DDL - Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento di persone condannate, fatto a Santo Domingo il 14/08/2002 - Testo

Disegno di legge recante: "Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento di persone condannate tra il governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 14 agosto 2002"

Relazione illustrativa

Indice

Art. 1 - (Autorizzazione alla ratifica)
Art. 2 - (Ordine di esecuzione)
Art. 3 - (Copertura finanziaria)
Art. 4 - (Entrata in vigore)

 

Art. 1
(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sul trasferimento di persone condannate tra il governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 14 agosto 2002 .


Art. 2
(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del Protocollo stesso.


Art. 3
(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 15.660 a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere  si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n.170.

2. Il Ministero dell’economia e finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 4
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.