Informazioni per il personale - Pensioni
aggiornamento: 26 gennaio 2026
Avviso 26 gennaio 2026 - Gli emolumenti accessori (FUA, straordinario) non entrano nel calcolo del TFR/TFS che fa riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative della retribuzione, ovvero:
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stipendio tabellare
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differenziale stipendiale ex art. 52 CCNL 2019-2021, se in godimento
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indennità di vacanza contrattuale
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retribuzione individuale di anzianità, se in godimento
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indennità di amministrazione
Per comunicare con l’ufficio pensioni gli uffici giudiziari devono utilizzare esclusivamente il protocollo informatico
gli utenti invece devono utilizzare la pec prot.dog@giustiziacert.it
Avviso 9 gennaio 2026 - Si comunica agli uffici che il collocamento a riposo per limiti di età non necessita di comunicazione di presa d’atto. Pertanto, non occorre inviare a questo ufficio alcuna comunicazione in caso di collocamento per limiti di età
Avviso 28 maggio 2025 - La legge di bilancio 2025 ha prorogato l'incentivo al posticipo del pensionamento a favore dei lavoratori dipendenti che, pur avendo maturato i requisiti per la pensione anticipata flessibile, scelgano di proseguire l’attività lavorativa e ha esteso la possibilità di chiedere l’incentivo al posticipo ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per la pensione anticipata ordinaria. Per usufruire di questo incentivo i requisiti devono essere maturati entro il 31 dicembre 2025.
A tal fine si fa presente che il dipendente deve inviare la domanda all’INPS territorialmente competente; in caso di accoglimento, la determina dell’INPS va trasmessa sempre a cura del dipendente, per il tramite dell’ufficio di appartenenza, alla Ragioneria Territoriale dello Stato territorialmente competente
Avviso 12 maggio 2025 - Comunicazione per gli uffici giudiziari
Si invitano tutti gli uffici giudiziari di specificare nella nota di trasmissione, in caso di collocamento a riposo per limiti di età o di dimissioni dei singoli dipendenti, se gli stessi abbiano aderito al fondo PERSEO SIRIO e la data di adesione. Ciò ai fini di una corretta e sollecita certificazione della posizione assicurativa.
CIRCOLARE 6 febbraio 2025 - Indicazioni al personale amministrativo sull’accesso al trattamento pensionistico e di fine rapporto/servizio, limite ordinamentale e trattenimento in servizio non oltre il settantesimo anno di età dei dipendenti che hanno compiuto 67 anni
Avviso 22 gennaio 2025 - Indicazioni applicative del ricorso al trattenimento in servizio
DIRETTIVA DELLA FUNZIONE PUBBLICA Indicazioni applicative del ricorso al trattenimento in servizio di cui all’articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207
Avviso 10 gennaio 2025 - Collocamento a riposo dipendenti per limiti di età
Avviso per i dipendenti che compiono 65 anni di età nel corso del corrente anno, 2025, e che hanno ricevuto da parte di questo Ufficio V la richiesta di documentazione per la valutazione del collocamento a riposo per limiti di età sulla base della normativa previgente alla legge di bilancio per l’anno 2025, ovvero alla legge 30 dicembre 2024, n. 207.
I predetti dipendenti che, si ribadisce, compiono 65 anni nel corso del 2025, se in possesso dei requisiti previsti dalla cosiddetta legge Fornero nel testo vigente possono lasciare l’Amministrazione a seguito di dimissioni; l’Amministrazione non procederà più nei predetti casi al collocamento di ufficio per limiti di età.
Ciò in quanto la novella legislativa di cui alla legge 207/2024 ha stabilito che il limite ordinamentale per la valutazione dei requisiti ai fini del collocamento per limiti di età sia il compimento del sessantasettesimo anno di età.
Avviso 17 ottobre 2024 - Comunicazione per gli Uffici giudiziari
Si invitano tutti gli Uffici Giudiziari ad utilizzare prioritariamente l’indirizzo pec prot.dog@giustiziacert.it per comunicare con l’Ufficio V Pensioni.
Stante la competenza riguardante personale amministrativo e di magistratura, sia in servizio che cessato, si prega di specificare anche nell’applicativo del protocollo informatico l’oggetto della nota, la qualifica e la data di nascita del dipendente.
Ciò al fine di rendere più spedita l’attività di assegnazione al settore competente.
Avviso 2 settembre 2024 - Rinuncia/revoca al riscatto del periodo del corso legale di laurea
In materia di rinuncia/revoca al riscatto, si precisa che è esclusa la facoltà di chiedere la revoca o la rinuncia al riscatto del periodo del corso legale di laurea una volta che questo sia stato perfezionato presso la gestione previdenziale di appartenenza con il pagamento del relativo onere; ciò sul presupposto della natura aleatoria del negozio di riscatto il cui perfezionamento impedisce che vicende successive della vita lavorativa o diverse, postume, valutazioni dell’interessato, possano costituire giusta causa per il recesso dal contratto che, di fatto, è sottratto alla disponibilità dello stesso.
Lo stesso principio deve naturalmente applicarsi anche nelle ipotesi in cui l’onere non sia stato integralmente versato e debba quindi procedersi ad un accredito parziale del periodo richiesto, corrispondente a quanto regolarmente pagato. Anche in queste ipotesi quindi è esclusa la facoltà di chiedere la revoca o la rinuncia al riscatto del periodo corrispondente a quanto regolarmente pagato.
Avviso 1 agosto 2024 - Servizio offerto da NoiPa del Ministero dell’Economia
Avviso per i dipendenti con contratto ancora in essere alle dipendenze del Ministero della giustizia e per gli ex dipendenti che richiedono la modifica della posizione contributiva in quanto carente di alcune mensilità.
Posto che l’applicativo Passweb può essere alimentato, per i periodi successivi al 2013, solo mediante le DMA effettuate dal Ministero dell’Economia e Finanze, attraverso il sistema “NoiPA”, si prega di richiedere le modifiche opportune attraverso l’apposita interfaccia cui si accede mediante il seguente link: https://noipa.mef.gov.it/cl/web/guest/supporto
Di seguito alcune indicazioni utili al fine di effettuare la richiesta di modifica con successo:
- una volta aperta la nuova pagina web, cliccare sulla casella “Previdenziale”;
- compilare l’anagrafica e inserire indirizzo e-mail personale;
- nella sezione “Tipo di problema” selezionare “Contributi, dichiarazioni, conguagli e versamenti previdenziali”;
- descrivere il problema riscontrato e allegare documentazione a sostegno della richiesta;
- aspettare e-mail di conferma;
- cliccare sul link ricevuto per mail;
- una volta aperta la nuova pagina web, cliccare sul tasto “Conferma”.
Avviso 31 luglio 2024
Si chiede a tutti gli uffici di utilizzare per la trasmissione il canale di protocollo prot.dog@giustiziacert.it .
Non occorre inviare la stessa nota anche ad uff5.dgpersonale.dog@giustiziacert.it ciò genera duplicazioni.
Si chiede di specificare sempre nell’oggetto la data di nascita del dipendente.
Avviso 16 luglio 2024 - per il personale addetto all’ufficio per il processo
Le richieste di “ricongiunzione” del periodo svolto come pratica forense con il servizio svolto come addetti all’ufficio per il processo sono irricevibili per difetto di competenza.
Questo ufficio si occupa della ricongiunzione in senso tecnico a fini pensionistici e di fine rapporto/servizio.
In tal caso, peraltro, le richieste andrebbero inviate all’INPS territorialmente competente da parte dell’interessato
Avviso 1 luglio 2024 - per il personale di magistratura e amministrativo
Le domande di quantificazione online rivolte all’INPS ai fini della cessione del TFS sono irricevibili se presentate da personale ancora in servizio.
Pertanto, l’Ufficio non potrà procedere ad istruire la richiesta.
La predetta domanda va trasmessa all’INPS solo dal personale cessato
Avvisi 1 febbraio 2024
Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA) e maggiorazione Retribuzione Individuale di Anzianità
In merito alla decisione della Corte Costituzionale n. 4 dell’ 11 gennaio 2024 in materia di RIA e maggiorazione RIA, questo Ufficio è competente solo per il personale cessato destinatario di un provvedimento di inquadramento adottato dall’Ufficio III di questa Direzione. Si prega dunque di inviare le istanze al predetto Ufficio III.
CHIARIMENTI IN MATERIA DI DIRITTO alla LIQUIDAZIONE del TFR/TFS
Conformemente a quanto disposto dalla Circolare INPDAP (oggi INPS) n. 30 del 1° agosto 2002, par. 3, “Il diritto al pagamento del TFR sorge alla risoluzione del contratto di lavoro, purché il dipendente non ne abbia sottoscritto un altro (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato) decorrente dal giorno immediatamente successivo alla scadenza del primo con un Ente obbligato ad iscrivere i propri dipendenti all’INPDAP (oggi INPS) ai fini TFS o TFR. In tal caso l’iscritto avrà diritto al pagamento al verificarsi della prima interruzione di almeno un giorno tra un contratto e l’altro ovvero all’atto della definitiva cessazione dal servizio”.
Avviso 27 giugno 2023
DENUNCIA MENSILE ANALITICA LUGLIO 2021
Non inviare alle diverse sedi INPS, ed a questo Ufficio, richieste di variazione della posizione assicurativa con inserimento della contribuzione relativa al mese di luglio 2021. Si tratta di un problema generale che va risolto dal Ministero dell’Economia – NoiPa cui questo Ufficio ha segnalato di provvedere.
Pertanto, si chiede di attendere.
Avviso 19 aprile 2023
DIMISSIONI E TRATTAMENTO PENSIONISTICO PERSONALE AMMINISTRATIVO
L’istituto delle dimissioni afferisce alla sfera giuridica del dipendente.
La revoca delle dimissioni in prossimità del temine precedentemente indicato e comunicato, a prescindere dalla presa d’atto dell’Amministrazione, genera disservizi di non poco conto, sia nei rapporti con INPS che con le Ragionerie Territoriali dello Stato, con carichi di lavoro ed adempimenti non necessari se il termine fosse rispettato da ciascuno.
Si prega dunque il dipendente di tenere conto di quanto sopra, ferma restando la disponibilità delle dimissioni in capo allo stesso.
Questo ufficio procede celermente con le certificazioni di competenza di modo da garantire la tempestiva erogazione del trattamento pensionistico; pertanto, si richiede collaborazione in tal senso da parte di tutti gli uffici ed i dipendenti al fine di contemperare la tutela dei diritti di ciascuno con il buon andamento dell’azione amministrativa.
Avviso 4 aprile 2023
Dal 4 giugno 2013 le amministrazioni devono trasmettere le domande di riscatto ai fini della buonuscita esclusivamente in via telematica, secondo le indicazioni contenute nella Circolare INPS n. 43 del 21/03/2013
L’INPS mette a disposizione dell’iscritto il modello di domanda che può essere scaricato accedendo al sito nell’area tematica corrispondente.
Copia della domanda compilata in ogni sua parte, firmata e debitamente documentata, deve essere inoltrata all'amministrazione, la quale provvederà all’invio della stessa all’INPS mediante il canale telematico piattaforma web dedicata; contestualmente all'invio della domanda, l'amministrazione comunica i dati economici e giuridici necessari al calcolo del contributo di riscatto e all'emissione della relativa determinazione da parte dell'INPS.
Avviso 7 marzo 2023
Le modalità di gestione del trattamento pensionistico e di fine rapporto sono cambiate da tempo, a seguito delle nuove circolari INPS e della necessità di utilizzare gli applicativi in uso all’Istituto, competente ad erogare la prestazione.
A questo Ufficio spetta di certificare periodi e stipendi.
Si comunica che dal 2018 non è più possibile inserire manualmente i dati afferenti agli emolumenti accessori poiché gli stessi transitano direttamente, tramite DMA, ovvero denuncia mensile analitica, dal Ministero dell’Economia - RTS all’ INPS.
Fino al 30 settembre 2018 è stato possibile inserire gli emolumenti accessori sull’applicativo S7, ovvero nel PA 04.
Dal 1°ottobre 2018 non è più possibile
I predetti flussi sono alimentati dai singoli uffici; ad esempio, per quanto riguarda il FUA o il pagamento dello straordinario, l’ufficio di appartenenza del dipendente per il tramite del reparto ragioneria inserisce i relativi dati nell’applicativo e il corrispondente valore economico, tramite flusso, perviene alla Ragioneria Territoriale dello Stato competente per territorio.
Per tutti questi motivi, nelle richieste di integrazione documentale rivolte ai dipendenti, è stata espunta la voce “certificazione emolumenti accessori”.
Si prega di attenersi alla presente e di non inviare certificazioni o attestazioni riguardanti l’oggetto poiché non più occorrenti.
Il flusso si alimenta volta per volta, a seguito dell’adozione di provvedimenti a vario titolo incidenti favorevolmente, dal punto di vista economico, nella sfera del dipendente, ancorchè cessato
Il dipendente non deve fare nulla per vedere ricalcolato il rateo pensionistico; questo Ufficio procede autonomamente seguendo l’ordine cronologico di cessazione.
TRATTAMENTO FINE SERVIZIO (aggiornamento 2 dicembre 2022)
Per il personale amministrativo e di magistratura:
In linea generale, i tempi di erogazione della prestazione relativa al trattamento di fine servizio differiscono a seconda della causa di cessazione del rapporto di lavoro.
Il pagamento deve avvenire:
- dopo 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, nell’ipotesi in cui questa sia avvenuta per raggiungimento del limite di età o a causa del termine del contratto a tempo determinato, oppure per risoluzione unilaterale del datore di lavoro a seguito del raggiungimento dei requisiti contributivi per ottenere la pensione anticipata;
- dopo 24 mesi dalla cessazione in caso di dimissioni volontarie e in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente (licenziamento/destituzione ecc.)
In caso di cessazione per ipotesi particolari, ad esempio inabilità o decesso, sussistono termini speciali.
LIMITI DI ETÀ (aggiornamento 1°dicembre 2022)
Cessazione dal servizio per limiti di età personale amministrativo:
In caso di personale amministrativo, tutti i provvedimenti di cessazione dal servizio per limiti di età hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del predetto limite d’età.
DECESSO di un congiunto dipendente (aggiornamento 24 marzo 2023)
Gli eredi devono:
- comunicare tempestivamente la data del decesso all’ufficio di appartenenza del dipendente e a questo ufficio
- inviare telematicamente domanda di pensione indiretta all’INPS e copia della stessa a questo ufficio
- inviare a questo ufficio:
- copia della richiesta inviata all’INPS telematicamente relativa al trattamento di pensione indiretta, redatta utilizzando l’apposito modulo reperibile sul sito www.inps.it;
- IBAN relativo al c/c bancario o postale ove ricevere l’indennità di buonuscita/TFR da parte degli eredi aventi diritto;
- autocertificazione contenente i seguenti dati:
- generalità del de cuius e data del decesso;
- data e luogo di nascita del coniuge superstite;
- data di matrimonio;
- dichiarazione dalla quale risulti se sia stata o meno pronunciata sentenza di divorzio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- data e luogo di nascita dei figli minori di anni 18;
- data e luogo di nascita dei figli di età superiore ad anni 18 qualora dediti agli studi; se studenti universitari, solo se in corso di laurea e comunque entro i 26 anni;
- dichiarazione da cui risulti lo stato di famiglia del defunto al giorno della morte, con l’indicazione delle generalità complete degli aventi diritto all’indennità di buonuscita/TFR;
- dichiarazione del coniuge superstite attestante se lo stesso presti opera retribuita alle dipendenze dello Stato o se abbia in godimento altra pensione;
- copia del foglio matricolare militare del de cuius o certificato di esito di leva (ove in possesso);
- fotocopia del codice fiscale e del documento di identità del de cuius e di tutti gli eredi aventi diritto;
- eventuale dichiarazione in ordine ai benefici previsti dall’art. 2 della Legge del 24/05/1970 n. 336 e relativa documentazione;
- recapiti (cellulare ed e-mail personale)
SCELTA DEL REGIME PENSIONISTICO DI CUI ALLA QUOTA 100 o 102 (aggiornamento 3 ottobre 2022)
IN CASO DI SCELTA DEL REGIME PENSIONISTICO DI CUI ALLA QUOTA 100 o 102, l’istanza di dimissioni - che riguarda TUTTO IL PERSONALE - va rivolta all’ufficio di appartenenza con un preavviso di 6 mesi.
Tale preavviso prescinde e non va confuso con il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico che viene conseguito trascorsi 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti dai suindicati istituti.
COSA CHIEDE L'AMMINISTRAZIONE al PERSONALE di MAGISTRATURA in caso di:
• Collocamento a riposo per limiti di età (70 anni)
Viene inviata una nota, presso l’Ufficio di appartenenza, al fine di sollecitare da parte del magistrato la presentazione all’INPS territorialmente competente della domanda di pensione.
Il procedimento è gestito interamente dall’Ufficio.
Vi è l’intermediazione del CSM (IV Commissione), che delibera sulla base delle osservazioni formulate dal Ministro della giustizia.
La delibera del CSM è recepita in un decreto ministeriale.
L’Ufficio procede con gli adempimenti di competenza ai fini del trattamento pensionistico e della buonuscita anche prima dell’adozione del decreto ministeriale.
In caso di collocamento a riposo per limiti di età, il magistrato cessa dal giorno successivo al compimento del settantesimo anno di età.
• Dimissioni
Una volta ricevuta l’istanza, la Direzione generale magistrati chiede la valutazione tecnica circa la sussistenza dei presupposti per il trattamento pensionistico.
Nel procedimento interviene anche il CSM (IV Commissione), che delibera sulla richiesta di dimissioni del magistrato; in caso di accoglimento, il Ministro della giustizia, recependo la delibera del CSM, adotta decreto di accettazione delle dimissioni.
Le dimissioni hanno efficacia dalla data indicata dal magistrato ovvero, se questa è antecedente a quella in cui è avvenuta la comunicazione del decreto di accettazione delle dimissioni, da quest’ultima data.
Una volta comunicato il decreto ministeriale, l’Ufficio procede con gli adempimenti di competenza ai fini del trattamento pensionistico e della buonuscita.
In caso di dimissioni, la disciplina dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico è la medesima prevista per il personale amministrativo ed è contenuta nell’articolo 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. In particolare, il comma 6 disciplina i requisiti necessari per l’accesso alla pensione di vecchiaia che, ad oggi, sono determinati in 67 anni di età anagrafica e almeno 20 anni di anzianità contributiva.
Il diritto alla pensione di vecchiaia, quindi, si intende perfezionato quando entrambi i requisiti (67 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione) sono raggiunti.
Nel comma 10 del citato articolo 24 è disciplinato inoltre l’accesso alla pensione anticipata che si consegue, a prescindere dall’età, maturando 41 anni e 10 mesi di contribuzione se donne, 42 anni e 10 mesi se uomini.
Tali requisiti, secondo quanto disposto dal D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono validi fino al 31 dicembre 2026.
Ad essi si applica una finestra mobile di 3 mesi.
QUALI DOCUMENTI CHIEDE L'AMMINISTRAZIONE al PERSONALE AMMINISTRATIVO in caso di:
• Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età
• Valutazione del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età
RILIQUIDAZIONE PENSIONE E BUONUSCITA
Per il personale cessato si procede alla riliquidazione del trattamento pensionistico in ordine cronologico di cessazione.
In sede di riliquidazione si tiene conto di tutti i miglioramenti contrattuali afferenti al periodo di servizio prestato, anche se intervenuti successivamente alla data di cessazione, stante l’applicabilità retroattiva dei contratti collettivi.
PROGRESSIONI ECONOMICHE
Per quanto attiene alla progressione economica relativa all’attribuzione della fascia economica superiore, il provvedimento del direttore generale:
per l’anno 2018 è stato emesso il 13 marzo 2019
per l’anno 2019 è stato emesso il 10 giugno 2020
Pertanto, nella riliquidazione si terrà conto della fascia economica superiore attribuita.
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