UNEP - Risposta 18 maggio 2012 - Torino - Copie atti da notificare: riscossione del diritto di copia e certificazione di conformità da parte dell’ufficiale giudiziario
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Prot. VI-DOG/1210/03-1/2012/CA
Allegati: //
Al Presidente
della Corte di Appello di
TORINO
(Rif. Prot. n. 1336/U del 9.03.2012)
E, p.c. All’Ispettorato Generale
del Ministero della Giustizia
ROMA
Oggetto : Ufficio NEP di Torino – Copie atti da notificare: riscossione del diritto di copia e certificazione di conformità da parte dell’ufficiale giudiziario – Risposta a quesito.
Con il quesito, pervenuto con la nota richiamata in indirizzo, il funzionario UNEP dirigente dell’Ufficio NEP in sede chiede di conoscere se sia corretto esigere dalla parte, per le copie di atti necessari per le notificazioni, il diritto di certificazione di conformità e “non anche il diritto di copia forfettizzato rientrante nella composizione del diritto di copia autentica, previsto dall’allegato 7 di cui all’art. 268 del Testo Unico sulle spese di Giustizia” (cfr. circolare Ministero della Giustizia – Dir. Gen. Pers. Form. – prot. n. 6/325/035/CA del 25 febbraio 2005).
L’indicazione contenuta nella precitata circolare è da ritenersi superata già dall’emanazione della successiva circolare prot. n. 6/1200/035/2007/CA del 27 luglio 2007, con la quale si è inteso limitare l’esazione del diritto di copia autentica “per il rilascio di copia dell’atto di pignoramento immobiliare ai fini della trascrizione del medesimo presso la Conservatoria dei registri Immobiliari, nonché della copia dell’ordinanza per la convalida di sfratto e di altri atti che non debbano essere notificati a cura dell’Ufficio NEP richiesto del rilascio di copia”.
Allo stato, la materia rimane disciplinata dall’art. 111 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n° 1229 (“Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari”), il quale statuisce al primo comma che “l’ufficiale giudiziario, quando deve provvedere alla notificazione di atti rilasciati in copia dal notaio o da altro pubblico ufficiale competente, è autorizzato a fare le altre copie che deve consegnare alle parti”. In aggiunta a tale competenza, l’ufficiale giudiziario “è anche autorizzato a rilasciare le copie degli atti da lui redatti, nonché degli atti privati di cui le parti chiedono la notificazione” (secondo comma, art. 111 D.P.R. n. 1229/59).
Dalla lettura della suddetta norma ordinamentale si evince che le copie di atti necessarie per le notificazioni possono essere rilasciate anche dall’ufficiale giudiziario “senza alcuna limitazione”, come ha chiarito la Corte di Cassazione, I Sezione Civile, nella sentenza n° 12516 del 30 marzo/17 dicembre 1993.
In tale attività, pertanto, l’Ufficio NEP non deve esigere, dalla parte che ha richiesto la notifica degli atti in relazione alle copie conformi di questi ultimi prodotte per l’espletamento dell’attività d’istituto, alcun diritto di copia autentica, previsto dall’allegato 7 di cui all’art. 268 del Testo Unico sulle spese di giustizia.
Si prega di portare a conoscenza del funzionario UNEP dirigente dell’Ufficio NEP in sede, il contenuto della presente nota, al quale dovrà attenersi nell’espletamento del servizio in questione.
IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli
Roma, 18 maggio 2012