Assenze per visite, terapie, esami diagnostici

aggiornamento: 13 novembre 2023

Cosa spetta al dipendente
 

Qualora il dipendente debba effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’art. 26 del CCNL-Funzioni Centrali, sottoscritto il 9 maggio 2022, ha riconosciuto specifici permessi, fruibili sia su base giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensiva anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro. Il numero di ore va riproporzionata in caso di lavoratore a tempo parziale. Nel caso in cui i permessi in questione siano fruiti per l’intera giornata le ore da decurtare dal monte ore permessi saranno corrispondenti alle ore di lavoro che il dipendente interessato avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza. Inoltre, il trattamento economico accessorio del dipendente sarà sottoposto alla stessa decurtazione prevista per i primi dieci giorni di assenza per malattia. Nel caso di fruizione ad ora, non possono essere fruiti per meno di un’ora, non sono soggetti ad alcuna decurtazione economica.

Le assenze per visite specialistiche incidono sul computo del comporto, nel caso di fruizione su base oraria ogni sei ore di permesso corrispondono ad un’intera giornata lavorativa. I permessi in questione vanno richiesti nel rispetto di un termine di preavviso pari a tre giorni, salvo casi di particolare e comprovata urgenza, vanno inoltre giustificati mediante attestazione di presenza, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura che hanno svolto la visita o la prestazione.

 

Normativa di riferimento
 

Art. 26 del CCNL-Funzioni Centrali 9 maggio 2022

 

 

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