UNEP - Risposta 15 luglio 2019 - Brescia - Recupero compensi

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Pos. IV-DOG/03-1/2019/CA
Prot. m_dg.DOG.15/07/2019.0130349.U

ALLA PRESIDENZA
DELLA CORTE DI APPELLO DI
BRESCIA
(Rif. Prot. n. 1156.U/segr.AA.GG/19 del 7/03/2019)

E, p.c.
ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA

OGGETTO: Quesito in ordine alla liquidazione dei compensi dovuti, ai sensi dell’art. 122, commi secondo, terzo e quarto del D.P.R. n. 1229 /1959 e successive modifiche, nelle ipotesi di pignoramenti mobiliari in materia di lavoro, di famiglia e di gratuito patrocinio – Modalità di riscossione dei predetti compensi.

Con riferimento alla materia in oggetto, premesso che con nota ministeriale del 24 ottobre 2018 (Pos. IV-DOG/03-1/2017/CA, consultabile in intranet al link “risposte a quesiti degli uffici giudiziari” e registrata con Prot. m_dg.DOG.25/10/2018.0220091.U) si rilevava che il compenso spettante ai funzionari UNEP e agli ufficiali giudiziari, di cui all’art. 122, commi secondo, terzo e quarto del D.P.R. n. 1229/1959 – così come novellato dal D.L. n. 132/2014 convertito in L. n. 162/2014 – in quanto non escluso dalla precitata normativa, è dovuto anche nelle ipotesi di pignoramenti mobiliari eseguiti in materia di lavoro, con oneri a carico della parte datoriale (Ministero della Giustizia), per la medesima ratio il compenso precitato spetta anche nelle altre ipotesi di pignoramenti definiti convenzionalmente “esenti”, vale a dire richiesti da soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato o in materia di diritto di famiglia.

Per quanto concerne la procedura da seguire per ottenere dalla parte datoriale la liquidazione delle somme spettanti a titolo di compensi nelle tipologie di pignoramenti sopra menzionati, analogamente al recupero delle spese di giustizia, il funzionario UNEP dirigente deve predisporre ordine di pagamento a carico dell’erario, debitamente registrato sul mod. 1/B/SG, le cui somme – che vanno a materializzare i compensi di cui trattasi – vanno imputate al cap. 1360.

In merito, al passaggio all’Ufficio NEP dei provvedimenti del Giudice dell’esecuzione nei quali sono liquidati i compensi spettanti ai funzionari UNEP e agli ufficiali giudiziari, non è necessario introdurre un nuovo registro a ciò dedicato non essendo previsto dalla normativa di riferimento, bensì è sufficiente la tenuta di un mero elenco in formato excel con cadenza annuale che annoveri i provvedimenti del Giudice dell’esecuzione che ha liquidato i compensi previsti per i pignoramenti mobiliari eseguiti dal personale UNEP.

Si invita a portare a conoscenza il contenuto della presente nota ai funzionari UNEP dirigenti degli Uffici NEP del distretto di appartenenza, per la necessaria conoscenza.

Roma, 15 luglio 2019

il Direttore generale
Alessandro Leopizzi