Organismi di mediazione - Registro - Iscrizione

aggiornamento: 5 dicembre 2025

 

Per la consultazione del REGISTRO degli organismi di mediazione, ELENCO degli enti di formazione, ELENCO dei mediatori e ELENCO dei formatori utilizzare Microsoft Edge in modalità di compatibilità con Internet Explorer.

i passaggi:

  1. Avviare Microsoft Edge
  2. Cliccate sui tre puntini in alto
  3. Scegliere in Impostazioni > Browser Predefinito
  4. Abilitare la voce Consenti il ​​ricaricamento dei siti in modalità Internet Explorer (modalità IE)
  5. Riavviare il browser 

ora è possibile utilizzare la modalità Internet Explorer da una finestra di Microsoft Edge

  1. cliccando sui tre puntini in alto
  2. scegliere > Ricarica in modalità Internet Explorer
  3. si può decidere di abilitare di default la modalità Internet Explorer sulla pagina del registro o degli elenchi 

 

 

Il decreto legislativo 28/2010 ha introdotto in Italia la disciplina della mediazione civile e commerciale per risolvere in via stragiudiziale le controversie relative a diritti disponibili.

L’attività di mediazione è gestita da organismi di mediazione, cioè da soggetti pubblici o privati iscritti presso un registro vigilato dal Ministero della Giustizia.

Il REGISTRO online degli ORGANISMI DI MEDIAZIONE

Il registro degli organismi abilitati a svolgere l’attività di mediazione è tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia. Responsabile del registro è il Direttore generale degli affari interni.
Attualmente la disciplina generale in materia di mediazione civile e commerciale è regolata dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (con le modifiche apportate da ultimo dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) nonché dal decreto ministeriale 24 ottobre 2023 n. 150


INDENNITÀ DI MEDIAZIONE
Il d.m. 150/2023 ha riformato la disciplina delle indennità di mediazione, stabilendo che per il primo incontro sono dovute dalle parti le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione per il primo incontro, oltre alle spese vive, secondo gli importi indicati nell’art. 28.


Con il d.m. 150/2023 presso il Ministero della giustizia è stato istituito, altresì, l'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere in materia di consumo e regolamentato il procedimento per l'iscrizione dei suddetti organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante codice del consumo.

Si può ricorrere agli organismi di mediazione per la risoluzione stragiudiziale di tutte le controversie in materia civile e commerciale aventi ad oggetto diritti disponibili.

La mediazione in Italia è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per le controversie in materia di

  • condominio
  • diritti reali
  • divisione
  • successioni ereditarie
  • patti di famiglia
  • locazione
  • comodato
  • affitto di aziende
  • risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari
  • associazione in partecipazione
  • consorzio
  • franchising
  • opera
  • rete
  • somministrazione
  • società di persone
  • subfornitura

La mediazione può essere, inoltre, demandata dal giudice, prevista dalle parti con clausola contrattuale o statutaria oppure facoltativa. Nella mediazione obbligatoria o demandata dal giudice le parti devono essere assistite da un avvocato.

La procedura di mediazione è gestita da un mediatore o collegio di mediatori.

Per diventare mediatore occorre avere, oltre al requisito dell'onorabilità, gli ulteriori requisiti di cui all’art. 8 del d.m. 150/2023 e, in particolare: titolo di studio non inferiore al diploma di laurea magistrale o a ciclo unico, ovvero, in alternativa, iscrizione ad un ordine o collegio professionale e laurea universitaria triennale; possesso di uno specifico percorso formativo e di un aggiornamento almeno biennale acquisiti presso enti di formazione accreditati dal Ministero della Giustizia.

Gli enti di formazione che rilasciano gli attestati di partecipazione e superamento del percorso formativo per mediatori nonché di aggiornamento, sono soggetti pubblici o privati accreditati dal Ministero della giustizia a seguito della verifica del possesso dei requisiti previsti dal d.m. 150/2023.

L’elenco dei MEDIATORI iscritti presso gli ORGANISMI di MEDIAZIONE

Il d.m. 150/2023 ha riformato la disciplina delle indennità di mediazione, stabilendo che per il primo incontro sono dovute dalle parti le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione per il primo incontro, oltre alle spese vive, secondo gli importi indicati nell’art. 28.

Per la determinazione delle spese di mediazione devono essere applicati i criteri di cui all’art. 30.

Qualora la procedura prosegua con incontri successivi al primo gli importi dovuti sono specificamente indicati nella tabella A allegata al d.m. 150/2023, cui devono uniformarsi gli organismi pubblici.

Gli organismi privati possono predisporre proprie tabelle, redatte nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 32, approvate dal Responsabile del registro.

Con provvedimento del Direttore generale degli affari interni del 30 novembre 2023 sono stati approvati i modelli di domanda necessari per iscriversi al registro degli organismi di mediazione, unitamente alle appendici e agli allegati di cui la domanda deve essere corredata.

 

La PROCEDURA per richiedere l’ISCRIZIONE




Itinerari a tema

Legislazione

Questa scheda ti ha soddisfatto?