DDL - Ratifica ed esecuzione dei Trattati di estradizione ed assistenza giudiziaria tra il Governo italiano e il Governo Regno del Marocco, fatto a Rabat il 1° aprile 2014 - Testo

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 10 febbraio 2015

Disegno di legge recante "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze, di estradizione e Convenzione sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014;
 

Relazione Illustrativa (persone condannate)

Relazione illustrativa (estradizione)

Indice

Art.1 - (Autorizzazione alla ratifica)
Art.2 - (Ordine di esecuzione)
Art.3 - (Copertura finanziaria)
Art.4 - (Entrata in vigore)
 

Art.1
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:

a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014;
b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014.
 


Art.2
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all’articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall’articolo 11 dell’Accordo di cui all’articolo 1, lettera a), e dall’articolo 22 della Convenzione di cui all’articolo 1, lettera b).
     


Art.3
(Copertura finanziaria)

  1. All’onere derivante dalle spese di missione della Convenzione di cui all’articolo 1, lettera b), valutato in euro 339.760 annui a decorrere dall’anno 2015, e dalle rimanenti spese pari a euro 4.000 a decorrere dall’anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo Speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell’ambito del programma “Giustizia civile e penale” e, comunque, della missione “Giustizia” dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all’importo dello scostamento, il limite di sui all’articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni.
  3. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al comma 2.
  4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art.4
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.