aggiornamento: 11 novembre 2025
Accordo 11 novembre 2025 - Accordo sui criteri per la corresponsione ai dirigenti di seconda fascia della retribuzione di risultato per l'anno 2023 - Relazione illustrativa
Ministero della Giustizia
Relazione illustrativa
(art.40 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 come modificato dall’art.55 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n.150)
IPOTESI DI ACCORDO SUI CRITERI PER LA CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA DEL DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA
DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L’ANNO 2023
La presente ipotesi di accordo, sottoscritta in data 16 gennaio 2025 dalle sigle sindacali presenti all’incontro, definisce i criteri per la corresponsione della retribuzione di risultato per l’attività svolta nell’anno 2023 ai dirigenti di seconda fascia non generali dell’Amministrazione Giudiziaria.
Di seguito vengono illustrati i singoli articoli dell’Accordo.
All’art. 1, l’Ipotesi di Accordo definisce i criteri da adottare per la corresponsione delle somme da destinare alla retribuzione di risultato per l’attività svolta nel corso dell’anno 2023.
Le risorse disponibili sono distribuite tenendo conto della valutazione espressa in base al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati e approvata con i previsti decreti ministeriali (D.M. 20 marzo 2024), sulla base degli esiti del Sistema di misurazione e valutazione della performance in uso all’Amministrazione.
Per procedere alla valutazione si considerano le seguenti 5 fasce: eccellente, ottimo, distinto, adeguato e non valutabile. A tali fasce corrispondono cinque differenti coefficienti di valutazione che vanno, rispettivamente, da un minimo di 0 fino ad un massimo di 1.
Viene, altresì, previsto un premio, in proporzione alla durata dell’incarico e alla valutazione ottenuta, al personale che, nel corso dell’anno solare, abbia ricevuto un nuovo incarico, ovvero sia cessato dallo stesso. Si precisa che, in caso di valutazione positiva, è assicurato il 20% del valore annuo della retribuzione di posizione percepita.
Infine, è previsto un ulteriore 20% della retribuzione di posizione prevista per gli incarichi aggiuntivi ricoperti dal dirigente con incarichi di reggenza e che abbia conseguito risultati positivi, commisurato alla durata degli stessi.
All’art.2, viene stabilita la formula da cui si ricava il premio di risultato dei dirigenti. Tale formula tiene in considerazione le risorse disponibili, il coefficiente di valutazione e la durata dell’incarico.
In linea con quanto previsto all’art. 19, comma 3, del C.C.N.L. 2019 – 2021, viene stabilita una maggiorazione del 30%. ad una quota pari al 5% dei dirigenti con giudizio di “Eccellente”, individuati sulla base del maggior punteggio conseguito. In caso di parità, si considererà prima il grado di raggiungimento degli obiettivi e, successivamente, il valore del comportamento organizzativo. La maggiorazione si calcola dividendo le risorse totali destinate al risultato per il numero dei dirigenti valutati.
All’art.3, si stabiliscono i criteri di corresponsione dei compensi dovuti da terzi per l’espletamento di incarichi aggiuntivi, non previsti all’art.1. Tali importi sono versati direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza. I dirigenti che hanno svolto detti incarichi aggiuntivi beneficeranno, inoltre, di una quota pari al 50% dell’importo disponibile detratti gli oneri a carico dell’amministrazione.