Gestori della crisi di impresa - Elenco - Iscrizione
aggiornamento: 16 ottobre 2025
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Il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e ss.mm.ii. ha istituito, con l’articolo 356, l’”Elenco dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e dei professionisti indipendenti”.
A norma dell’art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 3 marzo 2022, n. 75, l'elenco è tenuto con modalità informatiche.
Il citato articolo 356 prevede che possano ottenere l’iscrizione all’elenco coloro che siano in possesso, anzitutto, dei requisiti di cui al successivo articolo 358, comma 1, ovverosia:
- gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
- gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a), e, in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
- coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale”.
Come previsto dall’articolo 356, comma 2, in caso di studi professionali associati, tali requisiti devono essere in possesso di tutti i componenti dello studio. Nel caso di società tra professionisti, è sufficiente invece che i medesimi requisiti siano in possesso del legale rappresentante nonché dei soci persone fisiche che si intendano designare quali responsabili delle procedure.
Gli ulteriori requisiti necessari all’iscrizione sono individuati dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 356.
La Convenzione 22 dicembre 2023 per lo svolgimento delle attività relative alla tenuta dell’elenco disciplina i rapporti tra il Ministero della giustizia ed Equitalia giustizia S.p.A. ai fini dell’espletamento dell’attività istruttoria affidata a quest’ultima nell’ambito del procedimento amministrativo di verifica della sussistenza dei requisiti, previsto dall’art. 4 del decreto ministeriale 3 marzo 2022 n. 75, per l’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e ss.mm.ii. Sia l’attività istruttoria che l’adozione del provvedimento di iscrizione restano imputabili al soggetto individuato quale Responsabile dell’elenco ai sensi dell’art.1, comma 1, lett. c) del decreto citato.
Per l’iscrizione, l'articolo 8 del decreto 3 marzo 2022 n. 75 prevede il versamento della somma di euro 150,00.
Il relativo pagamento può essere effettuato mediante bonifico bancario o postale in favore della Tesoreria provinciale di Roma, sull'IBAN: IT42B0100003245348011241324
Nella causale del bonifico inserire la dicitura: “ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEI GESTORI DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA”.
È possibile il pagamento tramite PagoPA
Il versamento del contributo di mantenimento dell'iscrizione, pari a € 50,00, può essere effettuato mediante PagoPA dall’area riservata del portale, entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello di iscrizione all’elenco.
Si ricorda che, a fronte del mancato deposito della relativa ricevuta di pagamento entro il 30 aprile di ciascun anno, è prevista - ai sensi dell’art. 8, comma 5 del d.m. n. 75/2022 - la sospensione dell’iscritto e che, a mente del successivo comma 6, il perdurare di tale omissione per ulteriori 6 mesi è causa di cancellazione dall’elenco.
Per comunicare variazioni relative ai dati anagrafici o ai requisiti di iscrizione, inviare apposita comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica:
Il deposito delle integrazioni documentali eventualmente richieste dovrà essere effettuato esclusivamente mediante upload nell’applicativo dedicato.
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