DDL - Ratifica ed esecuzione dei Trattati di estradizione ed assistenza giudiziaria tra il Governo italiano e il Governo Regno del Marocco, fatto a Rabat il 1° aprile 2014 - Relazione
Esame definitivo - Consiglio dei ministri 10 febbraio 2015
Disegno di legge recante "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze, di estradizione e Convenzione sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014;
Accordo Aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione, sottoscritta a Roma il 12 febbraio 1971 tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno del Marocco
Con l’Accordo Aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione, sottoscritta a Roma il 12 febbraio 1971 tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, si è inteso modificare – per rendere più efficace la cooperazione tra i due Paesi – alcune disposizioni presenti nella Convenzione del 1971 in materia di estradizione.
In particolare, l’Accordo in esame disciplina in maniera più sistematica i presupposti in presenza dei quali l’estradizione può essere concessa nonché i motivi di rifiuto obbligatori e facoltativi.
L’art. 1 dell’Accordo, infatti, nel disciplinare l'ambito d'applicazione dell'estradizione, sancisce il principio della doppia incriminabilità ed individua i reati che possono dar luogo all'estradizione attraverso il metodo c.d. eliminativo, disponendo – nell’ipotesi di estradizione processuale – l’estradibilità per i reati puniti con pena non inferiore ad un anno, e nell’ipotesi di estradizione esecutiva, l’estradibilità nei casi in cui la pena complessiva da scontare sia di almeno sei mesi.
La disposizione in esame disciplina, inoltre, l’ipotesi in cui la domanda di estradizione concerna più fatti – reato, alcuni dei quali non rispettino i limiti di pena suindicati e l’ipotesi in cui l’estradizione viene richiesta per reati di natura finanziaria.
L’art. 2 dell’Accordo disciplina l’ipotesi in cui l’estradizione viene richiesta per un reato punibile dalla legge dello Stato richiedente con la pena di morte, disponendo che, in caso di estradizione processuale, lo Stato richiedente applicherà la pena prevista per il medesimo reato dalla legge dello Stato richiesto e, in caso di estradizione esecutiva, l’estradizione non sarà concessa, salvo che la pena inflitta dallo Stato richiedente sia sostituita dalla pena massima prevista per lo stesso reato dalla legge dello Stato richiesto.
L'art. 3 disciplina i casi di rifiuto obbligatorio dell'estradizione. Tra questi, oltre alle ipotesi tradizionalmente previste nei trattati e nelle convenzioni in materia (amnistia, prescrizione, esistenza di un giudicato) è contemplato:
- il rifiuto delle domande di estradizione richiesta per reati militari
- il rifiuto laddove vi sia fondato motivo di ritenere che la persona richiesta è stata o sarà sottoposta ad un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti minimi di difesa: sul punto è peraltro precisato che la circostanza che il procedimento si è svolto in contumacia non costituisce di per sé motivo di rifiuto dell’estradizione.
L'art. 4 prevede, quali motivi di rifiuto facoltativi, l’ipotesi in cui lo Stato richiesto abbia la anch’esso giurisdizione sul reato per i quali l’estradizione è richiesta ed intenda sottoporre la persona a procedimento penale nonché l’ipotesi in cui, avuto riguardo all’età, alle condizioni di salute o ad altre condizioni personali della persona richiesta, l’estradizione appare incompatibile con valutazioni di carattere umanitario.
L’art. 5 abroga gli artt. 34 e 35 della Convenzione, che contemplavano alcune ipotesi di ammissibilità ovvero di rifiuto dell’estradizione, disciplinate dagli artt. 1 e 3 dell’Accordo.
L’art. 6, relativo alla traduzione e alla forma degli atti, dispone che la domanda di estradizione e i documenti relativi alla procedura vengano redatti nella lingua della Parte richiedente ed accompagnati da una traduzione in lingua francese e che gli atti e i documenti sono dispensati da ogni procedura di legalizzazione.
L’art. 7 dell’Accordo Aggiuntivo, introducendo - dopo l’art. 38 della Convenzione – l’art. 38 bis disciplina l’ipotesi della procedura semplificata dell’estradizione, consentendo di prescindere dalle regole di documentazione previste dall'art. 36 della Convenzione, in presenza del consenso dell'estradando, consenso che è valido solo se reso, alla presenza di un difensore, ad un rappresentante del potere giudiziario, che deve informare l’estradando dei diritti riconosciutigli dalle disposizioni normative.
L'art. 8 integra le disposizioni dell’art. 42 della Convenzione sulla decisione della richiesta di estradizione, prevedendo che il periodo di custodia cautelare, anche agli arresti domiciliari, sofferto dall’estradando dalla data dell’arresto a quella della consegna, deve essere computato dallo Stato richiedente ai fini della custodia cautelare nel procedimento penale o della pena da eseguire.
L’art. 9 sostituisce il par. 3 dell’art. 43 della Convenzione, che si occupa di differimento della consegna e della consegna temporanea, disciplinando in maniera più analitica la consegna temporanea nonché prevedendo la possibilità di differire la consegna anche nelle ipotesi in cui, a causa delle condizioni di salute dell’estradando , il trasferimento può porre in pericolo la vita di questi o aggravarne il suo stato.
L’art. 10 disicplina, sostituendo l’art. 45 della Convenzione, in maniera più esaustiva l’ipotesi della riestradizione verso uno Stato terzo.
L'art. 11 stabilisce infine che l'entrata in vigore dell’Accordo Aggiuntivo è subordinata allo scambio degli strumenti di ratifica e prevede la possibilità della “denunzia dell’Accordo” statuendo che, in caso di denuncia, lo stesso cesserà di avere efficacia trascorsi sei mesi dalla data della ricezione della comunicazione di recesso.
Si è predisposta la relazione A.I.R. in considerazione dei costi derivanti dall’Accordo.