Titoli professionali: prestazione temporanea e occasionale di servizi professionali

aggiornamento: 24 luglio 2023

La direttiva 2005/36/CE garantisce ai prestatori stabiliti in uno Stato membro UE il diritto di offrire i propri servizi a destinatari residenti in altri Stati membri UE su base temporanea e occasionale.

Il Ministero della giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione generale degli affari interni - Ufficio II – Ordini professionali e albi - Reparto III riconoscimento titoli, ha competenza in materia per le professioni su cui esercita anche la vigilanza

 

Istruzioni per la presentazione della dichiarazione di prestazione temporanea e occasionale

I professionisti che hanno conseguito nell'ambito dell'Unione Europea una qualifica professionale e intendono effettuare in Italia una libera prestazione di servizi temporanea e occasionale - ai sensi degli artt. da 9 a 15 del d. lgs. n. 206/2007 che ha recepito la direttiva 2005/36/CE - devono presentare una dichiarazione preventiva (comunicazione) scritta, firmata, datata e contenente informazioni sulla prestazione di servizi che si intende svolgere, nonché sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale.

La dichiarazione preventiva di prestazione temporanea e occasionale va presentata in lingua italiana e può essere inoltrata a mezzo posta elettronica all'indirizzo riconoscimentotitoli.dginterni.dag@giustizia.it o alla pec prot.dag@giustiziacert.it

La dichiarazione deve riportare con chiarezza i dati identificativi del professionista: nome, cognome, data di nascita, cittadinanza, indirizzo (residenza e domicilio, se diverso), CAP, recapito telefonico e indirizzo mail (se esistente PEC - posta elettronica certificata). 

La dichiarazione ha validità per l'anno in corso e deve essere rinnovata, se il prestatore intende successivamente fornire servizi temporanei o occasionali in tale Stato membro.

In relazione alla prestazione che il professionista intende svolgere, devono essere specificati il committente della prestazione, il luogo e la durata prevista, oltre ad ogni ulteriore informazione utile a chiarire la natura “temporanea e occasionale” della prestazione stessa.

Al fine di stabilire che si tratta di prestazione temporanea, si chiede di indicare elementi inerenti alla prestazione (relativi a durata, frequenza, periodicità, continuità), evidenziando che la durata massima – in regime di libera prestazione di servizi - è di un anno.

L’indicazione del luogo in cui verrà effettuata la prestazione è finalizzata all’individuazione dell’ordine professionale sul territorio nazionale al quale l’ufficio, una volta verificata la sussistenza dei presupposti, invierà copia della dichiarazione preventiva, affinché l’ordine stesso provveda all’iscrizione automatica in apposita sezione degli albi istituiti e tenuti presso i consigli provinciali e il consiglio nazionale con oneri a carico dell'ordine o collegio stessi, ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 206/2007. Come specificato dall’art. 10.2-bis, il prestatore avrà accesso all'attività di servizio e potrà esercitarla su tutto il territorio nazionale.

Ai sensi dell’art. 11 del d.lgs n. 206/2007 entro un mese dalla ricezione della dichiarazione e dei documenti che la corredano, questa autorità competente informerà il prestatore dell’esito della procedura, attraverso eventuali richieste istruttorie, oppure direttamente attraverso l’invio per conoscenza della richiesta di iscrizione automatica, oppure ancora, in caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta dalle norme nazionali, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica e non possa essere compensata dall'esperienza professionale del prestatore o da conoscenze, abilità e competenze acquisite attraverso l'apprendimento permanente, formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente, saranno individuate le materie oggetto di eventuale specifica prova attitudinale finalizzata ad una verifica delle qualifiche professionali del prestatore anteriormente alla prima prestazione di servizi.

La prestazione dovrà essere effettuata utilizzando il titolo professionale dello Stato membro di stabilimento.

In caso di spostamento, il prestatore è soggetto alle norme che disciplinano l'esercizio della professione che è ammesso ad esercitare, quali la definizione della professione, l'uso dei titoli e la responsabilità professionale connessa direttamente e specificamente alla tutela e sicurezza dei consumatori, nonché alle disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che, sul territorio italiano, esercitano la professione corrispondente (art. 9.4 d. lgs. n. 206/2007).

Il prestatore deve informare della sua prestazione, prima dell'esecuzione o, in caso di urgenza, immediatamente dopo, l'ente di previdenza obbligatoria competente per la professione esercitata. La comunicazione, che non comporta obblighi di iscrizione o di contribuzione, può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo (art. 10.4 d. lgs. n. 206/2007).

Si evidenzia di seguito l’elenco delle professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza, salute pubblica, ordine pubblico e tutela dell’ambiente ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs n. 206/2007 (art. 7.4 Direttiva 2005/36/CE ), per le quali l’amministrazione può procedere a una verifica delle qualifiche professionali del prestatore anteriormente alla prima prestazione di servizi:

  • Agrotecnici e agrotecnici laureati (Agrarian Technician and Graduated Agrarian Technician)
  • Dottori agronomi e dottori forestali (Agronomists and Foresters)
  • Ingegneri (Engineers) settori: Civile e ambientale, Industriale, Dell’informazione
  • Periti industriali e periti industriali laureati negli ambiti: costruzioni ambiente e territorio (Building, Construction, Environment and Territory); impiantistica elettrica ed automazione; meccanica ed efficienza energetica (Mechanical and Energetic Efficiency); chimico (Industrial Chemical); prevenzione e igiene ambientale (Prevention and Environment Hygiene); informatica (informatic)
  • Periti agrari e periti agrari laureati (Agricultural expert/technician, assistant agronomist)
  • Tecnologi alimentari (Food Technologist)
  • Geometri e geometri laureati (Surveyors)
  • Geologi (Geologists)

 

Documenti necessari

  • copia di un documento di identità in corso di validità;
  • documentazione che comprovi il possesso delle qualifiche professionali: ai sensi dell’art. 10 comma 2 lett. b, del d. lgs. n. 206/2007 la dichiarazione preventiva deve essere corredata da “una certificazione dell’autorità competente che attesti che il titolare è legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitare le attività in questione e che non gli è vietato esercitarle, anche su base temporanea, al momento del rilascio dell'attestato”. Ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. d) del citato decreto legislativo, per autorità competente deve intendersi: “qualsiasi autorità o organismo abilitato da disposizioni nazionali a rilasciare o a ricevere titoli di formazione e altri documenti o informazioni, nonché a ricevere le domande e ad adottare decisioni di cui al presente decreto”;
  • un attestato che comprovi l'assenza di sospensioni temporanee o definitive dall'esercizio della professione o di condanne penali;
  • copia semplice o autocertificazione (con la copia di un documento di identità) da cui risulti il percorso accademico, la durata degli studi e l’elenco degli esami sostenuti (indicando presso quale università ed in che periodo). Si chiede anche una traduzione semplice di tale certificazione;
  • Una marca da bollo da euro 16,00. In alternativa rispetto all’invio materiale della marca, è possibile far pervenire, con la dichiarazione preventiva, copia di ricevuta del bonifico dell’imposta di bollo dovuta (pari a euro 16), da effettuare a favore di: "Bilancio dello Stato Capo VIII, Capitolo 1205, art. 1" BIC: BITAITRRENT - IBAN: IT 07Y 01000 03245 348 008 1205 01. IMPOSTA: Imposta di bollo”. Nella causale si indicherà nome, cognome, codice fiscale, e: "prestazione temporanea e occasionale - Direttiva 2005/36/CE”;

 

Formalità relative alla documentazione

I titoli di studio e professionali possono essere presentati in copia semplice; ai sensi degli artt. 46 e 48 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, i dati possono risultare da una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato secondo il fac-simile allegato (LINK), che specifichi data e luogo relativi ai singoli dati autocertificati (es. data e luogo del conseguimento di un titolo).

L’Ufficio potrà procedere - a norma dell’art. 71 del citato D.P.R. - ad una verifica a campione, interessando le competenti autorità. È sufficiente produrre una traduzione semplice della documentazione. 

Nel caso in cui si intenda invece presentare domanda di riconoscimento del titolo professionale in regime di stabilimento, sono disponibili il fac-simile di domanda e le relative informazioni




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