UNEP - Circolare 14 ottobre 2025 - Uffici NEP – Compensi spettanti al personale UNEP (funzionari e ufficiali giudiziari) previsti dall’art. 122, commi 2, 3 e 4, del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (Ordinamento degli Ufficiali giudiziari) per le attività ex artt. 494 comma 3 (pignoramento di somme di denaro) e 521-bis c.p.c. (pignoramento di autoveicoli)

aggiornamento: 23 ottobre 2025


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio IV – Reparto UNEP

Pos. IV-DOG/035/2025/CA
F.I.020.007.008.002-3
Prot. m_dg.DOG.14/10/2025.0200640.U
Allegati: 1

AI PRESIDENTI
DELLE CORTI DI APPELLO
LORO SEDI

E, p.c. AL CAPO DIPARTIMENTO
DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
SEDE

ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA

AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
SEDE
mailto: ufficiostudi@consiglionazionaleforense.it
 

OGGETTO: Circolare Uffici NEP – Compensi spettanti al personale UNEP (funzionari e ufficiali giudiziari) previsti dall’art. 122, commi 2, 3 e 4, del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (Ordinamento degli Ufficiali giudiziari) per le attività ex artt. 494 comma 3 (pignoramento di somme di denaro) e 521-bis c.p.c. (pignoramento di autoveicoli).

Con riferimento alla materia in oggetto, a seguito di segnalazioni di un’Organizzazione sindacale circa la non uniforme applicazione, in tutti gli Uffici NEP, delle risoluzioni date a suo tempo da questa Direzione generale ai relativi quesiti, si rappresenta quanto segue.

Relativamente ai compensi maturati sull’esecuzione del pignoramento di somme di denaro previsto dall’art. 494, comma 3, c.p.c., è stata data risposta alla Presidenza della Corte di Appello di Campobasso, con nota prot. m_dg.DOG.19/12/2023.0268555.U sulla base di apposito parere fornito dall’Ufficio legislativo in sede (cfr. nota m_dg.LEG.25/10/2023.0010723).

Sull’argomento, la tesi dell’Ufficio legislativo fa rilevare con riguardo all’ipotesi contemplata dal precitato art. 494, comma 3, c.p.c. che l’art. 122, commi 2, 3 e 4, del DPR 15 dicembre 1959 n. 1229 (Ordinamento degli Ufficiali giudiziari) – come modificato, dapprima, dapprima dal D.L. 12 settembre 2014 n. 132 e, successivamente, dal D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n.132 – ha introdotto una nuova modalità di retribuzione degli Ufficiali giudiziari per il caso in cui si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell’art. 492-bis c.p.c. nonché mobiliari, sul presupposto che l’Ufficiale giudiziario abbia proceduto alle attività di ricerca dei beni da pignorare di cui all’art. 513 c.p.c. e alle attività successive previste dall’art. 518 c.p.c..

In relazione alla natura dei compensi in questione, viene fatto osservare che lo specifico criterio di liquidazione degli stessi viene parametrato, in percentuale, sulla base del valore di assegnazione o del ricavato della vendita ed è stato introdotto dal legislatore al fine di incentivare le attività dell’Ufficiale giudiziario nella ricerca e nell’individuazione dei beni da sottoporre al pignoramento ovvero le attività propedeutiche alla realizzazione dello scopo ultimo del pignoramento.

Nello specifico, viene evidenziato che nel caso contemplato al terzo comma dell’art. 494 c.p.c. il debitore non intende evitare il pagamento ma, ad esempio, sollevare opposizione, ragion per cui la norma in esame consente al debitore soltanto di evitare il pignoramento dei suoi beni versando una somma di denaro nella misura prevista e che, soprattutto, prende il posto del bene pignorato.

In base a tale ragionamento, a parere dell’Ufficio legislativo, ne consegue che in tale fattispecie si ha “un pignoramento vero e proprio connotato dalla particolarità che diventa superflua la fase della vendita, mentre la somma indicata in luogo della cosa pignorata viene <custodita> nelle mani dell’Ufficiale giudiziario, e su di essa prosegue l’esecuzione fino alla assegnazione, attività quest’ultima che segna, fisiologicamente, la fine della procedura.”

In sostanza, conclude l’Ufficio legislativo, non solo la somma versata, in tal caso, costituisce l’oggetto del pignoramento, sostituendo i beni del debitore, ma finanche il legislatore espressamente prevede che il suo importo sia accresciuto, includendo le spese e una ulteriore quota di due decimi, su cui, una volta concluso l’iter dell’assegnazione, sarà possibile procedere, ex post e con ordinanza del Giudice dell’esecuzione, alla liquidazione del compenso per l’Ufficiale giudiziario nel rispetto di quanto contemplato nel richiamato articolo 122 DPR n. 1229 del 1959, il tutto parametrato al “valore assegnato”.

Pertanto, allo stato della normativa vigente, si ritiene che la disposizione di cui all’art. 494, terzo comma, c.p.c. pone a carico del debitore il compenso di cui trattasi in favore degli Ufficiali giudiziari.

Con riferimento alla materia dei compensi spettanti al personale UNEP (funzionari ed ufficiali giudiziari) in caso di pignoramento di autoveicolo effettuato ai sensi dell’art. 521-bis c.p.c., si rileva che l’emolumento spetta qualunque sia l’iter procedurale seguito per la pratica attuazione della norma, la quale dispone che il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi può essere eseguito sia con le forme previste dall’art. 518 c.p.c. sia mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente – con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri – i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l’ingiunzione prevista dall’art. 492 c.p.c.. A seguito del pignoramento ai sensi dell’art. 521-bis c.p.c, l’ufficiale giudiziario che lo ha eseguito procede alla richiesta di liquidazione del compenso al Giudice dell’esecuzione che – previa verifica delle condizioni richieste dalla legge in merito – emette provvedimento di liquidazione del compenso ai sensi dell’art. 122 del citato D.P.R. n. 1229 del 1959.

Sulla materia in questione, peraltro, questa Direzione generale si era già espressa con nota prot. m_dg.DOG.15/12/2017.0235618.U (Allegato 1) in risposta ad interpello proposto da un avvocato del Foro di Brescia, alla quale ci si riporta integralmente, ribadendo che il pignoramento dell’autoveicolo “è un’esecuzione che viene effettuata su un bene mobile che per sua natura giuridica è sottoposto ad una disciplina speciale, in quanto trattasi di un bene mobile registrato presso il Pubblico registro Automobilistico (P.R.A.), e a nulla rileva la modalità – tra le due previste dalla precitata norma – con la quale viene effettuato il pignoramento dello stesso, escludendosi pertanto che lo si possa configurare alla stregua di un pignoramento immobiliare”.

Stante la rilevanza delle indicazioni fornite con la presente circolare, si invitano le SS.LL. a volerne dare la massima diffusione tra gli Uffici NEP dei distretti di rispettiva competenza, per l’opportuna conoscenza della materia di cui trattasi.

Roma, 14 ottobre 2025

Il Direttore generale
Mariaisabella Gandini