Programma di trattamento

aggiornamento: 9 novembre 2018

Il programma di trattamento consiste nell’insieme degli interventi rieducativi che gli operatori penitenziari propongono di attuare nei confronti del condannato o internato nel corso dell'esecuzione della pena.

Durante l'esecuzione in carcere o in misura di sicurezza, il programma di trattamento è compilato dal Gruppo di osservazione e trattamento (GOT) composto dai soggetti indicati dall art. 29,comma 2, d.p.r. 230/2000), al termine di un processo conoscitivo denominato "osservazione scientifica della personalità” finalizzata a rilevare le carenze fisiopsichiche o le altre cause che hanno condotto al reato e per proporre un idoneo programma di reinserimento secondo quanto disposto dall'art.13 della legge 354/1975 (ordinamento penitenziario) come modificato decreto legislativo 2 ottobre 2018 n. 123.

Nell'esecuzione penale esterna il programma di trattamento è da intendersi come un’ipotesi, formulata all’esito di un processo conoscitivo realizzato nel corso dell’osservazione a cura dell’Ufficio di esecuzione penale esterna, che declina le attività, gli obblighi e le relative modalità in cui dovrà svilupparsi l’impegno dell'imputato cui è stata concessa la sospensione del procedimento con messa alla prova o del condannato del condannato ammesso a fruire dell’affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare.

Riferimenti normativi

  • D.lgs. 2 ottobre 2018 n. 123 - Riforma dell'ordinamento penitenziario, in attuazione della delega di cui all'art.1 cc 82, 83 e 85, lettere a), d), i), l), m), o), r), t) e u), della l. 103/2017
  • Legge 26 luglio 1975 n. 354 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
  • D.p.r. 30 giugno 2000 n. 230 - Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
     

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