Diritti dei detenuti

aggiornamento: 9 novembre 2018

La detenzione priva o riduce le libertà della persona reclusa che tuttavia conserva la titolarità di alcuni diritti. Il tema è dibattuto in dottrina anche se il riferimento comune alle diverse posizioni sono i principi della Costituzione ed in particolare l’art. 2 che riconosce e garantisce “i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità”.

Il rilievo costituzionale della dignità della persona umana impedisce, infatti, di considerare il carcere come luogo in cui vige un regime di extraterritorialità rispetto alle garanzie fondamentali assicurate dallo Stato.
Tali garanzie riguardanti aspetti fondamentali della detenzione sono oggetto anche in numerosi risoluzioni e raccomandazioni approvate dal Consiglio d’Europa ed in particolare nelle Regole penitenziarie europee. I principi contenuti in tali documenti non sono però giuridicamente vincolanti per gli Stati e, nella sostanza, sono le leggi nazionali e le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo a dettare le norme per gli Stati membri in materia di privazione di libertà.

L'articolo 35 dell'ordinamento penitenziario (L.354/1975) riconosce a detenuti ed internati il diritto di reclamo al direttore dell'istituto, al provveditore, al capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, al ministro della giustizia, alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto, al garante nazionale e ai garanti territoriali dei diritti dei detenuti, al presidente della giunta regionale, al magistrato di sorveglianza, al capo dello Stato.

Gli articoli 35-bis e 35-ter individuano le ipotesi specifiche del

Il Magistrato di sorveglianza decide su questi reclami e sul Rimedio risarcitorio previsto dall'art. 35-ter commi 1 e 2.
 

  • Diritto alle relazioni familiari ed affettive

In coerenza con gli articoli 29 e 31 della Costituzione, l’ordinamento penitenziario tutela il mantenimento delle relazioni familiari e affettive anche in quanto validi punti di riferimento per la persona detenuta. L’art. 15 della legge 26 luglio 1975, n. 354 le colloca tra i principali elementi del trattamento mentre l’art. 28 afferma che “particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazione dei detenuti e degli internati con le famiglie”.

Il rilievo dei rapporti familiari emerge chiaramente anche dall’art. 42, comma 2 che definisce come criterio per la scelta dell’istituto di destinazione, in caso di trasferimenti, l’istituto penitenziario più vicino al luogo di residenza della famiglia.
Il decreto legislativo 2 ottobre 2018 n. 123  prevede, in alternativa alla sede del nucleo familiare, che nell’assegnazione ad un istituto si possa tener conto del centro di riferimento sociale della persona detenuta, se individuabile e salvi specifici motivi contrari.

Numerosi gli interventi in sede europea a tutela di questo diritto: dalle Regole penitenziarie europee che raccomandano di “mantenere e sviluppare" i legami familiari(art.24, 4) alle Regole di Bangkok”, adottate il 21 dicembre 2010 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per il trattamento delle donne autrici di reati, che riconoscono il ruolo centrale di entrambi i genitori nella vita del bambino.

  • Diritto alla salute

In attuazione del decreto legislativo 2 ottobre 2018 n. 123, si valorizza il ruolo del servizio sanitario nazionale all'interno degli istituti, potenziando l'assistenza all'interno delle carceri e garantendo ai detenuti prestazioni tempestive, visita medica del detenuto all'ingresso in istituto e continuità dei trattamenti sanitari in corso.

L’art. 11 della legge 354/1975 (Ordinamento penitenziario) riformulato

  • ribadisce che i detenuti e gli internati hanno diritto a prestazioni sanitarie (prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione) pari a quelle di tutti i cittadini in attuazione del decreto legislativo 22 giugno 1999 n. 230 (passaggio della medicina penitenziaria al Servizio sanitario nazionale)
  • prevede che sia messa a disposizione dei detenuti la carta dei servizi sanitari adottata dall’azienda sanitaria locale
  • definisce la competenza dei giudici che possono decidere di eventuali trasferimenti in strutture sanitarie esterne o autorizzare visite a proprie spese da professionisti di fiducia
  • stabilisce che, nella visita medica, effettuata obbligatoriamente all’arrivo in carcere, il medico deve annotare nella cartella clinica segni che possono essere indici di violenze o maltrattamenti e ne deve informare direttore e magistrato
  • assicura la continuità terapeutica ai detenuti che sono trasferiti di sede

L’attività sanitaria deve

  • oltre che rispondere ai bisogni di salute del detenuto, deve essere anche proattiva, anticiparne perciò le esigenze
  • garantire visite quotidiane ai detenuti ammalati e a quelli che ne fanno richiesta in base ai criteri di appropriatezza clinica
  • svolgere le proprie funzioni senza limiti di orari

Il diritto alla salute, intesa come “equilibrio psico-fisico dinamico con il contesto sociale in cui la persona vive” secondo la definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, è un diritto inalienabile di ogni persona indipendentemente dalla condizione di libertà o detenzione, sancito dalla Costituzione all'art. 32: "La Repubblica tutela il diritto alla salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti".

La disciplina fondamentale della sanità penitenziaria è contenuta dall’articolo 11 dell'ordinamento penitenziario che in particolare prevede:

  • un servizio medico e un servizio farmaceutico rispondenti alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati
  • almeno uno specialista in psichiatria
  • il trasferimento in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura dei condannati e degli internati che necessitino di cure o accertamenti diagnostici non effettuabili in istituto
  • la collaborazione dell’amministrazione penitenziaria con i pubblici sanitari locali, ospedalieri ed extra ospedalieri, d'intesa con la regione e secondo gli indirizzi del Ministero della sanità.

Nonostante tale articolata disciplina, la tutela del diritto alla salute dei detenuti in maniera uguale a quella dei cittadini liberi è frutto di un lungo percorso in quanto la materia, anche dopo l'istituzione del Servizio sanitario nazionale (SSN), è restata di competenza del Ministero della giustizia, ritenendosi che sussistesse, a causa delle esigenze di sicurezza, una specialità legittima dell’assistenza sanitaria in carcere.

La fase di riforma ispirata al principio che i detenuti e gli internati hanno diritto al pari dei cittadini in stato di libertà all’erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, è stata introdotta dall'art.5 della legge 419/1998 che ha previsto il trasferimento dal Ministero della Giustizia al SSN di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali riguardanti la sanità penitenziaria.

Dal 1/1/2000, su disposizione del d.lgs. 22 giugno 1999, n. 230, sono transitate al SSN le funzioni relative alla tossicodipendenza mentre per le altre è iniziato un periodo di sperimentazione in alcune Regioni. Il d.p.c.m. 1/4/2008 ha confermato definitivamente il passaggio per le Regioni a statuto ordinario.

L'amministrazione penitenziaria conserva comunque l'obbligo di tutelare la salute di ogni persona ad essa affidata in quanto privata della libertà, nonché funzioni organizzative e di "garante" della qualità del servizio sanitario. Il Comitato Nazionale di Bioetica e la Commissione di studio istituita nell’agosto 2013 presso il Ministero della giustizia forniscono indicazioni per l’elaborazione di proposte di interventi in materia penitenziaria.

Per garantire l’attuazione concreta del transito, con atto n. 81/CU del 31.7.2008, nell’ambito della Conferenza Unificata per i rapporti i tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano è stato costituito il Tavolo di consultazione permanente, previsto nell’Allegato A al d.p.c.m. 1.4.2008, che ha il compito di verificare l’attuazione del transito della medicina penitenziaria alle Regioni sull’intero territorio nazionale e di garantire l’uniformità degli interventi e delle prestazioni sanitarie e trattamentali nei confronti dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale.

  • Diritto allo studio

L'istruzione viene definita e trattata dall'ordinamento penitenziario e dal regolamento di esecuzione come "elemento del trattamento" cioè come opportunità di rieducazione e risocializzazione della persona detenuta o internata (art.15 ord. penit.) e non come diritto. In realtà, l'art. 34 della Costituzione afferma al 1 comma che: "La scuola è aperta a tutti", riconoscendo in modo chiaro che il diritto all'istruzione è di tutti, indipendente dalle condizioni di ciascuno. L'art. 19 dell'Ordinamento penitenziario dispone che negli istituti di pena la formazione culturale è curata "mediante l'organizzazione di corsi della scuola dell'obbligo".

  • Diritto al culto

L'art. 26 dell’ordinamento penitenziario ( riconosce ai detenuti e agli internati la libertà di professare la propria fede, di “istruirsi” nella propria religione, di praticarne il culto.
Negli istituti penitenziari è assicurata la celebrazione del culto cattolico e la presenza di almeno un cappellano, mentre i detenuti e gli internati di altre religioni hanno il diritto di ricevere, su richiesta, l’assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti, purché siano compatibili con l’ordine e la sicurezza, non si esprimano in comportamenti molesti per la comunità o contrari alle legge.