Mediazione civile e commerciale

aggiornamento: 7 febbraio 2011

La mediazione è intesa come strumento di composizione non giudiziale della controversia, il cui scopo principale è deflazionare il processo civile attraverso il raggiungimento di accordi amichevoli tra le parti o la proposizione di una risoluzione della controversia, non vincolante, da parte del mediatore. Tuttavia, qualora si arrivi al giudizio civile a seguito del fallimento della mediazione, le spese processuali possono essere poste a carico della parte che ha rifiutato la soluzione conciliativa del mediatore.

Gli enti pubblici e privati abilitati a svolgere la mediazione devono essere iscritti al registro degli organismi di conciliazione e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della giustizia.

Riferimenti normativi: Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 recante: “Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali” (pubblicato nella G.U. n. 53 del 5 marzo 2010)