UNEP - Risposta 29 gennaio 2020 - Lecco - Criteri di attribuzione delle indennità di trasferta, per la parte reddituale pari al 50% del loro importo lordo


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Pos. IV-DOG/03-1/2019/CA
Allegati: 1
Prot. m_dg.DOG.30/01/2010.0018650.U

ALLA PRESIDENZA
DEL TRIBUNALE DI LECCO
(Rif. Prot. 2644 del 8.11.2019)

E, p.c. ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA

OGGETTO: Ufficio NEP di Lecco – Criteri di attribuzione delle indennità di trasferta, per la parte reddituale pari al 50% del loro importo lordo, spettanti ai funzionari UNEP addetti alla sola attività di ricezione atti – Chiarimenti.


Con riferimento alla richiesta di chiarimenti posta da alcuni funzionari UNEP in servizio nell’Ufficio NEP di Lecco, inerente alla materia indicata in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Riguardo alla fattispecie in esame, nella quale si rappresenta genericamente che nel predetto Ufficio NEP sono presenti funzionari UNEP addetti alla sola attività di ricezione atti, risultano conferenti le indicazioni contenute nella nota ministeriale prot. VI-DOG/86/03-1/2016/CA del 23 febbraio 2016 (All. 1) fino al 30 novembre 2017, allorquando nel medesimo Ufficio erano in servizio le due distinte figure professionali di funzionario UNEP ed ufficiale giudiziario; in tale quadro organico con entrambe le figure professionali, per il funzionario UNEP che espletava esclusivamente servizio interno all’Ufficio NEP indifferentemente nel settore esecuzioni oppure in quello delle notificazioni, la quota reddituale delle indennità di trasferta a lui spettante ex lege – cf. art. 7 L.12 febbraio 1999 n. 28; circolare n. 2/99 del 19 febbraio 1999 – andava calcolata sul 50% costituente quota imponibile dell’ammontare complessivo delle predette indennità derivanti dal servizio esecuzioni espletato mensilmente dall’Ufficio NEP. Tale criterio si giustificava con la previsione normativa di riferimento che dispone la corresponsione al funzionario UNEP interessato della c.d. “retribuzione accessoria di posizione”, attribuibile mensilmente.

Le indicazioni innanzi riportate non si conciliano nel caso specifico dell’Ufficio NEP presso codesto Tribunale a partire dal 1° dicembre 2017 prendendo atto che la totalità degli ufficiali giudiziari ivi addetti è stata interamente riqualificata, assumendo la qualifica di funzionari UNEP, e a nulla rilevando lo schema organizzativo di lavoro adottato che prevede allo stato la divisione tra funzionari UNEP addetti esclusivamente al servizio notificazioni e pari colleghi adibiti esclusivamente al servizio esecuzioni.

In tale assetto organizzativo, va evidenziato in primis che a tutti i funzionari UNEP spetta ex lege la c.d. “retribuzione accessoria di posizione” come sopra specificata, mentre per quanto concerne l’ulteriore retribuzione accessoria costituita dalla quota imponibile del 50% delle indennità di trasferta derivanti dal servizio di notificazione va ripartita non solo tra i funzionari UNEP che provvedono materialmente all’attività esterna di notificazione sul territorio, ma anche tra i colleghi che si occupano del relativo servizio interno all’Ufficio NEP inerente alla ricezione e valutazione degli atti da notificare che includono quotidianamente l’aspetto contabile di riscossione introiti (diritti, indennità di trasferta e relativo 10% all’erario, eventuali spese postali) per gli atti civili a pagamento, nonché il rapporto con l’utenza allo sportello o tramite corrispondenza postale o servizio PEC o interlocuzione telefonica con le cancellerie e segreterie del settore penale (cfr. circolare DOG prot. 6/698/035 del 6 maggio 2002).

Si invita a portare a conoscenza del funzionario UNEP dirigente dell’Ufficio NEP in sede il contenuto della presente nota, per il seguito di competenza.

Roma,  29 gennaio 2020

Il Direttore generale
Alessandro Leopizzi