UNEP - Risposta 11 gennaio 2005 - Torino - Competenza per il rilascio di copia dell’atto di citazione per finita locazione o per morosità con contestuale ordinanza di cui all’art. 663 c.p.c..

Prot. n. 6/24/03-1/CA

Alla Presidenza della Corte di Appello di Torino
(Rif. Prot.n.9684/U del 4.10.2004)

e p.c.

All'Ispettorato generale del Ministero della Giustizia
Fax n.06/66598265




Oggetto: Competenza per il rilascio di copia dell’atto di citazione per finita locazione o per morosità con contestuale ordinanza di cui all’art. 663 c.p.c.. Risposta a quesito.

Con riferimento al quesito di cui all’oggetto, posto dall’ufficiale giudiziario dirigente dell’Ufficio NEP del Tribunale di Cuneo e pervenuto con la nota di codesta Presidenza sopra evidenziata, si espone quanto segue.

La materia è ricollegabile a quanto disposto nell’art. 111 (da considerarsi vigente) del D.P.R. 15.12.1959 n° 1229 (“Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari”), il quale statuisce che l’ufficiale giudiziario, quando deve provvedere alla notificazione di atti rilasciati in copia dal notaio o da altro pubblico ufficiale competente, è autorizzato a fare le altre copie che deve consegnare alle parti (1° comma) e in aggiunta a tale competenza il medesimo è anche autorizzato a rilasciare le copie degli atti da lui redatti, nonché degli atti privati di cui le parti chiedono la notificazione (2° comma).   

Dalla lettura della suddetta norma ordinamentale si evince che le copie di atti necessarie per le notificazioni possono essere rilasciate anche dall’ufficiale giudiziario “senza alcuna limitazione”, come ha chiarito la Corte di Cassazione, I Sezione Civile, nella sentenza n° 12516 del 30 marzo/17 dicembre 1993.

Tuttavia, a seguito della pubblicazione della sentenza della Suprema Corte, è intervenuta la Circolare n° 14/94 del 7.7.1994, di questo Ministero – Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni – Segreteria -, che nel richiamare la predetta sentenza, ha ribadito che il rilascio di copie da parte dell’ufficiale giudiziario è comunque correlato alle funzioni svolte da quest’ultimo, non avendo il citato art. 111 D.P.R. 1229/59 conferitogli una generale competenza in materia di rilascio di copie autentiche di atti pubblici, che resta riservata, ai sensi dell’art. 14 Legge 4.1.1968 n° 15, al pubblico ufficiale emittente o depositario o destinatario, nonché al notaio, al cancelliere, al segretario comunale o ad altro funzionario incaricato dal sindaco, né una competenza specifica al rilascio di copie conformi all’originale degli atti giudiziari, spettante ope legis al cancelliere, bensì la particolare attribuzione di fare le altre copie che deve consegnare alle parti, configurando tale funzione come meramente strumentale rispetto all’attività di notificazione posta in essere dal medesimo.

In linea con quanto sopra esplicitato dalla menzionata Circolare, va comunque precisato che la competenza al rilascio di copia dell’ordinanza di sfratto è in capo all’ufficiale giudiziario, giacchè è quest’ultimo, e non la cancelleria, a detenerne l’originale, sia pure al solo fine di notifica.

In proposito, occorre aggiungere che l’abrogazione dell’art. 125 del D.P.R. 1229/59, che prevedeva la corresponsione di un apposito diritto di copia all’ufficiale giudiziario, disposta espressamente dall’art. 10 della Legge 15.1.1991 n° 14, non crea alcun contrasto con l’espletamento dell’attività di rilascio di copia di cui trattasi, in quanto l’eliminazione del suddetto diritto di copia in favore dell’ufficiale giudiziario, rientrante nel novero dei diritti computabili, è stata conseguenza della forfetizzazione onnicomprensiva posta in essere dalla citata Legge 14/91.

Allo stato, il diritto di copia è disciplinato dall’art. 268 del D.P.R. 30.5.2002 n° 115 (“Testo Unico sulle spese di giustizia”), il quale statuisce che “Per il rilascio di copie autentiche di documenti è dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell’allegato n. 7 del presente testo unico”.

Infatti, dall’esame della predetta tabella risulta che il diritto di certificazione di conformità, indicato nella colonna 3, è pari all’importo di € 5,16, così come sostituito con il nuovo importo previsto dalla Tabella, punto 6, allegata all’art. 9 della Legge n° 488/1999 [1]. Per quanto concerne le modalità procedurali di esigere il diritto di copia da parte dell’ufficiale giudiziario interessato dalla richiesta di copie autentiche, le medesime consistono nella riscossione dei diritti in parola mediante apposizione di marche da bollo per atti giudiziari in unico esemplare sull’originale (indipendentemente dal numero delle pagine di cui consta l’atto), seguita da annotazione di tale riscossione sull’originale e sulla copia autenticata, con indicazione del luogo e della data e sottoscrizione dell’ufficiale giudiziario procedente.

Le suddette modalità di riscossione dei diritti di copia evidenziano che gli introiti ad essi inerenti non rientrano nel novero dei diritti computabili ascrivibili ad un Ufficio NEP, ma costituiscono entrata diretta dell’Erario. 

Alla luce delle suesposte considerazioni in relazione all’evoluzione giurisprudenziale, regolamentare e normativa di cui la materia de qua è stata oggetto nel corso degli anni, ne consegue il venir meno della valenza del parere espresso da questa Amministrazione con la nota prot. n° 5/2606/03-1 del 25.9.1991 cui fa riferimento l’ufficiale giudiziario dirigente dell’Ufficio NEP di Cuneo nella nota prot. n° 206 del 1°.9.2004 pervenuta con il carteggio di cui al formulato quesito.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
Renato Pacileo

 

nota 1

L'indicazione contenuta nel primo periodo di questo capoverso è da ritenere superata ai sensi della circolare della Direzione generale del personale e della formazione prot. n. 6/1200/035/2007/CA del 27 luglio 2007, penultimo capoverso della nota.

In proposito, cfr. nota prot -VI DOG/1210/03-1/2012/CA del 18 maggio 2012, esplicativa in materiale dell'attuale orientamento dell'amministrazione centrale.