UNEP - Risposta 14 dicembre 2017 - Brescia - Compensi spettanti agli Ufficiali giudiziari in caso di pignoramento di autoveicolo


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione


Pos. IV-DOG/03-1/2017/CA
Prot. m_dg.DOG.15/12/2017.0235618.U

EGR. AVV.  M. R.
DEL FORO DI BRESCIA
 

OGGETTO: Interpello – Delucidazioni sull’art. 122 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (“Ordinamento degli Ufficiali giudiziari e degli Aiutanti Ufficiali giudiziari”) – come modificato dal D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014 n. 162 – in materia di compensi spettanti agli Ufficiali giudiziari in caso di pignoramento di autoveicolo.

In riscontro alla Sua richiesta di delucidazioni di cui alla missiva del 18 aprile 2017 inerente alla norma in oggetto, e in particolare sulla richiesta del funzionario UNEP in servizio presso l’Ufficio NEP di Reggio Emilia di liquidazione del compenso ex art. 122 D.P.R. n. 1229 del 1959 in caso di pignoramento di autoveicolo ex art. 521 bis 1^ comma seconda parte c.p.c. – “pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi” –  si rileva quanto segue.

L’art. 521-bis c.p.c. dispone che il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi può essere eseguito sia con le forme previste dall’art. 518 c.p.c. sia “mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l’ingiunzione prevista nell’articolo 492.”

Il pignoramento dell’autoveicolo è un’esecuzione che viene effettuata su un bene mobile che per sua natura giuridica è sottoposto ad una disciplina speciale, in quanto trattasi di un bene mobile registrato presso il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), e a nulla rileva la modalità – tra le due previste dalla precitata norma – con la quale viene effettuato il pignoramento dello stesso, escludendosi pertanto che lo si possa configurare alla stregua di un pignoramento immobiliare.

A seguito del pignoramento mobiliare del predetto bene mobile, l’Ufficiale giudiziario che lo ha eseguito procede alla richiesta di liquidazione del compenso al Giudice dell’esecuzione che – previa verifica delle condizioni richieste dalla legge in merito – emette provvedimento di liquidazione del compenso ai sensi dell’art. 122 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229, dando disposizione alla Cancelleria esecuzioni mobiliari di dare comunicazione di quest’ultimo all’Ufficio NEP interessato.

Nel caso di cui all’interpello proposto, si prende atto del provvedimento di liquidazione del compenso di cui trattasi da parte del Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Reggio Emilia, che obbliga il creditore a pagare, a titolo di spese di esecuzione, il predetto compenso in favore del locale Ufficio NEP, ritenendo allo stato che il provvedimento in parola abbia rispettato i requisiti di legge.

In merito alla prassi del precitato Ufficio NEP di notificare l’atto di pignoramento dell’autoveicolo anche all’I.V.G., in assenza di un’espressa istanza del creditore e mancando al contempo una prescrizione normativa in tal senso, è da ritenersi ultronea, giustificabile soltanto con le valutazioni discrezionali dell’Ufficio NEP procedente, al fine di assicurare la conoscenza preventiva del pignoramento in questione da parte dell’I.V.G. territorialmente competente e favorire il celere prosieguo della procedura esecutiva di cui trattasi.

Roma, 14 dicembre 2017

IL DIRETTORE GENERALE
Barbara Fabbrini