Misure di sicurezza

aggiornamento: 12 luglio 2018

Sono disciplinate dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.

Sono misure che mirano a tenere il soggetto lontano dall'opportunità di commettere altri crimini.
Si applicano nei confronti di autori di reato, imputabili o meno, previo accertamento della pericolosità sociale, allo scopo di prevenirne il pericolo di recidiva.
Si distinguono dalla pena in quanto non hanno funzione retributiva ma solo ed esclusivamente una funzione di rieducazione del reo. Per tale ragione si applicano anche ai non imputabili (la pena invece si applica solo a soggetti imputabili), e l’applicazione presuppone l’accertamento in concreto della pericolosità sociale del soggetto.

Le misure di sicurezza si applicano:

  • alle persone considerate socialmente pericolose
  • in caso di commissione di un reato, o di un reato impossibile ai sensi dell’articolo 49 del codice penale, ovvero in caso di accordo o di istigazione a commettere un reato
  • quando si ritiene possano commettere nuovi fatti previsti dalla legge come reato

La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'art. 133 c.p., di conseguenza l'accertamento della pericolosità deve essere compiuto attraverso l'integrale ricognizione di tutti i fattori che riguardano non solo la gravità del reato, ma anche la capacità a delinquere del reo.
Competente a valutare la pericolosità sociale e ad emettere il provvedimento per l'esecuzione di una misura di sicurezza è il magistrato di sorveglianza.

A tal fine, gli Uffici di esecuzione penale esterna svolgono, su richiesta dell'autorità giudiziaria, le inchieste utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modifica, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza. Decorso il periodo minimo di durata, stabilito dalla legge per ciascuna misura di sicurezza, il giudice riprende in esame le condizioni della persona che vi è sottoposta, per stabilire se essa è ancora o meno socialmente pericolosa.
Qualora la persona risulti ancora pericolosa, il giudice fissa un nuovo termine per un esame ulteriore. Tuttavia, anche quando vi sia ragione di ritenere che il pericolo sia cessato, il giudice può, in ogni tempo procedere a nuovi accertamenti.
 

Le misure di sicurezza possono essere personali e limitare la libertà individuale (detentive e non detentive) oppure possono essere patrimoniali ed incidere soltanto sul patrimonio del soggetto (cauzione di buona condotta e confisca).

Le misure detentive sono:

  • l'assegnazione a una colonia agricola o casa di lavoro (per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza)
  • il ricovero in una casa di cura e custodia (per i condannati a pena diminuita per infermità psichica o per intossicazione cronica da alcool e sostanze stupefacenti) - a seguito dei decreti legge 22 dicembre 2011 n. 211 e 31 marzo 2014 n.52 dal 1°aprile 2015 sostituito dal ricovero nelle Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS)
  • il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (per gli imputati prosciolti per i motivi di cui sopra) - dal 1°aprile 2015  sostituito dal ricovero nelle Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS)
  • il ricovero in riformatorio giudiziario per i minori, misura soppressa dall'art. 36 del DPR 448/1988 che ha previsto che vada eseguita solo, se necessario, nelle forme di collocamento in comunità.

La Corte costituzionale (sentenza 324/1998) ha dichiarato costituzionalmente illegittima l'applicazione ai minori del ricovero in ospedale psichiatrico.

Le misure non detentive sono:

  • la libertà vigilata (ad esempio obbligo di avere una stabile attività lavorativa, obbligo di ritirarsi a casa entro una certa ora)
  • il divieto di soggiorno (in uno o più comuni ovvero in una o più province)
  • il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche
  • l'espulsione dello straniero dallo Stato


Riferimenti normativi

Voci correlate