Risposta 25 novembre 2025 - Torino - Liquidazione dei compensi dovuti ai sensi dell’art. 122 D.P.R. 1229/1959 (Ordinamento degli Ufficiali giudiziari) e successive modifiche nelle ipotesi di pignoramenti mobiliari e presso terzi (conseguenti a procedure ex art. 492-bis c.p.c.) in materia di lavoro, di famiglia e di gratuito patrocinio.
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio IV – Reparto UNEP
Pos. IV-DOG/03-1/2025/CA
Allegati: 2
Prot. m_dg.DOG.25/11/2025.0232899.U
ALLA PRESIDENZA
DELLA CORTE DI APPELLO DI
TORINO
(Rif. Prot. n. 14274/U del 01.10.2025)
E, p.c. ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA
OGGETTO: Quesito sulla liquidazione dei compensi dovuti ai sensi dell’art. 122 D.P.R. 1229/1959 (Ordinamento degli Ufficiali giudiziari) e successive modifiche nelle ipotesi di pignoramenti mobiliari e presso terzi (conseguenti a procedure ex art. 492-bis c.p.c.) in materia di lavoro, di famiglia e di gratuito patrocinio.
Con riferimento al quesito in oggetto, formulato da codesta Presidenza con la nota richiamata in indirizzo, viene chiesto a questa Direzione generale “se, nell’ipotesi di pignoramenti mobiliari e presso terzi (conseguenti a procedure ex art. 492 bis c.p.c.) in materia di lavoro, di famiglia e di gratuito patrocinio, il Giudice dell’Esecuzione debba provvedere a liquidare il compenso dovuto ai sensi dell’art. 122 D.P.R. 1229/1959 e, in caso positivo, se il compenso stesso vada posto a carico dell’Erario (in luogo del creditore oppure della procedura come previsto per gli atti non esenti)”.
Sulla materia in questione, questa Direzione generale si è già espressa con note prot. m_dg.DOG.25/10/2018.0220091.U (Allegato 1) e prot. m_dg.DOG.15/07/2019.0130349.U (Allegato 2), evidenziando che il compenso spettante ai funzionari UNEP e agli ufficiali giudiziari, di cui all’art. 122, commi secondo, terzo e quarto del D.P.R. n. 1229/1959, in quanto non escluso dalla precitata normativa, è dovuto anche nelle ipotesi di pignoramenti mobiliari eseguiti in materia di lavoro, nonché nelle altre ipotesi di pignoramenti definiti convenzionalmente “esenti”, vale a dire richiesti da soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato o in materia di diritto di famiglia. Tale ratio non viene meno nel caso in cui i predetti pignoramenti siano conseguenti a procedure di ricerca telematica dei beni da pignorare ex art. 492-bis c.p.c..
Va precisato che il compenso nei casi sopra specificati va sempre liquidato dal Giudice dell’esecuzione con decreto ed è a carico della procedura in percentuale sul ricavato come previsto ex art. 122 D.P.R. 1229/1959 e in caso di estinzione o chiusura anticipata del processo esecutivo l’iter da seguire per ottenere dalla parte datoriale la liquidazione delle somme spettanti a titolo di compensi nelle tipologie di pignoramenti sopra menzionati, analogamente al recupero delle spese di giustizia, comporta che “il funzionario UNEP dirigente deve predisporre ordine di pagamento a carico dell’erario, debitamente registrato sul mod. 1/B/SG, le cui somme – che vanno a materializzare i compensi di cui trattasi – vanno imputate al cap. 1360.”
Pertanto, si invita codesta Presidenza in indirizzo alla presa visione del contenuto della presente nota affinché renda edotta la funzionaria UNEP dirigente sulle indicazioni operative fornite dalla Scrivente riguardo la regolamentazione della materia di cui trattasi.
Roma, 25 novembre 2025
Il Direttore generale
Mariaisabella Gandini