Protocollo addizionale alla Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina del 9 dicembre 1987, fatto a Roma il 31 marzo 2003 - protocollo
Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Argentina, in seguito denominati "le Parti",
Desiderando intensificare e completare la loro cooperazione nell'applicazione della Convenzione di estradizione, sottoscritta a Roma il 9 dicembre 1987, in relazione alle sentenze pronunciate in contumacia;
Considerando che le riforme introdotte nella legislazione penale italiana circa le sentenze di condanna pronunciate in contumacia sono conformi alle garanzie del dovuto processo ed ai parametri internazionali in materia di diritti umani;
Concludono il presente Protocollo Addizionale di cooperazione in materia di estradizione, stabilendo quanto segue:
Articolo 1
1. Quando una Parte richieda all'altra l'estradizione di una persona condannata in contumacia, la Parte richiesta dovrà rifiutare tale estradizione se, a suo giudizio, non sono stati soddisfatti i requisiti minimi di difesa garantiti alla persona accusata di un reato.
2. Tuttavia l'estradizione verrà concessa quando la Parte richiedente dimostri che il proprio ordinamento prevede istituti idonei a garantire, alla persona condannata in contumacia di cui si richiede l'estradizione, il diritto ad un eventuale nuovo processo.
3. La Parte italiana garantirà che:
a) l'imputato è stato informato dell'udienza in tempo utile per consentirgli di essere presente e di organizzare la sua difesa;
b) l'imputato è stato informato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;
c) il giudice ha effettuato controlli per verificare che la citazione è stata regolarmente notificata secondo l'ordinamento italiano e che lo svolgimento del processo è stato posticipato nell'ipotesi in cui la presenza dell'imputato sia considerata necessaria o ci siano motivi per ritenere che l'imputato non si è potuto presentare per cause indipendenti dalla sua volontà.
4. Entrambi le Parti si impegnano ad allegare a tutte le richieste di estradizione che ciascuna presenterà all'altra una esplicita dichiarazione sulla situazione in cui si trova il processo relativo alla persona richiesta in estradizione, ed altresì sul regime, sulla portata dei ricorsi e sulle possibilità di impugnazione che possano applicarsi alle sentenze pronunciate in contumacia, che siano titolo posto a fondamento di tali richieste.
Articolo 2
Il presente Protocollo Addizionale entrerà in vigore alla data dell'ultima notifica con la quale le Parti si comunicano che i requisiti interni necessari per l'entrata in vigore sono soddisfatti e si applicherà anche alle richieste di estradizione tuttora pendenti.
Il presente Protocollo Addizionale rimarrà in vigore contestualmente alla Convenzione di estradizione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina sottoscritta a Roma il 9 dicembre 1987.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Roma il trentuno marzo duemilatre in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.
Per il Governo della
Repubblica Italiana
Per il Governo della
Republica argentina