DDL - Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione di estradizione tra Italia e Argentina (Roma, 31/03/2003) - Testo
Disegno di legge recante: “Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina del 9 dicembre 1987, fatto a Roma il 31 marzo 2003"
Indice
Art. 1 - (Autorizzazione alla ratifica)
Art. 2 - (Ordine di esecuzione)
Art. 3 - (Copertura finanziaria)
Art. 4 - (Entrata in vigore)
Art. 1
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale alla Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina del 9 dicembre1987, fatto a Roma il 31 marzo 2003.
Art. 2
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del Protocollo stesso.
Art. 3
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’ attuazione della presente legge, pari a 4.470 euro annui a decorrere dall’anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n.170.
2. Il Ministero dell’economia e finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.