Adulti in area penale esterna - Le misure disposte dalla Magistratura di cognizione - Anno 2024 (2025)
Adulti in area penale esterna - Le misure disposte dalla Magistratura di cognizione
Analisi statistica dei dati - Anno 2024
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità
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Premessa
Le misure disposte dalla magistratura di cognizione
1. La sospensione del procedimento con messa alla prova
Introdotta con la legge 28 aprile 2014, n. 67, costituisce istituto di diritto sostanziale, inserito nel contesto del procedimento di cognizione penale, quale strumento, utilizzabile una sola volta, per evitare la celebrazione del giudizio. Risponde ad una finalità deflattiva per gli uffici giudiziari, e realizza una rinuncia alla potestà punitiva dello Stato, condizionata al buon esito di un periodo di prova. Consiste, quindi, in una forma di probation giudiziale che tende ad avvicinarsi ai più avanzati sistemi penali.
Trova applicazione nei casi individuati dall’art. 168 bis del codice penale[1], tenuto conto di alcuni limiti oggettivi e soggettivi dati dalla gravità del reato. È ammesso solo nei procedimenti per reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’art. 550 del codice di procedura penale, purché il richiedente non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. La decisione che il giudice è chiamato ad assumere è frutto di una valutazione che, oltre all’assenza dei limiti precedentemente richiamati, deve tener conto del fatto che il richiedente sia in grado di astenersi dal commettere ulteriori reati, nonché dell’idoneità del programma di trattamento elaborato dall’UEPE, d’intesa con il richiedente, che dovrà garantire l’organicità dei contenuti, la chiarezza degli impegni e la congruità degli obiettivi.
Elemento necessario del programma di trattamento è lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità; l’istituto prevede, inoltre, che l’imputato svolga attività volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, e, ove possibile, attività di risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Inoltre, in un'ottica di riduzione del rischio di reiterazione del reato, il programma può prevedere l’osservanza di una serie di obblighi relativi alla dimora, alla libertà di movimento e al divieto di frequentare determinati locali, oltre a quelli essenziali al reinserimento dell’imputato e relativi ai rapporti con l’UEPE e con eventuali strutture sanitarie specialistiche.
Decorso il periodo di sospensione del procedimento, il giudice, tenuto conto del comportamento dell'imputato, qualora ritenga che la prova abbia avuto esito positivo, dichiara estinto il reato.
[1] Il d.lgs. n. 150/2022 “Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari” è intervenuto sull’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova estendendolo da un lato, consentendo l’accesso alla messa alla prova anche con riferimento ad ulteriori specifici reati, contemplati all’art. 550 c. 2 c.p.p., puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori da parte dell’autore e compatibili con l’istituto, e, dall’altro, prevedendo che la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova possa essere proposta anche dal pubblico ministero.
2. Le sanzioni di comunità
2.1 Lavoro di pubblica utilità nei casi di violazione della legge sugli stupefacenti ai sensi dell’art. 73, comma 5-bis, del D.P.R. 309/1990.
Trova applicazione limitatamente per i fatti previsti dall’art. 73 del D.P.R. 309/1990, commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, per i quali il giudice può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del d. lgs. 274/2000, secondo le modalità ivi previste.
2.2 Lavoro di pubblica utilità nei casi di violazione del Codice della strada (C.D.S) ex artt. 186, comma 9-bis e 187, comma 8-bis del d.lgs.285/1992.
L’art. 186 C.D.S. così come l’art. 187 C.D.S. del d.lgs.285/1992 prevedono la pena detentiva dell’arresto e quella pecuniaria dell’ammenda che varia di importo a seconda della gravità delle circostanze indicate negli articoli medesimi. Tuttavia, l’art. 186, comma 9-bis C.D.S. e l’art. 187, comma 8-bis C.D.S., prevedono la possibilità di sostituzione delle pene predette con l’effettuazione di lavori di pubblica utilità, in determinati casi «da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze».
2.3 Sospensione condizionale della pena.
L’art. 165, comma 5[2], c.p. dispone che, nei casi di condanna per il delitto previsto dall’articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati. Il compito specifico degli Uffici di esecuzione penale esterna è, in questa fattispecie, di duplice natura: di collegamento con l’ufficio del Pubblico Ministero per la tempestiva segnalazione di ogni anomalia rilevante rispetto all’andamento del percorso di recupero, nonché di comunicazione dell’esito dello stesso
[2] Il comma è stato inserito dall’art. 6, comma 1, legge 19 luglio 2019, n. 69 (il cd. Codice Rosso) e recentemente modificato dall’ art. 15, comma 1, della legge 24 novembre 2023, n. 168, che prevede altresì un’attività di controllo e verifica della partecipazione del condannato a pena sospesa ai percorsi di recupero, a cura dell’Ufficio di esecuzione penale esterna, che comunicherà l’esito al pubblico ministero.
3. Le pene sostitutive
L’art. 20 bis del codice penale, inserito dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, dispone che le pene sostitutive della reclusione e dell’arresto, disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono:
1 - semilibertà sostitutiva;
2 - detenzione domiciliare sostitutiva;
3 - lavoro di pubblica utilità sostitutivo;
4 - pena pecuniaria sostitutiva.
Le stesse sono applicabili direttamente dal giudice della cognizione in sede di pronuncia della sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, nonché in fase di decreto penale di condanna.
La ratio è quella di sostituire la pena detentiva breve con una risposta sanzionatoria che, accanto alla portata afflittiva, abbia anche un effetto risocializzante, rieducativo e riparativo, anticipando l’alternativa alla detenzione intramuraria già al momento del giudizio, piuttosto che a distanze di tempo considerevoli dal passaggio delle sentenze in giudicato, come avviene per le misure alternative.
A tal fine, l’intervento degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna si concretizza nella redazione di un programma di trattamento idoneo, in fase di istruttoria, in stretto raccordo con il giudice della cognizione; si tratta di un progetto di intervento che valorizzi la capacità, da parte della persona condannata, di agire in un’ottica riparativa del danno causato con la commissione del reato, apportando in tal modo benessere alle comunità territoriali e contribuendo fattivamente al proprio efficace reinserimento.
In fase di esecuzione delle pene sostitutive, il compito primario degli Uffici incaricati di seguire le medesime è quello di verificare accuratamente l’andamento del programma, relazionando alla magistratura di sorveglianza e, ove necessario, proponendo le rimodulazioni necessarie dello stesso.
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