aggiornamento: 11 novembre 2025
Accordo 11 novembre 2025 - Accordo sui criteri per la corresponsione ai dirigenti di seconda fascia della retribuzione di risultato per l'anno 2023
Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
ACCORDO SUI CRITERI PER LA CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L'ANNO 2023
Il giorno 11 novembre 2025 presso il Ministero della giustizia
Le parti
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 1, comma 10, del CCNL 2016-2018 Area funzioni centrali che prevede che per quanto non espressamente previsto dal citato CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei precedenti CCNL, ove compatibili e non sostituite con le previsioni del presente CCNL e con le norme legislative, nei limiti del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 26 del CCNL 2006-2009 del personale dirigente dell’Area I che prevede la definizione dei criteri per l’erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti di seconda fascia;
VISTO il provvedimento del Direttore generale del bilancio e della contabilità del 10 gennaio 2025 che determina nella misura di euro 16.403.334,31 l’ammontare complessivo del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia dell’Amministrazione giudiziaria per l’anno 2024;
CONSIDERATO che sul Fondo relativo all’anno 2024 trova imputazione la retribuzione di posizione (fissa e variabile) del predetto anno quantificata in euro 7.826.365,00 e che, pertanto, le risorse disponibili a titolo di retribuzione di risultato e per incarichi di reggenza per le attività svolte nel 2023 risultano, al lordo degli oneri a carico dell’Amministrazione, pari ad euro 8.576.969,31 (euro 6.463.428,00 lordo dipendente);
VISTO l’art. 51, comma 3, del CCNL 2016-2018 Area funzioni centrali, come confermato dall’art. 32, comma 5, del CCNL 2019-2021, che conferma la disciplina del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti contenuta nei precedenti CCNL;
VISTO l’art. 25 del CCNL del 12 ottobre 2010 relativo al quadriennio 2006 – 2009;
VERIFICATO che, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del CCNL 2019-2021 risulta destinata alla retribuzione di posizione una quota non superiore all’85% delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia;
VISTO l’art. 19, comma 3, del CCNL 2019-2021 Area funzioni centrali, che prevede per i dirigenti con le valutazioni più elevate, in base al sistema di valutazione adottato dall’amministrazione, l’attribuzione di una retribuzione di risultato con importo più elevato di almeno il 30%, rispetto al valore medio pro-capite delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione di risultato correlata alla valutazione di performance individuale;
VISTO l’art. 19, comma 5, del CCNL 2019-2021, che attribuisce alla contrattazione integrativa la definizione di una quota massima di dirigenti a cui attribuire il valore di retribuzione di risultato definito ai sensi del comma 3;
CONSIDERATO che, per l’anno 2023, nell’ambito dei criteri per l’attività di valutazione curata dall’Organismo indipendente di valutazione le valutazioni sono attribuite sulla base delle seguenti fasce di punteggio Ottimo (401 – 500) Distinto (301 – 400) Adeguato (151 – 300) Non adeguato (0 – 150) e viene, inoltre, attribuita la valutazione di "Eccellente" ad una quota del 30% dei dirigenti che, raggruppati per tipologia di ufficio, hanno conseguito punteggi più elevati nell’ambito della valutazione di “ottimo”;
VISTA la nota del 24/10/2025 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio relazioni Sindacali - Servizio Contrattazione Collettiva, concordando con quanto evidenziato nella nota prot. 226835 del 24/10/2025 del Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento della ragioneria Generale dello Stato, IGOP, Ufficio VI, ha espresso parere favorevole all'ulteriore corso dell'ipotesi di accordo sottoscritta in data 8 novembre 2023
CONCORDANO
ART.1
Criteri di corresponsione del risultato 2023
Le risorse disponibili per le attività 2023, al netto degli oneri a carico dell’amministrazione, pari ad euro 6.463.428,00 (al lordo dei compensi spettanti per incarichi di reggenza e per prestazioni da terzi), sono distribuite tenendo conto della valutazione espressa in base al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ed approvata con i previsti decreti ministeriali visti gli esiti del Sistema di misurazione e valutazione della performance in uso all’Amministrazione.
Alle fasce come indicate in premessa viene attribuito il corrispondente coefficiente di valutazione, come di seguito indicato:
|
VALUTAZIONE (s.m.v.p.) |
COEFFICIENTE (CV) |
|
Fascia A (Eccellente) |
1,0 |
|
Fascia B (Ottimo) |
0,9 |
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Fascia C (Distinto) |
0,7 |
|
Fascia D (Adeguato) |
0,6 |
|
Fascia E (Non valutabile) |
0 |
Al personale che nel corso dell’anno solare abbia ricevuto un nuovo incarico, ovvero sia cessato dallo stesso, verrà attribuita una retribuzione di risultato in relazione alla durata del corrispondente incarico ed alla valutazione ottenuta; è, comunque, assicurato, in caso di positiva valutazione, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 25, comma 3, del CCNL relativo al quadriennio 2006 – 2009, il 20% del valore annuo della retribuzione di posizione percepita.
Il dirigente che nel corso del 2022 ha ricoperto incarichi di reggenza con positivi risultati percepirà un ulteriore importo pari al 20% della retribuzione di posizione prevista per gli incarichi aggiuntivi ricoperti, commisurato alla durata degli stessi.
ART. 2
Premio di risultato
Il premio di risultato spettante a ciascun dirigente è determinato sulla base delle risultanze del sistema di misurazione e valutazione della performance come recepiti dal previsto decreto ministeriale, tenendo conto delle risorse disponibili, del coefficiente e della durata dell’incarico sulla base della seguente formula:
PR= RD x (CT : ∑CT)
dove PR è il premio di risultato, RD le risorse disponibili al netto delle risorse spettanti per la maggiorazione di cui ai commi successivi (al netto degli oneri a carico dell’amministrazione) e CT (coefficiente tecnico) è il prodotto tra periodo di servizio ed il coefficiente CV di cui al precedente articolo 1.
Al 5% dei dirigenti con giudizio di “Eccellente”, tenendo conto del maggior punteggio, spetta la maggiorazione del 30% di cui l’art. 19, comma 3, del CCNL 2019-2021 Area funzioni centrali. In caso di situazioni ex equo si terrà conto del valore relativo al grado di raggiungimento degli obiettivi e, in subordine, del valore attribuito al comportamento organizzativo.
La maggiorazione viene quantificata sulla base del valore medio pro capite individuato quale rapporto tra le risorse complessivamente destinate al risultato ed il numero dei dirigenti soggetti a valutazione ai fini della medesima retribuzione.
ART. 3
Incarichi aggiuntivi
I compensi dovuti da terzi per l’espletamento di incarichi conferiti dall'amministrazione o su designazione della stessa, non rientranti tra quelli di cui all’art. 1, sono versati direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.
Ai dirigenti che hanno svolto detti incarichi viene corrisposta, in aggiunta alla retribuzione di risultato, una quota pari al 50 per cento dell’importo disponibile detratti gli oneri a carico dell’amministrazione.
IL CAPO DIPARTIMENTO
f.to Lina di Domenico
f.to CISL FP
f.to UNADIS
f.to CIDA FC
f.to UIL PA
f.to DIRSTAT FIALP UNSA