Controversie transfrontaliere per obbligazioni alimentari

aggiornamento: 17 luglio 2018

  1. A che cosa serve il Regolamento (CE) n. 04/09
     
  2. Quali domande giudiziarie sono proponibili attraverso il sistema di cooperazione istituito dal Regolamento (CE) n. 04/09
     
  3. Quali sono gli interventi attivabili attraverso il sistema di cooperazione istituito dal Regolamento (CE) n. 04/09
     
  4. Quali sono i compiti dell’autorità centrale italiana ai sensi del Regolamento (CE) n. 04/09
     
  5. Chi può rivolgersi all’autorità centrale italiana ai sensi del Regolamento (CE) n. 04/09
     
  6. Quanto costa attivare le procedure
     
  7. A che cosa serve la Convenzione dell’Aia del 23 novembre 2007

 

1. A che cosa serve il Regolamento (CE) n. 04/09

Il Regolamento (CE) n. 04/09 mira ad agevolare il pagamento dei crediti alimentari in situazioni transfrontaliere e si applica ai crediti alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o affinità. Nella categoria rientrano: l’assegno di mantenimento dei figli; l’assegno di mantenimento a favore del coniuge a seguito di separazione; l’assegno divorzile; gli alimenti strictu sensu derivanti dall’obbligo di aiutare nel bisogno i membri della propria famiglia.
Tutti gli Stati membri dell’Unione europea sono tenuti a cooperare tra loro attraverso le proprie autorità centrali, ad eccezione della Danimarca.

2. Quali domande giudiziarie sono proponibili attraverso il sistema di cooperazione istituito dal Regolamento (CE) n. 04/09

  1. Domande volte ad ottenere una decisione
    Il creditore può presentare tramite l’autorità centrale una domanda per ottenere che l’autorità giudiziaria straniera condanni il debitore residente in un altro Stato membro dell’Unione Europea a pagare una prestazione alimentare. Può essere presentata anche una domanda per l’accertamento della filiazione.
  2. Domande relative all’esecuzione di una decisione
    Il creditore può presentare tramite l’autorità centrale una domanda per ottenere che la sentenza di condanna emessa nei confronti del debitore, residente in un altro Stato membro dell’Unione Europea, sia riconosciuta, dichiarata esecutiva ed eseguita nell’altro Stato membro dell’Unione Europea in cui il debitore risiede o dove si trovano i beni da assoggettare all’esecuzione.
  3. Domande volte ad ottenere la modifica di una decisione emessa in precedenza
    Il creditore può presentare tramite l’autorità centrale una domanda volta ad ottenere che l’autorità giudiziaria di un altro Stato membro dell’Unione Europea modifichi una precedente decisione già emessa nello Stato membro richiesto o in uno Stato diverso dallo Stato membro richiesto.
  4. Domande del debitore
    Il debitore può attivare tramite l’autorità centrale una domanda volta ad ottenere che l’autorità giudiziaria di un altro Stato membro dell’Unione Europea modifichi una decisione già emessa nello Stato membro richiesto o in uno Stato diverso dallo Stato membro richiesto. Il debitore può inoltre attivare tramite l’autorità centrale una domanda volta ad ottenere il riconoscimento, nello Stato membro richiesto, di una decisione che comporta la sospensione o che limita l’esecuzione di una precedente decisione.

3.Quali sono gli interventi attivabili attraverso il sistema di cooperazione istituito dal Regolamento (CE) n. 04/09

Il Regolamento prevede che le autorità centrali collaborino tra loro per:

  1. agevolare la concessione del patrocinio a spese dello stato a favore dei creditori che attivano le domande sopra elencate;
  2. contribuire a localizzare il debitore o il creditore;
  3. aiutare ad ottenere informazioni riguardanti il reddito e, se necessario, altre circostanze finanziarie del debitore o del creditore, compresa la localizzazione dei beni
  4. incoraggiare le composizioni amichevoli al fine di ottenere il pagamento volontario degli alimenti;
  5. agevolare l’esecuzione continua delle decisioni in materia di alimenti;
  6. agevolare la riscossione e il rapido trasferimento dei pagamenti di alimenti;
  7. agevolare l’ottenimento di prove documentali o di altro tipo, fatto salvo il regolamento (CE) n. 1206/2001;
  8. fornire assistenza nell’accertamento della filiazione ove necessario per il recupero degli alimenti;
  9. avviare o agevolare l’avvio di un’azione per ottenere qualsiasi necessario provvedimento provvisorio di carattere territoriale volto ad assicurare il buon esito di una domanda di alimenti pendente;
  10. agevolare la notificazione o comunicazione degli atti, fatto salvo il regolamento (CE) n. 1393/2007.

4. Quali sono i compiti dell’autorità centrale italiana ai sensi del Regolamento (CE) n. 04/09

Per effetto della designazione quale autorità centrale ai sensi del Regolamento (CE) n. 04/09, l’Ufficio II del Capo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità:
riceve le domande presentate dai soggetti residenti in Italia; assiste gli istanti affinché le domande siano complete; trasmette le istanze all'autorità centrale dello Stato dove deve essere svolto il procedimento (=cooperazione attiva). L’autorità centrale dell’altro Stato dovrà adottare tutte le misure appropriate per avviare o agevolare l’avvio delle azioni necessarie
riceve le domande che i soggetti residenti negli altri Stati membri dell’Unione Europea rivolgono a loro per il tramite dell'autorità centrale del rispettivo Stato di residenza e svolgere una serie di compiti finalizzati a soddisfare la richiesta dell'istante (=cooperazione passiva); adotta tutte le misure appropriate per avviare o agevolare l’avvio delle azioni necessarie.

5. Chi può rivolgersi all’autorità centrale italiana ai sensi del Regolamento (CE) n. 04/09

Chiunque risieda stabilmente nel territorio italiano e intenda far valere i propri diritti in un altro Stato membro dell’Unione Europea in relazione ad un’obbligazione alimentare derivante da un rapporto di famiglia, parentela, matrimonio o affinità.

6. Quanto costa attivare le procedure

L’assistenza da parte delle autorità centrali è gratuita.
Quanto alle spese dei procedimenti giudiziari, il Regolamento (CE) n. 04/09 prevede un’ampia possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato.
In particolare, gli Stati membri richiesti sono tenuti a concedere il patrocinio a spese dello Stato alla persona minore di anni 21 relativamente alle domande presentate tramite le autorità centrali per ottenere il riconoscimento, il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività, l’esecuzione di decisioni relative ad obbligazioni alimentari derivanti da un rapporto di filiazione.
Inoltre, gli Stati membri richiesti sono tenuti a concedere al creditore, che nello Stato membro d’origine abbia usufruito del patrocinio a spese dello Stato, il patrocinio più favorevole o l’esenzione più ampia previsti dalla legge dello Stato membro dell’esecuzione.

7. A che cosa serve la Convenzione dell’Aia del 23 novembre 2007

La Convenzione dell’Aia del 23 novembre 2007 è entrata in vigore per l’Italia il 1° agosto 2014 in forza di approvazione e ratifica da parte dell’Unione Europea, con effetto vincolante per tutti gli Stati membri, fatta eccezione per la Danimarca, e si applica alle dispute internazionali relative a soggetti residenti in Stati aderenti esterni allo spazio europeo.
Ad oggi si tratta di Albania, Bielorussia, Brasile, Burkina Faso, Bosnia Erzegovina, Canada, Montenegro, Norvegia, Stati Uniti d'America, Turchia, Ucraina.

Per aggiornamenti sulla lista dei paesi aderenti si rinvia all’apposita pagina web del sito della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato.

Chiunque risieda stabilmente nel territorio italiano può rivolgersi all’autorità centrale italiana per ottenere assistenza ai fini della presentazione delle domande giudiziarie proponibili attraverso il sistema di cooperazione istituito dalla Convenzione dell’Aia del 2007.

Tali domande sono analoghe a quelle elencate al punto 2, ma hanno un ambito più circoscritto. Possono infatti riguardare solo:

  • obbligazioni alimentari derivanti da un rapporto di filiazione nei confronti di una persona di età inferiore a anni 21,
  • riconoscimento e/o esecuzione di una decisione in materia di obbligazioni alimentari tra coniugi ed ex coniugi nei casi in cui la domanda sia presentata congiuntamente ad una richiesta di alimenti per “figli” minori di anni 21.

Gli interventi attivabili attraverso il sistema di cooperazione istituito dalla Convenzione dell’Aia del 2007 sono analoghi a quelli descritti al punto 3.

I compiti dell’autorità centrale italiana sono analoghi a quelli indicati al punto 4.

Il regime dei costi delle procedure attivate attraverso il sistema di cooperazione istituito dalla Convenzione dell’Aia del 2007 è analogo a quello descritto al punto 6.

Struttura di riferimento