DDL - Ratifica ed esecuzione dei Trattati di estradizione ed assistenza giudiziaria tra il Governo italiano e il Governo Regno del Marocco, fatto a Rabat il 1° aprile 2014 - Relazione
Esame definitivo - Consiglio dei ministri 10 febbraio 2015
Disegno di legge recante "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze, di estradizione e Convenzione sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014;
Convenzione in materia di trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno del Marocco.
La Convenzione in esame ha ad oggetto il trasferimento delle persone condannate.
La scelta di sottoscrivere una convenzione bilaterale tra l’Italia e il Marocco è stata dettata dalla considerazione che con il Regno del Marocco mancava uno strumento internazionale in tale materia, atteso, in particolare, il fatto che il Regno del Marocco non ha aderito alla Convenzione promossa dal Consiglio d’Europa e aperta alla sottoscrizione ed adesione anche di Stati che non fanno parte del Consiglio, sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo 1983. Tale Convenzione, come è noto, costituisce lo strumento giuridico maggiormente applicato in materia di trasferimenti internazionali di detenuti al fine di eseguire condanne definitive.
La Convenzione in esame consente che i cittadini di ciascuno dei due Paesi contraenti, condannati e detenuti nell’altro Stato, siano trasferiti nel Paese di origine per ivi scontare la pena residua. La finalità della Convenzione è essenzialmente quella di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, facendole scontare la pena nel luogo in cui ha saldi legami sociali e familiari.
La Convenzione, che si compone di 22 articoli, prevede che il trasferimento dei detenuti potrà avvenire — in conformità con quanto previsto dagli accordi internazionali vigenti in tale materia — soltanto se il condannato sia cittadino dell’altro Stato, la sentenza di condanna sia passata in giudicato, se la parte della condanna ancora da espiare sia pari almeno ad un anno, se il fatto che ha dato luogo alla condanna costituisca un reato anche per la legge dello Stato in cui il detenuto deve essere trasferito e se lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione siano d’accordo sul trasferimento. Perché si possa provvedere al trasferimento occorre, peraltro, che il detenuto presti il proprio consenso, con piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano (art. 4).
La richiesta di trasferimento può essere presentata dal detenuto o da uno degli Stati contraenti (art. 11). L’art. 14 individua le Autorità centrali, compenti a ricevere e inoltrare le richieste di trasferimento, nel Ministero della Giustizia per il Governo della Repubblica Italiana e la Delegazione Generale dell’Amministrazione Penitenziaria e del Reinserimento per il Regno del Marocco.
Sono contemplati i motivi facoltativi di rifiuto del trasferimento (art. 4) nell’ipotesi di doppia cittadinanza del detenuto, di condanna inflitta in relazione alla commissione di un reato militare e di mancato pagamento – da parte del condannato – delle spese di giustizia e di risarcimento del danno.
La durata della pena nello Stato di esecuzione dovrà corrispondere a quella indicata nella sentenza pronunciata nello Stato richiesto. E’ peraltro riconosciuto allo Stato di esecuzione di adeguare la pena inflitta nello Stato di condanna con un’altra pena qualora questa non sia prevista nel proprio ordinamento, pena che dovrà corrispondere, per quanto possibile, a quella inflitta con la decisione da eseguire (art. 5).
Le modalità di esecuzione e di cessazione della pena sono disciplinate dalla legge dello Stato di esecuzione, salva la possibilità anche per lo Stato di condanna di accordare la grazia, l’amnistia e l’indulto. Lo Stato di condanna è invece l’unico che può decidere sulle domande di revisione della sentenza (artt. 6, 7 e 8).
Lo Stato di esecuzione non potrà processare, arrestare e condannare la persona trasferita per gli stessi fatti che hanno dato luogo alla condanna nello Stato di condanna mentre ha la facoltà di procedere nei confronti della persona condannata per fatti commessi anteriormente a quelli che hanno dato luogo alla condanna, purché - se si tratti di reati puniti con la pena di morte – lo Stato di esecuzione applichi la pena prevista dalla legge dello Stato di condanna (art. 9).
La Convenzione detta una disciplina analitica in relazione ai documenti che devono essere presentati da entrambi gli Stati (art. 12), alla lingua di traduzione degli atti (art. 15), alle spese (art. 18), alla modalità di consegna delle persona trasferita (art. 17).
Sono, infine, contenute nella Convenzione le disposizioni relative al transito, finalizzate a facilitare il trasferimento dei detenuti anche nei rapporti con Paesi terzi (art. 19), nonché le disposizioni “finali” aventi ad oggetto l’ambito di Applicazione (art. 20), la soluzione delle controversie (art. 21) e le modalità per l’entrata in vigore, la durata e l’eventuale “rescissione” della Convenzione stessa (art. 22).
Non si è proceduto alla redazione dell’A.I.R. poiché la Convenzione in materia di trasferimento delle persone condannate non comporta oneri finanziari.