DDL - Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento di persone condannate, fatto a Santo Domingo il 14/08/2002 - Relazione

Disegno di legge recante: "Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento di persone condannate tra il governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 14 agosto 2002"

Articolato

L'accordo sul trasferimento delle persone condannate fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Dominicana, risponde alle crescenti esigenze di cooperazione nel campo giudiziario fra i due Paesi e nell'ambito degli accordi con tale Paese la materia in questione è ritenuta prioritaria, data la difficile situazione delle carceri dominicane ed il numero dei cittadini costi ristretti.

Più in particolare, il trattato sul trasferimento delle persone condannate risponde principalmente a principi umanitari e intende dare la possibilità a tali persone di scontare la condanna nel Paese di cui sono cittadini, favorendone il reinserimento, una volta scontata la pena. La sua conclusione permetterà pertanto di approfondire ulteriormente la cooperazione giudiziaria tra i1 nostro Paese e la Repubblica Dominicana.

II trasferimento dei detenuti potrà avvenire - in conformità con quanto previsto dagli accordi internazionali vigenti in tale materia solamente se la sentenza di condanna sia passata in giudicato, se la parte della condanna ancora da espiare sia perlomeno di un anno, se l’infrazione penale che ha data luogo alla condanna rappresenti un'infrazione penale anche per la legge dello Stato in cui il detenuto deve essere trasferito e se lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione siano d'accordo sul trasferimento.
Ogni persona condannata, alla quale può essere applicato il trattato in questione e che faccia richiesta di essere trasferita, deve dare il consenso al trasferimento volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. Per ottenere il trasferimento, il detenuto dovrà presentare una richiesta scritta alle corrispondenti Autorità dello Stato di condanna. Per l’adozione della relativa decisione, le Autorità degli Stati interessati valuteranno ogni utile fattore, fra cui la gravità del reato, le ripercussioni sociali del fatto criminoso, lo stato di salute del detenuto ed i1 legame mantenuto dallo stesso con lo State d’origine.

La durata della condanna nello Stato di esecuzione dovrà corrispondere, nei limiti del possibile, a quella indicata nella sentenza emanata nello State richiesta; in ogni caso, essa non potrà superare il massimo della pena; prevista per quel reato nello Stato in cui si effettua il trasferimento. Entrambi gli Stati potranno inoltre concedere grazia, amnistia o indulto alla persona condannata, secondo le proprie leggi.