Centri di osservazione

aggiornamento: 10 luglio 2018

Ai sensi dell'art. 63 dell’ordinamento penitenziario, sono istituti autonomi o sezioni di altri istituti previsti per

  • attuare le attività di osservazione scientifica della personalità dei detenuti indicate nell'articolo 13 dell’ordinamento penitenziario
  • effettuare perizie medico-legali nei confronti degli imputati
  • prestare consulenze per le analoghe attività di osservazione svolte nei singoli istituti

Nella pratica, l'attività dei Centri è stata avviata con una sperimentazione solo presso la Casa circondariale Roma Rebibbia a cui però non è stato dato seguito.

Riferimenti normativi

Legge 354/1975 - Ordinamento penitenziario


Voci correlate

Osservazione scientifica della personalità

Programma di trattamento