DDL - Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione di estradizione tra Italia e Argentina (Roma, 31/03/2003) - Relazione

Disegno di legge recante: "Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina del 9 dicembre 1987, fatto a Roma il 31 marzo 2003"

Articolato

La necessità di realizzare un addendum alla Convenzione di estradizione di Roma, sottoscritta tra le Parti il 9 dicembre 1987, è discesa dal problematico stato dei rapporti relativo alle domande di estradizione per l’esecuzione delle sentenze contumaciali.
Infatti l’ordinamento giuridico argentino, come tutti quelli di derivazione ispanica, ignora l’istituto del giudizio in assenza, se non in casi estremamente limitati, e la dichiarazione di rebeldia (contumacia) determina la sospensione del processo una volta che ne sia stata completata la fase istruttoria.
L’incompatibilità tra  due ordinamenti ha pertanto determinato gli esiti negativi di numerosi procedimenti di estradizione, talora anche a carico di autori di gravi reati.
Analogamente a quanto fatto per i rapporti tra Italia e Spagna, la via prescelta per la soluzione del problema si è sostanziata in una presa d’atto, da parte delle Autorità argentine circa la piena conformità della disciplina italiana del giudizio contumaciale alle garanzie del giusto processo ed ai parametri internazionali in materia di diritti umani.
In particolare, le garanzie difensive offerte a condannato in contumacia di cui si chiede l’estradizione, si cristallizzano nell’”..eventuale” celebrazione di un nuovo processo, secondo la disciplina degli istituti processuali della riammissione in termini e della revisione processuale.

Il Protocollo si compone pertanto di due soli articoli.
L'art. 1, prevede che quanto una Parte chiede l’estradizione di una persona condannata in contumacia, la Parte richiesta potrà rifiutare solo se a suo giudizio non sono stati rispettati i requisiti minimi di difesa garantiti ala persona condannata; l’estradizione viene concessa quanto la Parte richiedente dimostri che il proprio ordinamento prevede istituti che garantiscano un eventuale nuovo processo al condannato in contumacia. Viene prevista inoltre, a carico della Parte italiana, la garanzia che l’imputato venga informato per tempo dell’udienza e  il controllo del giudice sulla correttezza della notifica all’imputato. È infine prevista alla collaborazione tra le Parti relativa alo stato dei processi e sul regime e la portata dei ricorsi e sulle possibili impugnazioni che possano applicarsi alle sentenze pronunciate in contumacia. L’articolo 2 contiene le clausole di rito.

Il presente provvedimento era già stato presentato in Parlamento dal Governo nel corso della XV legislatura, tuttavia non è riuscito a terminare il proprio iter a causa dell’anticipato scioglimento delle Camere.