Centri di osservazione
aggiornamento: 10 luglio 2018
Ai sensi dell'art. 63 dell’ordinamento penitenziario, sono istituti autonomi o sezioni di altri istituti previsti per
- attuare le attività di osservazione scientifica della personalità dei detenuti indicate nell'articolo 13 dell’ordinamento penitenziario
- effettuare perizie medico-legali nei confronti degli imputati
- prestare consulenze per le analoghe attività di osservazione svolte nei singoli istituti
Nella pratica, l'attività dei Centri è stata avviata con una sperimentazione solo presso la Casa circondariale Roma Rebibbia a cui però non è stato dato seguito.
Riferimenti normativi
Legge 354/1975 - Ordinamento penitenziario
Voci correlate
Osservazione scientifica della personalità
Programma di trattamento