Titoli professionali: indicazioni pratiche per misure compensative (prova attitudinale e tirocinio)

aggiornamento: 24 luglio 2023

 

INFORMAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DELLE MISURE COMPENSATIVE

 

L’art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007 attuativo della direttiva 2005/36/CE, prevede che per l’accesso alle professioni, tra le quali quelle vigilate dal Ministero della Giustizia, il riconoscimento del titolo professionale conseguito all’estero può essere subordinato a misure compensative ossia il superamento di una prova attitudinale o allo svolgimento di un tirocinio di adattamento.

Pertanto, nel caso di differenze tra il percorso formativo italiano e quello del professionista estero, il decreto di riconoscimento prevederà che il professionista integri le sue competenze sostenendo un esame (prova attitudinale) o svolgendo un tirocinio (tirocinio di adattamento) della durata massima di tre anni; le materie su cui verterà tale misura sono stabilite nel decreto ministeriale di riconoscimento, previa valutazione della formazione del richiedente.

Qualora sia necessario subordinare il riconoscimento al superamento di una misura compensativa per colmare le lacune ravvisate nella formazione del professionista estero, nel caso di professionisti provenienti da un paese comunitario, il decreto di riconoscimento prevederà entrambi le misure (prova attitudinale e tirocinio) e, ottenuto il decreto, spetterà al professionista scegliere se sostenere l’esame o svolgere il tirocinio mentre, nel caso di professionisti provenienti da un paese non comunitario, spetterà al Ministero valutare se assegnare la prova o il tirocinio per cui il decreto indicherà la misura che il professionista estero deve svolgere ai fini dell’iscrizione nel relativo albo professionale italiano.

La prova attitudinale (che, ai sensi dell’articolo 22 comma 2 del decreto legislativo n. 206/2007 è l’unica misura compensativa per le professioni di avvocato, attuario e dottore commercialista ed esperto contabile), da svolgersi in lingua italiana, si articola in una prova scritta o pratica e orale o in una sola prova orale sulla base dei contenuti stabiliti dalle autorità competenti attraverso un elenco delle materie la cui conoscenza è condizione essenziale per poter esercitare la professione sul territorio dello Stato. Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare domanda al Consiglio nazionale, allegando copia autentica del decreto. La prova è sostenuta innanzi una commissione, istituita presso ciascun Consiglio nazionale, che si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario e dandone comunicazione al candidato. Qualora sia previsto una prova scritta e orale, il candidato potrà accedere all’esame orale, solo se abbia superato quello scritto. La commissione rilascia all’interessato certificazione dell’avvenuto superamento dell’esame, al fine dell’iscrizione nel relativo albo professionale.

Le Commissioni d’esame hanno durata triennale (quinquennale per i periti industriali) e sono nominate con decreto del Ministro della giustizia. I decreti di nomina delle singole Commissioni sono pubblicati sul sito del Ministero.

Il tirocinio di adattamento è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali sulla/e materie indicate nel decreto di riconoscimento. Il richiedente presenterà domanda al competente Consiglio nazionale, allegando copia conforme del decreto, nonché la dichiarazione di disponibilità del professionista tutor. Il tirocinio si svolgerà presso un professionista, scelto dall’istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano una determinata anzianità d’iscrizione all’albo professionale. Il Consiglio nazionale vigilerà sull’effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell’Ordine locale.

Pertanto, qualora il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa, ottenuta la copia conforme del decreto dal Ministero della Giustizia, il professionista potrà rivolgersi al relativo Consiglio Nazionale per avere indicazioni pratiche in merito alla prova attitudinale (modalità di presentazione della domanda di partecipazione all’esame, testi di preparazione, date dell’esame) e in merito allo svolgimento del tirocinio di adattamento (per il quale il Consiglio Nazionale lo indirizzerà al competente Ordine/Collegio locale)

 

Per avere informazioni in merito alle misure compensative, è possibile fare riferimento ai decreti ministeriali (adottati dal Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 24 del citato decreto legislativo e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale) recanti i regolamenti in materia di misure compensative per l'esercizio delle professioni vigilate dal Ministero della Giustizia.
 

â–ºREGOLAMENTI adottati in materia di misure compensative dal Ministero della giustizia 

  1. AVVOCATI  - D.M. 28 maggio 2003 n. 191 pubblicato su G.U. n. 171 del 25/07/2003  
  1. ASSISTENTI SOCIALI  - D.M. 14 novembre 2005 n. 264 pubblicato su G.U. n. 301 del 28/12/2005
  1. GEOLOGI  - D.M. 14 novembre 2005 n. 268 pubblicato su G.U. n. 302 del 29/12/2005
  1. GEOMETRI  - D.M. 21 giugno 2006 n. 238 pubblicato su G.U. n. 172 del 26/07/2006  
  1. GIORNALISTI  - D.M. 17 novembre 2006 n. 304 pubblicato su G.U. n. 7 del 10/01/2007
  1. DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI  - D.M. 2 luglio 2009 n. 110 pubblicato su G.U. n. 182 del 7/ 8/2009 
  1. INGEGNERI  - D.M. 3 dicembre 2014 n. 200 pubblicato su G.U. n. 14 del 19/01/2015
  1. ATTUARI - D.M. 3 febbraio 2016 n. 22 pubblicato su G.U. n. 50 dell’01/03/2016 
  1. PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  - D.M. 5 aprile 2016 n. 68 pubblicato su G.U. n. 114 del 17/05/2016
  1. DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI  - D.M. 24 giugno 2020 n. 112 pubblicato su G. U. n. 223 dell’8 settembre 2020
  1. TECNOLOGI ALIMENTARI  - D.M. 22 settembre 2020 n. 168 pubblicato su G. U. n. 310 del 15 dicembre 2020

Qualora, viceversa, il riconoscimento non sia subordinato a misure compensative, il professionista estero potrà direttamente iscriversi al competente Ordine o Collegio professionale, esibendo la copia autenticata del decreto ricevuta dal Ministero.
Il decreto di riconoscimento non ha scadenza, e l’iscrizione può quindi avvenire quando ritenuto opportuno.


â–ºCONTATTI dei Consigli Nazionali  per informazioni in merito allo svolgimento delle misure compensative


Consiglio Nazionale degli Agrotecnici


Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali

  • via del Viminale 43 sc. b int. 6 – 00184 Roma
  • telefono 064827889 – 0648939944
  • sito www.cnoas.it
  • e-mail info@cnoas.it
  • pec cnoas@pec.it
  • contatti segreteria Filomena Ardone - Arianna Ballabene


Consiglio Nazionale degli Attuari


Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili


Consiglio Nazionale Forense

  • via del Governo Vecchio 3 – 00186 Roma
  • telefono 06.97748808
  • referente Laura Sartori
  • sito www.consiglionazionaleforense.it
  • pec amministrazione@pec.cnf.it


Consiglio Nazionale dei Geologi


Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati

  • piazza Colonna 361 – 00187 Roma
  • telefono 064203161
  • sito www.cng.it
  • mail cng@cng.it
  • pec cng@geopec.it
  • responsabile dr. Francesco Scorza
  • capo area dr.ssa Maria Grazia Scorza


Consiglio Nazionale dei Giornalisti


Consiglio Nazionale degli Ingegneri


Collegio Nazionale Periti Agrari e Periti Agrari Laureati


Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati


Consiglio Nazionale dei Tecnologi Alimentari




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