Servizio mense - 2020 - Provveditorato regionale - EMILIA ROMAGNA E MARCHE - Provvedimento n. 7644 di esclusione
10 novembre 2020
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
Provveditorato regionale Emilia Romagna e Marche
BOLOGNA
Prot. n. 7644 del 16 luglio 2020
Oggetto: Affidamento servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale” nelle mense obbligatorie di servizio per il personale della Polizia penitenziaria nelle sedi degli Istituti penitenziari, della Scuola Superiore dell’esecuzione penale, delle scuole di formazione e degli istituti di istruzione della circoscrizione territoriale del Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria per l’Emilia Romagna e Marche.
Provvedimento di esclusione all’esito della verifica della documentazione amministrativa ex art. 76, comma 2-bis, del D.Lgs. 50/2016.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
Vista la Determina a contrarre n. 144 del 22 febbraio 2020 con la quale è stata indetta la procedura di gara per l’affidamento del servizio di ristorazione presso le mense obbligatori per il personale di Polizia Penitenziari nelle regioni Emilia Romagna e Marche – Lotto n. 1 Emilia Romagna CIG 822247375E e Lotto n. 2 Marche CIG 8222667776;
Visto il Disciplinare di Gara ed in particolare i paragrafi 19.1 e 19.2;
Visti il verbale della seduta pubblica del giorno 1 luglio 2020 e il verbale delle sedute riservate dei giorni 2, 6 e 15 luglio 2020, relativi alle operazioni di verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate, di aperture delle buste contenenti la documentazione amministrativa e di valutazione dei requisiti soggettivi, economici - finanziari e tecnico-professionali;
Tenuto conto che nella seduta riservata del giorno 6 luglio 2020 in relazione alla valutazione della documentazione della Società Global Service S.r.l. è stato accertato:
- dall’esame del Documento di partecipazione, di cui al paragrafo 15.1 del Disciplinare di gara, che la società ha richiesto di partecipare alla gara per l’aggiudicazione dell’appalto con riferimento al Lotto n.1 e al Lotto n. 2;
- dall’esame del Documento di gara unico europeo elettronico (DGUEe), di cui al paragrafo 15.2 del Disciplinare di gara, che la società ha reso, relativamente alla Parte IV – lettera B: Capacità Economica e Finanziaria, le seguenti dichiarazioni: possesso del requisito di fatturato annuo medio, per il numero di esercizi richiesti, di € 2.000.000,00; possesso del requisito di fatturato medio specifico, per il numero di esercizi richiesti, di € 1.400.000,00;
- che sono presenti due garanzia provvisorie, di cui al paragrafo 15.3 del Disciplinare di Gara, costituite sotto forma di polizza fideiussoria e riguardanti, la prima la garanzia, il Lotto n. 1 e, la seconda la garanzia, il Lotto n. 2;
- che, quale Documentazione per la capacità tecnico-professionale, relativamente a quanto richiesto al paragrafo 7.2.1 del Disciplinare di Gara, è stata presentata una sola delle due referenze bancarie previste, ed, in luogo della secondo referenza bancari, è stata allegata la copia dei bilanci riferiti agli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019;
- che sono presenti le attestazioni di pagamento del contributo ANAC, di cui al paragrafo 15.10 del Disciplinare di Gara, relative la prima al Lotto n. 1 per € 200,00 e la seconda al Lotto n. 2 per € 140,00;
- che è presente la copia informatica del PassOE, di cui al paragrafo 15.10 del Disciplinare di Gara, richiesta e rilasciata per la partecipazione ad entrambi i lotti di gara.
- che sono presenti sulla piattaforma ASP le buste relative alle offerte tecniche ed economiche per il Lotto n. 1 e per il Lotto n. 2, che rimangono inaccessibili relativamente al loro contenuto.
Tenuto conto che il Disciplinare di Gara al paragrafo 7.2.2 stabilisce che in caso di partecipazione a più lotti, il requisito del fatturato annuo medio (III.1.2 del Bando) si intende soddisfatto per un valore almeno pari alla metà della somma del valore dei lotti per cui si partecipa, pari quindi ad € 4.375.800,00;
Tenuto conto che il Disciplinare di Gara al paragrafo 7.2.3 stabilisce che in caso di partecipazione a più lotti, il requisito del fatturato specifico annuo medio (III.1.2 del Bando) si intende soddisfatto per un valore almeno pari ad un quarto della somma del valore dei lotti per cui si partecipa, pari quindi ad € 2.187.900,00;
Considerato che è stata attivata, con nota protocollo 7211 del 7 luglio 2020, la procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, nei confronti della Società Global Service S.r.l. poiché sono state rilevate delle irregolarità essenziali, sanabili, circa i valori indicati nel DGUE per il fatturato annuo medio, in quanto inferiore rispetto al valore minimo di € 4.375.800,00 richiesto quale requisito al paragrafo 7.2.2 del Disciplinare di gara, e per il fatturato specifico annuo medio, in quanto inferiore rispetto al valore minimo di € 2.917.200,00 richiesto quale requisito al paragrafo 7.2.3 del Disciplinare di gara. Inoltre, relativamente alle dichiarazioni bancarie previste dal paragrafo 7.2.1, i bilanci presentati in sostituzione risultavano carenti della documentazione relativa al bilancio per l’anno 2016.
Considerato che con la procedura di soccorso istruttorio, di cui alla nota protocollo 7211 del 7 luglio 2020, è stato richiesto alla Società Global Service di produrre autocertificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e sottoscritta con firma digitale del rappresentante legale della Società, attestante, in rettifica di quanto dichiarato nel D.G.U.E., il possesso del fatturato annuo medio per un importo almeno pari ad € 4.375.800,00 e del fatturato specifico annuo medio per un importo almeno pari ad € 2.917.200,00; nonché copia del bilancio relativo all’anno 2016.
Preso atto che in riscontro alla richiesta di sanare le irregolarità essenziali, di cui al soccorso istruttorio nota protocollo 7211 del 7 luglio 2020, la Società Global Service, con nota del 9 luglio 2020, non ha prodotto la documentazione richiesta, e sopra citata, ma bensì ha dichiarato quanto segue: “In riscontro alla nota in oggetto, GLOBAL SERVICE s.r.l., in persona del legale rappresentante che sottoscrive digitalmente, rileva che per mero errore interpretativo si è inteso partecipare ad entrambi i lotti di cui al disciplinare. Quindi si conferma la partecipazione esclusivamente al lotto 1 Emilia Romagna CIG 822247375E, fermo restando quindi quanto dichiarato in sede di DGUE circa i valori ivi indicati che, pertanto, sono idonei alla partecipazione al succitato lotto 1”.
Preso atto che la Global Service s.r.l. ha presentato offerta per entrambi i lotti di gara, il Lotto n.1 Emilia Romagna e il Lotto n. 2 Marche, come risulta dalla sopra elencata documentazione – il Documento di Partecipazione, le due polizze fideiussorie una per il Lotto n. 1 e l’altra per il Lotto n. 2, le ricevute di pagamento del contributo ANAC per il Lotto n. 1 e per il Lotto n. 2, il PassOE richiesto e rilasciato per la partecipazione al Lotto n. 1 e al Lotto n. 2, le buste dell’offerta tecnica e dell’offerta economica presenti nel Sistema ASP per il Lotto n. 1 e per il Lotto n. 2 – e che deve essere considerata inequivocabile tale volontà di partecipazione ad entrambi i lotti, quale corroborata dall’espressa dichiarazione, contenuta nella nota del 9 luglio 2020 che “si è inteso partecipare ad entrambi i lotti di cui al disciplinare” seppure giustificato quale mero errore interpretativo;
Tenuto conto che ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 l’offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando (IV.2.6 del Bando di Gara “Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: mesi 9 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte”) e che, pertanto, la vincolatività fa sì che il termine di validità dell’offerta è configurabile come durata del vincolo di irrevocabilità dell’offerta, che va quindi considerata alla stregua di una proposta irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 c.c., determinando l’inefficacia del ritiro dell’offerta fino alla scadenza del termine prefissato;
Considerato che la dichiarazione della Società Global Service, contenuta nella nota del 7 luglio 2020, “Quindi si conferma la partecipazione esclusivamente al lotto 1 Emilia Romagna CIG 822247375E, fermo restando quindi quanto dichiarato in sede di DGUE circa i valori ivi indicati che, pertanto, sono idonei alla partecipazione al succitato lotto 1” diretta a non confermare la partecipazione al Lotto 2 Marche, non può determinare la revoca dell’offerta, per inefficacia del ritiro ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.
Tenuto conto che la Società Global Service con la nota del 7 luglio 2020 ha confermato quanto dichiarato in sede di DGUE, relativamente ai valori del fatturato annuo medio e del fatturato specifico annuo medio;
Tenuto conto che i bilanci presentati relativi agli anni finanziari 2016, 2017 e 2018, che avrebbero dovuto sostituire la carenza del requisito della seconda referenza bancaria ai fini della dimostrazione dell’idoneità economia-finanziaria, rappresentano un giro di affari nettamente inferiore rispetto al fatturato richiesto per la partecipazione ad entrambi i lotti di gara.
Considerato che la Società Global Service non è in possesso della capacità economica finanziaria per poter partecipare ad entrambi i lotti della procedura di gara - Lotti n. 1 Emilia Romagna CIG 822247375E e Lotto n. 2 Marche CIG 8222667776 -, per inidoneità dei bilanci presentati, del fatturato annuo medio e del fatturato specifico annuo medio, di cui ai paragrafi 7.2.1, 7.2.2 e 7.2.3 del Disciplina di Gara e parte III punto 1.2 del Bando di Gara;
Tenuto conto che il paragrafo 7 del Disciplinare di Gara prevede l’esclusione dalla procedura di gara per assenza del possesso dei requisiti previsti dai paragrafi 7.2.1, 7.2.2 e 7.2.3.
ESCLUDE
la Società Global Service S.r.l. – C.F./P.I. 06698721211 - dalla procedura di gara indetta per l’affidamento servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale” nelle mense obbligatorie di servizio per il personale della Polizia penitenziaria nelle sedi degli Istituti penitenziari, della Scuola Superiore dell’esecuzione penale, delle scuole di formazione e degli istituti di istruzione della circoscrizione territoriale del Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria per l’Emilia Romagna e Marche per i motivi in premessa indicati.
Ai sensi dell’art. 76, comma 2-bis, del D.Lgs. 50/2016 del presente provvedimento è dato avviso ai concorrenti, nei termini stabiliti al comma 5 e con le modalità di cui all’art. 5-bis del codice dell’amministrazione digitale, D.Lgs. 82/2005,.
Ai sensi dell’art. 120, comma 5, del C.P.A., D.Lgs. 104/2010, il presente provvedimento è impugnabile mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 76, comma 2-bis, del D.Lgs. 50/2016.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott. Antonino Campione