alla Corte di Appello o dinanzi alla Corte di Cassazione.

Per quanto concerne poi i giudizi instaurati dinanzi alla Suprema Corte e per i soli casi in cui sia possibile una pronuncia sul merito, il contributo unificato dovrà essere calcolato anche sulla base di quanto previsto dal comma 2bis del d.P.R. n. 115 del 2002.

Come noto, l’unica norma che disciplina il pagamento del contributo unificato nel processo penale è quella contenuta nell’articolo 12 del citato d.P.R. n. 115 del 2002 nel quale si precisa che “1. L’esercizio dell’azione civile nel processo penale non è soggetto al pagamento del contributo unificato, se è chiesta solo la condanna generica del responsabile. 2. Se è chiesta, anche in via provvisionale, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell’importo liquidato e secondo gli scaglioni di valore di cui all’articolo 13”.

L’articolo 12 del d.P.R. n. 115 del 2002 rimanda quindi al successivo articolo 13 nella sua interezza, con la conseguenza che nel processo penale la quantificazione del contributo unificato deve tenere conto anche di quelle disposizioni, introdotte successivamente al 2002, con le quali è stato previsto un innalzamento degli importi per i giudizi di impugnazione.

Così, per i giudizi promossi dinanzi alle Corti di appello, una volta individuato l‘importo del contributo unificato secondo gli scaglioni fissati dall’art. 13, comma1, del d.P.R. n. 115 del 2002, tale importo dovrà essere aumentato della metà in base a quanto previsto dal comma 1bis, prima parte, del medesimo articolo, (comma inserito dall'art. 67, comma 3, lett. a), L. 18 giugno 2009, n. 69 e, successivamente, così modificato dall'art. 2, comma 212, lett. c), n. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191), in forza del quale “il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione”.

Diversamente, per i giudizi instaurati dinanzi alla Corte di Cassazione al valore del contributo unificato determinato secondo gli scaglioni fissati dal citato comma 1, si applicherà la previsione della seconda parte dell’art. 13, comma 1bis nonché quella del comma 2bis in base al quale “Fuori dei casi previsti dall’articolo 10, comma 6-bis, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all’imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari” (comma anch’esso introdotto dall'art. 67, comma 3, lett. a), L. 18 giugno 2009, n. 69 e, successivamente, modificato dall'art. 2, comma 212, lett. c), n. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191).

Preme infine richiamare l’attenzione degli uffici giudiziari sulla necessità di compilare correttamente e per ciascuna fase del giudizio il foglio delle notizie affinché al momento della riscossione non siano tralasciate somme da introitare in favore dello Stato.

Le SS.LL. sono pregate, per quanto di rispettiva competenza, di assicurare idonea diffusione della presente circolare.

Roma, 29 gennaio 2021

Il direttore Generale
Giovanni Mimmo