Sottrazione internazionale di minori

aggiornamento: 27 marzo 2020

SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI
 

La sottrazione internazionale di minori integra un illecito che si realizza qualora bambini, fanciulli e adolescenti di qualsiasi nazionalità, abitualmente residenti in uno Stato, vengano forzatamente condotti o trattenuti all’estero senza il consenso di uno dei titolari della responsabilità genitoriale.
In base alle norme della Convenzione de L’Aja del 25.10.1980, la quale disciplina gli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori infrasedicenni, i genitori, i tutori o gli enti titolari dei diritti di affidamento che li abbiano effettivamente esercitati nell’imminenza del trasferimento arbitrario all’estero di bambini, fanciulli e adolescenti, possono proporre in via di urgenza, eventualmente avvalendosi dell’assistenza gratuita prestata dalle Autorità Centrali, una domanda giudiziale cautelare di rimpatrio dinanzi ai competenti Organi giurisdizionali stranieri, purché i Paesi di rifugio siano membri dell’Unione Europea, oppure extracomunitari firmatari della Convenzione o che vi abbiano aderito con dichiarazione accettata dallo Stato di residenza abituale dei minori.
In Italia la competenza a esaminare le domande di rimpatrio è riservata ai Tribunali per i minorenni competenti per territorio, le cui decisioni, da pronunciarsi ove possibile entro il termine di sei settimane, sono impugnabili soltanto con ricorso per cassazione.
Le norme della Convenzione impongono di trattare celermente il giudizio instaurato con la domanda di ritorno, la quale, se proposta entro un anno dalla sottrazione, deve essere tendenzialmente accolta.
La domanda di rientro può essere respinta soltanto se:

  1. il rientro sia motivatamente rifiutato dai minori che abbiano dato prova di sufficiente maturità;
  2. il rientro esponga i minori a gravi pregiudizi.

Il provvedimento giudiziale che ordina il rimpatrio dei minori, se non osservato dal responsabile della sottrazione, può essere posto in esecuzione forzata nello Stato estero in cui è stato emesso.
In alcune ipotesi di diniego dell'ordine di rientro pronunciato nei Paesi dell'Unione Europea, la parte istante può richiedere al Giudice dello Stato di originaria residenza dei minori, ai sensi dell'art.11 Reg. CE 2201/2003, un nuovo esame della domanda di ritorno.
La decisione di accoglimento della domanda di riesame prevale su quella contraria precedentemente emessa all'estero e può essere eseguita nello Stato ove i minori sono stati condotti.
Laddove invece i minori siano stati trasferiti in Paesi ove la Convenzione non è applicabile, il genitore istante può intentare, con il ministero di un difensore, una causa presso il competente Organo giudiziario del Paese di residenza abituale.
L'eventuale decisione di rientro sarà eseguibile all’estero soltanto all’esito di un ulteriore giudizio di riconoscimento e dichiarazione di esecutività promosso dinanzi alle competenti Autorità giudiziarie straniere.
Informazioni più dettagliate sulle modalità di attivazione della procedura di rimpatrio con l’assistenza facoltativa gratuita dell’Autorità Centrale Italiana e sui documenti da allegare alle domande di rientro in Italia, inviabili anche in copia semplice o in formato elettronico tradotti in lingua italiana, possono essere acquisite consultando la pagina https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_5_10.page o inviando una richiesta agli indirizzi di posta elettronica autoritacentrali.dgmc@giustizia.it e prot.dgmc@giustiziacert.it.

 

OBBLIGO DI PAGAMENTO DEGLI ALIMENTI PER I FIGLI IN  UNA SITUAZIONE FAMILIARE TRANSFRONTALIERA - RECUPERO CREDITI ALIMENTARI

Il Regolamento Europeo 4/2009, applicabile in tutti gli Stati dell’Unione Europea con esclusione della Danimarca, consente di procedere all’estero alla quantificazione e alla riscossione coattiva di obbligazioni di mantenimento poste a carico di debitori residenti in Paesi diversi da quelli in cui sono domiciliati i beneficiari di tali prestazioni.
Nei casi in cui un membro della famiglia sia tenuto, per legge oppure in virtù di una decisione, a contribuire economicamente al sostentamento dei congiunti non conviventi, sia minorenni che adulti, la parte che ha diritto a pretenderne il versamento può richiedere, eventualmente con l’assistenza gratuita prestata dalle Autorità Centrali:

  1. l'emanazione all’estero di un provvedimento di condanna al pagamento degli importi reclamati;
  2. l'esecuzione forzata del provvedimento di condanna al pagamento delle somme dovute già emessa in altri Paesi dell’Unione Europea.

I creditori e i debitori di prestazioni alimentari possono anche promuovere, dinanzi allo stesso Organo Giudiziario che si è precedentemente pronunciato, una domanda di modifica di una decisione già emanata.
Inoltre i creditori insoddisfatti possono richiedere agli Organi stranieri competenti, esclusivamente tramite le Autorità Centrali, che vengano svolte indagini dirette a individuare il luogo di residenza del debitore in un determinato Stato estero e a verificarne la situazione economica.
Le procedure instaurate con l’ausilio delle Autorità centrali, tenute a informare della ricezione e dello stato di trattazione delle domande, vengono promosse e istruite in sede amministrativa per poi transitare, in caso di mancata conclusione di un accordo tra le parti, in sede giudiziaria.
Le decisioni da eseguire in Italia devono essere prodotte in copia autentica e corredate da documentazione tradotta in lingua italiana, che può essere acquisita anche in copia cartacea o elettronica.
I provvedimenti decisori emessi dagli Organi giudiziari Italiani sono impugnabili in duplice grado.
Informazioni più dettagliate sulle modalità di instaurazione dei procedimenti di liquidazione e recupero di crediti alimentari trattati dall’Autorità Centrale Italiana e sui documenti che vanno allegati alle domande possono essere acquisite consultando la pagina informatica https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_5_7.page o inviando una richiesta agli indirizzi di posta elettronica autoritacentrali.dgmc@giustizia.it e prot.dgmc@giustiziacert.it.
L’art.3 del Regolamento Europeo 4/2009 attribuisce la competenza a decidere sugli assegni di mantenimento, in via alternativa e concorrente:

  1. ai Giudici degli Stati di residenza abituale dei debitori;
  2. a Giudici degli Stati di residenza abituale dei creditori;
  3. ai Giudici dinanzi ai quali sono state proposte anche domande di separazione, divorzio o di disciplina della responsabilità genitoriale.

La parte che promuove il giudizio, abilitata ad avvalersi della tutela legale gratuita per reclamare alimenti destinati a persone infraventunenni, può dunque scegliere liberamente di adire uno degli Organi Giudiziari suddetti.
Tuttavia un debitore già condannato ad adempiere obbligazioni alimentari può presentare istanza di modifica della decisione emessa nei suoi confronti soltanto dinanzi al Giudice del Paese ove il provvedimento da rivedere è stato emanato, a meno che la parte creditrice che risiedeva abitualmente in detto Stato al tempo dell’instaurazione della causa precedente non si sia trasferita in altro Paese.
Entrambe le parti, con un accordo concluso in forma scritta, possono attribuire la competenza a decidere delle prestazioni di mantenimento dovute ai Giudici dello Stato di residenza abituale o di cittadinanza di una di esse. Nei casi in cui la pretesa di addebito degli alimenti riguardi coniugi o ex coniugi, può essere da questi designata come Autorità Giudiziaria convenzionalmente competente quella abilitata a definire la controversia matrimoniale o quella dello Stato in cui le parti hanno avuto l’ultima residenza comune per un periodo di almeno un anno.
I provvedimenti giudiziari che impongono il pagamento di somme di danaro a titolo di mantenimento possono essere posti immediatamente in esecuzione forzata all’estero, secondo le disposizioni che regolano la procedura esecutiva nello Stato in cui questa deve essere attivata. Tuttavia per poter eseguire le decisioni assunte in giudizi iniziati prima del 18.6.2011 è necessario che la parte creditrice promuova preventivamente all’estero un giudizio rivolto a ottenere la dichiarazione di esecutività della pronuncia di cui dispone. In Italia l’Organo Giudiziario dinanzi al quale va proposta tale domanda di dichiarazione di esecutività è la Corte di Appello territorialmente competente.
La legge applicabile in ambito europeo ai rapporti patrimoniali tra componenti della famiglia, individuata dal Protocollo de L’Aja del 23.11.2007 sulle obbligazioni alimentari, è quella dello Stato di residenza abituale del creditore. Nondimeno, qualora la parte creditrice, minorenne o di età inferiore a 21 anni, promuova un giudizio dinanzi a un Giudice dello Stato di residenza abituale del debitore, troverà applicazione necessaria la legge del Paese in cui è stata instaurata la causa.
Entrambe le parti, con un accordo concluso in forma scritta prima del giudizio o nel suo corso, possono scegliere la legge cui sottoporre i propri diritti e obblighi di mantenimento tra quelle di residenza abituale o di cittadinanza di una di esse e di disciplina dei rapporti matrimoniali. Tale scelta non può essere validamente effettuata nei casi di prestazioni alimentari destinate a minori o persone incapaci.

 

RESPONSABILITA’ GENITORIALE

L’art.8 del Regolamento Europeo 2201/2003 assegna in via generale la competenza a decidere le questioni di responsabilità genitoriale al Giudice dello Stato dell’Unione Europea ove risiedono abitualmente i minori del cui affidamento si disputa. Tale competenza permane anche nelle ipotesi di sottrazione internazionale di minori, purché questi non abbiano soggiornato all’estero per un periodo di almeno un anno, durante il quale non ne sia stato richiesto in giudizio il rimpatrio, e sempre che il loro trasferimento o il mancato rientro non siano stati accettati dal genitore legittimato a protestarne in giudizio l’illiceità.
Inoltre i Giudici di uno Stato membro diverso da quello di residenza del minore, se chiamati a decidere una causa di separazione, divorzio o annullamento del matrimonio, possono essere investiti, nello stesso processo, anche di una domanda relativa alla responsabilità genitoriale, purchè su tale ampliamento dell’oggetto della causa matrimoniale, che deve comunque essere ritenuto conforme all’interesse del minore, non vengano sollevate contestazioni.
I provvedimenti sull’esercizio della responsabilità genitoriale assunti in un Paese membro dell’Unione, per essere eseguiti all’estero, devono essere preventivamente dichiarati esecutivi su domanda della parte interessata da presentarsi all’Autorità giurisdizionale straniera, in Italia rappresentata dalla Corte di Appello competente per territorio.
Le decisioni pronunciate in materia di responsabilità genitoriale dagli Organi giudiziari Italiani, presso i quali i cittadini europei possono usufruire della difesa legale gratuita alle condizioni stabilite dalla legislazione Italiana, sono sottoposte agli ordinari mezzi di impugnazione dell’appello e del ricorso per cassazione.

 

Riferimenti normativi

  • Art. 8 Convenzione de L'Aja del 25.10.1980 (ritorno del minore).
  • Art. 12 Convenzione de L'Aja del 25.10.1980 (decisione di ritorno del minore)
  • Art. 13 Convenzione de L'Aja del 25.10.1980 (decisione di diniego del ritorno del minore).
  • Art. 8 Regolamento CE 2201/2003 (competenza in materia di responsabilità genitoriale).
  • Art. 11 Regolamento CE 2201/2003 (ritorno del minore)
  • Art. 28 Regolamento CE 2201/2003 (dichiarazione di esecutività di decisioni relative alla responsabilità genitoriale)
  • Art. 3 Regolamento CE 4/2009 (competenza in materia di obbligazioni di mantenimento)
  • Art. 56 Regolamento CE 4/2009 (domande proponibili in materia di obbligazioni di mantenimento).
  • Art. 3 Protocollo de L'Aja del 23.11.2007 (legge applicabile alle obbligazioni di mantenimento)

 

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