Trattato sul trasferimento di persone condannate tra il governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica dominicana firmato a Santo Domingo il 14 agosto 2002
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Dominicana, qui di seguito denominati "le Parti".
RITENENDO che lo scopo delle pene sia il reinserimento sociale delle persone condannate;
CONSIDERANDO che per il conseguimento di tale obiettivo sarebbe proficuo offrire ai cittadini privati della libertà, a seguito della commissione di un reato, la possibilità di scontare la condanna nel Paese di cui sono cittadini,
HANNO convenuto quanto segue:
Articolo 1
Ai fini del presente Trattato:
a) "condanna" significa qualsiasi pena o misura privativa della libertà personale inflitta da un giudice a seguito della commissione di un reato;
b) "sentenza" significa una decisione del giudice con la quale venga inflitta una condanna;
c) "Stato di condanna" significa lo Stato in cui è stata inflitta la condanna alla persona che è stata o che può essere trasferita;
d) "Stato di esecuzione" significa lo Stato in cui è eseguita o sarà eseguita la condanna della persona trasferita o da trasferire;
e) "persona condannata" significa qualsiasi persona alla quale è stata inflitta con una sentenza una condanna.
Articolo 2
1) Le Parti si impegnano a prestarsi reciproca cooperazione in materia di trasferimento delle persone condannate in conformità al presente Trattato.
2) Una persona condannata nel territorio di una delle due Parti può, conformemente alle disposizioni del presente Trattato, essere trasferita nel territorio dell'altro Stato per scontare la condanna inflittale con la sentenza.
Articolo 3
Il presente Trattato si applica solo se ricorrono le seguenti condizioni:
a) la persona condannata è cittadino dello Stato di esecuzione;
b) la sentenza è definitiva;
c) alla data di ricevimento della richiesta, la persona condannata deve ancora scontare almeno un anno della condanna;
d) la persona condannata o - in caso di sua incapacità dovuta a ragioni di età o alle condizioni fisiche e mentali - il suo rappresentante legale acconsente al trasferimento;
e) il reato per il quale la persona è stata condannata dallo Stato di condanna costituisce reato anche per lo Stato di esecuzione;
f) la persona non è stata condannata a morte, a meno che tale condanna non sia stata commutata;
g) lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione svino d'accordo sul trasferimento.
Articolo 4
1) Ogni persona condannata, alla quale può essere applicato il presente Trattato, deve essere informata dallo Stato di condanna del contenuto del Trattato stesso e delle conseguenze giuridiche derivanti dal trasferimento.
2) Le Parti designeranno le Autorità competenti a dar esecuzione al presente Trattato.
Articolo 5
1) Ogni persona condannata può richiedere di essere trasferita in conformità al presente Trattato avanzando domanda scritta alle competenti Autorità dello Stato di condanna.
2) Lo Stato di condanna, se la sentenza è definitiva, trasmette allo Stato di esecuzione:
a) la richiesta della persona condannata da cui risulti la consapevolezza di tutte le conseguenze giuridiche del trasferimento;
b) una esposizione dei fatti sui quali si basa la condanna;
c) copia autentica della sentenza di condanna;
d) informazioni sulla natura, durata e data di inizio della condanna;
e) copia delle disposizioni di legge su cui è fondata la sentenza;
f) informazioni sulla custodia cautelare, sui condoni di pena o su qualsiasi altro elemento relativo all'esecuzione della condanna;
g) quando ne sia il caso, ogni rapporto medico-sociale sulla persona condannata, ogni informazione sul trattamento nello Stato di condanna ed ogni raccomandazione per la prosecuzione del trattamento nello Stato di esecuzione.
Articolo 6
Lo Stato di condanna garantirà che la persona che deve dare il consenso al trasferimento lo faccia volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. La procedura da seguire a tale scopo è regolata dalla legge dello Stato di condanna.
Articolo 7
Prima di decidere in ordine al trasferimento di un condannato in conformità alla finalità che si intende perseguire con il presente Trattato, favorendo e facilitando il reinserimento sociale del condannato, le Autorità di ciascuno Stato considerano, tra gli altri fattori, la gravità del reato, i precedenti penali del condannato, i rapporti socio-familiari che il medesimo ha conservato con l'ambiente dì origine e le sue condizioni di salute.
Articolo 8
1) La presa in carico della persona condannata da parte dello Stato di esecuzione sospende l'esecuzione della pena nello Stato di condanna.
2) L'esecuzione della condanna è regolata dalla legge dello Stato di esecuzione e questo Stato è l'unico competente a prendere ogni decisione al riguardo.
3) Lo Stato di condanna non può più eseguire la pena se lo Stato di esecuzione considera la pena interamente espiata.
Articolo 9
1) Le Autorità competenti dello Stato di esecuzione devono continuare l'esecuzione della una rispettando la natura e la durata della pena o della. misura privativa della libertà personale stabilita nella sentenza dello Stato di condanna.
2) Se la natura o la durata della pena o della misura privativa della libertà personale incompatibile con la legge dello Stato di esecuzione, quest'ultimo può, per mezzo di una decisione giudiziaria o amministrativa, modificare la sanzione stabilita dallo Stato di condanna in modo da non superare il massimo della pena prevista per lo stesso reato dalla propria legge.
La natura e la durata della pena o della misura privativa della libertà personale devono, comunque, corrispondere, per quanto possibile, a quelle inflitte con la condanna da eseguirsi.
Articolo 10
Il trasferimento, in base al presente Trattato, non può aver luogo se a carico della persona da trasferire, relativamente agli stessi fatti che hanno determinato la condanna nello Stato di condanna, esiste nello Stato di esecuzione un procedimento penale o una sentenza di condanna definitiva.
Articolo 11
Soltanto lo Stato di condanna ha diritto di decidere sulle domande di revisione delle sentenze.
Articolo 12
Ciascuno Stato può accordare la grazia, l'amnistia o l'indulto conformemente alle proprie leggi, dandone immediata comunicazione all'altro Stato.
Lo Stato di esecuzione, avuta notizia di uno dei suindicati provvedimenti di clemenza, deve darne immediata esecuzione in conformità alle proprie leggi.
Articolo 13
Lo Stato di esecuzione fornisce informazioni allo Stato di condanna sull'esecuzione della pena:
a) allorché per la propria legge l'esecuzione è cessata;
b) se la persona condannata evade prima che l'esecuzione della pena sia terminata;
c) se lo Stato di condanna richiede un rapporto speciale.
Articolo 14
I costi derivanti dall'applicazione del presente Trattato sono a carico dello Stato di esecuzione, tranne le spese verificatesi esclusivamente sul territorio dello Stato di condanna.
Articolo 15
Il presente Trattato è applicabile all'esecuzione di condanne pronunciate sia prima che dopo la sua entrata in vigore.
Articolo 16
1) Il presente Trattato entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento elle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste.
2) Il presente Trattato avrà durata illimitata. Potrà essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto il primo giorno del sesto mese dopo la sua notifica all'altra Parte.
3) Il presente Trattato può essere modificato consensualmente tramite la via diplomatica e le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste al paragrafo 1) per l'entrata in vigore del presente Trattato.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.
Fatto a Santo Domingo di Guzman il 14 Agosto 2002 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, tutti i testi facenti egualmente fede.
Per il Governo della Repubblica Italiana
Stefano Alberto Canavesio
Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario
nella Repubblica Dominicana
Per il Governo della Repubblica Dominicana
Hugo Tolentino Dipp.
Ministro degli esteri