UNEP - Risposta 2 novembre 2005 - Torino - Redazione della specifica nei verbali di esecuzione, relativamente all’indennità di trasferta dovuta per il deposito degli atti in Cancelleria dislocata in un edificio diverso da quello in cui ha sede l’Ufficio NEP. - Risposta a quesito.

 

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI

Prot. n. 6/1534/03-1/CA

Alla Presidenza
della Corte di Appello di
TORINO
(Rif. Prot. n. 6863/U del 19.09.2005)

 

Oggetto: Redazione della specifica nei verbali di esecuzione, relativamente all’indennità di trasferta dovuta per il deposito degli atti in Cancelleria dislocata in un edificio diverso da quello in cui ha sede l’Ufficio NEP. Risposta a quesito.

Con riferimento al quesito di cui all’oggetto, posto dall’ufficiale giudiziario dirigente dell’Ufficio NEP di Torino e pervenuto con la nota di codesta Presidenza sopra evidenziata, si espone quanto segue.

Fermo restando quanto espresso nella nota prot. n. 6/1226/03-1/CA del 7 settembre u.s., può verificarsi che negli Uffici NEP di medie e grandi dimensioni l’organizzazione del lavoro al suo interno impone che le attività siano suddivise tra il personale, per cui quella esterna, e nel caso di cui trattasi l’esecuzione forzata, è affidata ad alcuni, a differenza di quella interna consistente nel ricevere, registrare e scaricare gli atti, oltre ai compiti di amministrazione e contabilità, assegnata ad altri.

In relazione a tale organizzazione del lavoro, e nell’ipotesi che l’ubicazione dell’Ufficio NEP o di un suo settore quale l’Ufficio Esecuzioni, con il relativo personale addetto ai servizi interni, si trovi ubicato in un luogo distante dalle Cancellerie  preposte al ricevimento dei verbali di esecuzione,  ne consegue che i verbali di esecuzione positivi, a seguito dello scarico dal relativo registro cronologico, siano depositati nelle competenti Cancellerie da un ufficiale giudiziario diverso da quello che li ha eseguiti e, pertanto, l’ulteriore trasferta spettante per il viaggio di andata e di ritorno finalizzato al deposito dell’atto in Cancelleria è dovuta a colui che effettivamente espleta il servizio.

Nell’ipotesi innanzi prospettata, va precisato che l’esposizione dell’indennità di trasferta di deposito con il relativo 10% per tassa erariale va formalizzata in una “specifica contabile” separata rispetto a quella principale redatta dall’ufficiale giudiziario che ha formato il verbale di esecuzione, per l’esatta individuazione delle quote di trasferta non tassabili da attribuire ai rispettivi ufficiali giudiziari che hanno partecipato all’attività nel suo complesso.

Stante quanto sopra precisato, si invita codesta Presidenza a far pervenire la presente nota al Dirigente dell’Ufficio NEP presso codesta Corte, al fine di consentirne la visione per la regolazione dell’attività in questione.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
Renato Pacileo