Pensione di inabilità

aggiornamento: 22 maggio 2024

 

Pensione di inabilità, ai sensi dell’art. 2, comma 12, Legge 8 agosto 1995, n. 335 per personale amministrativo e di magistratura
 

Trattamento pensionistico erogato in favore del dipendente che cessa dal servizio per motivi di salute, per inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, dovuta ad infermità non dipendenti da causa di servizio.

I requisiti per ottenere la pensione di inabilità sono:

  • aver maturato un minimo di 5 anni di anzianità contributiva, di cui almeno tre nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di inabilità;
  • la risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio;
  • il riconoscimento dello stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, per le infermità di cui al punto precedente.

La pensione di inabilità è attribuita a domanda dell’interessato.
 

Chi può chiederla
La facoltà di chiedere la pensione di inabilità è consentita solo all'interessato e non anche ai superstiti. Questi ultimi, tuttavia, possono godere del trattamento indiretto nel caso in cui la richiesta sia stata avanzata dall'interessato, in attività di servizio, poi deceduto. In tal caso gli organi competenti accertano in maniera postuma lo stato di inabilità del defunto prima di conferire il trattamento indiretto ai superstiti. Nel caso in cui il decesso intervenga dopo il pensionamento per inabilità, la pensione è reversibile.

La domanda
L’interessato presenta la domanda all’amministrazione di appartenenza quando è in servizio (ufficio IV Direzione Generale del Personale e della Formazione per personale amministrativo, Direzione Generale Magistrati per personale di magistratura).

Se già cessato per motivi di salute, la domanda deve presentarla direttamente all’INPS.

Alla domanda deve essere allegato un certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa. La domanda ed il certificato medico vanno redatti secondo gli schemi allegati al decreto del Ministero del Tesoro 8 maggio 1997, n. 187: “Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 12, della L. 8 agosto 1995, n. 335, concernenti l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria”.

L’istruttoria
L'amministrazione (o l’INPS), ricevuta la domanda di pensione di inabilità, dispone l'accertamento sanitario presso gli organi sanitari competenti.

Gli accertamenti sanitari
L'accertamento sullo stato di inabilità è affidato, dal 1 giugno 2023, alle Commissioni Mediche di verifica istituite presso il Centro di Medicina Legale dell’INPS territorialmente competente.

AI termine degli accertamenti sanitari viene redatto apposito processo verbale che deve essere restituito all'amministrazione.

Il calcolo del trattamento.
Il trattamento è determinato dall’INPS

La durata
La prestazione, a meno di un’eventuale revisione, è vitalizia.

La decorrenza
Il trattamento decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro per motivi di salute. Se, invece, la domanda è presentata dopo la fine del rapporto di lavoro (ma entro 2 anni dalla risoluzione del rapporto di lavoro per motivi di salute) la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda è stata presentata.

Normativa di riferimento
Decreto del ministero del tesoro 8 maggio 1997, n. 187: “Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 12, della L. 8 agosto 1995, n. 335, concernenti l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria”.

L'Ufficio V  della Direzione generale del personale e della formazione è competente a certificare la posizione dei dipendenti ai fini dell’erogazione del trattamento pensionistico e di Tfs/Tfr, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro per motivi di salute.
La posizione è gestita dall’Ufficio IV per il personale amministrativo e dalla Direzione generale magistrati per i magistrati.

 




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