aggiornamento: 29 aprile 2026

Intesa 29 aprile 2026 - Intesa tra il ministero della giustizia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale per la definizione di dettaglio dell’accordo sulle famiglie professionali

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria

Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità

Ufficio centrale degli Archivi notarili

 

INTESA TRA IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI FIRMATARIE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DEFINIZIONE DI DETTAGLIO DELL’ACCORDO SULLE FAMIGLIE PROFESSIONALI

La presente intesa viene sottoscritta dal Ministero della giustizia e dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di comparto a latere della firma del Contratto collettivo nazionale integrativo stralcio del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia sulla definizione delle “famiglie professionali e delle relative competenze” in attuazione dell’art. 18 CCNL – comparto funzioni centrali 2019-2021.

 Concordemente tra le parti, si dispone quanto segue.

  1. Flessibilità tra le famiglie all’interno delle aree.
  1. All'interno dell'area è consentito al dipendente, previa istanza, il passaggio tra famiglie diverse, a parità di livello di accesso ed a condizione che i richiedenti siano in possesso dei requisiti e competenze caratterizzanti la famiglia di destinazione in base al presente Contratto.
  2. Per l'accoglimento della richiesta il dipendente deve:
    1. essere in possesso di titoli di studio, competenze ed esperienze coerenti con la professionalità tipica della famiglia professionale cui aspira, debitamente documentati;
    2. dimostrare di aver effettivamente svolto per almeno due anni di servizio continuativo, certificati con atti formali, attività riferibili alle competenze caratterizzanti la famiglia per cui richiede il passaggio. In mancanza di atti formali attestanti il possesso della professionalità richiesta lo stesso requisito sarà accertato nell’ambito di una prova teorico-pratica.
  1. Il passaggio del dipendente, in qualunque caso, avviene nei limiti della dotazione organica generale nonché nei limiti della percentuale della pianta organica della famiglia di destinazione riservata all'accesso dall'interno. L'interessato conserva il trattamento economico in godimento.
  2. Il ricorso alla flessibilità tra famiglie, così come prevista nel presente articolo, sarà possibile sia in fase di prima applicazione del nuovo sistema di classificazione del personale di cui al CCNL 2019-2021 Funzioni Centrali, sia successivamente a sistema consolidato ed a dotazione e piante organiche definite per famiglie.
  3. In sede di prima applicazione del nuovo sistema di classificazione, il personale che abbia esercitato per almeno due anni attività riconducibili ad una “famiglia professionale” diversa da quella di confluenza automatica, purché debitamente documentato, può esercitare, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto, l’opzione di inserimento in una diversa famiglia professionale. L’inserimento in diversa famiglia è disposto con provvedimento del competente Direttore generale del personale previa verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.
  4. Il passaggio tra famiglie successivo alla prima applicazione è effettuato tenuto conto delle esigenze di servizio, a domanda degli interessati, previa verifica volta ad accertare il possesso dei requisiti e delle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3; a parità di requisiti, in caso di più domande, ha la precedenza il candidato con maggiore anzianità di servizio presso l'Amministrazione e, in caso di persistente parità, il più anziano di età.
  1. Prima applicazione

Fino al 30 giugno 2026, come previsto dall’art. 18 del CCNL Funzioni Centrali 2019-2021 e dall’art. 19 CCNL 2022-2024, per le progressioni tra le aree si terrà conto dei requisiti di accesso previsti nella Tabella n. 3, allegata al predetto CCNL.

  1. Tabella di confluenza tra Dipartimenti.
  1. La confluenza dei dipendenti tra le famiglie previste dall’ordinamento professionale dei Dipartimenti del Ministero è garantita tramite una tabella di equiparazione che faccia riferimento ad ambiti professionali omogenei, caratterizzati da competenze similari, ovvero da una base professionale e di conoscenze comune.
  1. Tale tabella di equiparazione verrà composta successivamente alla definizione delle procedure previste dal CCNL Funzioni centrali 2019-2021 in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale.
  2. Fino all’adozione della tabella di equiparazione di cui al presente articolo la mobilità tra articolazioni del Ministero sarà attuata secondo le procedure vigenti.
  1. Sviluppo professionale.

Per il personale confluito in tutte le famiglie è prevista la progressione economica di cui all’art. 16 del CCNL 27.01.2025 e la progressione giuridica, di cui all’art.17 del CCNL 09.05.2022, nell’area immediatamente superiore tramite procedura comparativa, ove in possesso delle competenze e degli specifici titoli di studio richiesti nella relativa famiglia.

  1. Declaratoria dei profili di ruolo.

Le parti concordano nella definizione, nell’ambito delle diverse famiglie professionali, degli specifici profili di ruolo elaborati dall’Amministrazione in funzione delle peculiari esigenze organizzative di ogni articolazione come allegati al presente protocollo d’intesa.

Roma, 29 aprile 2026

LA PARTE PUBBLICA
Il Ministro

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
Federazione Confsal UNSA
CISL FP
Confintesa FP
FLP
UIL


Allegati