Colonia agricola o casa di lavoro

aggiornamento: 10 luglio 2018

L'esecuzione in colonia agricola o casa di lavoro è una misura di sicurezza non detentiva (art. 216 c.p.) che prevede il lavoro come strumento di rieducazione e reinserimento sociale del reo. La durata minima è di un anno, di due per i delinquenti abituali, di tre per i professionali, di quattro per i delinquenti per tendenza.

La distinzione tra colonia agricola e casa di lavoro si basa sul tipo di attività che vi si svolge in via prevalente, agricola nella prima, di carattere industriale o artigianale nella seconda. Le misure sono comunque intercambiabili e pertanto nel corso dell’esecuzione l’assegnazione all’una o all’altra può essere modificata.

La durata massima, di questa come delle altre misure di sicurezza, a seguito della modifica introdotta dalla  L. 81/2014, non è più indeterminata in quanto legata alla pericolosità sociale: non può superare il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima secondo la modifica introdotta.


Riferimenti normativi

  • Decreto legge 22 dicembre 2011 n. 211 - Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri
     
  • Legge 30 maggio 2014 n. 81 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari

 

Voci correlate