Reclamo giurisdizionale per condotta illegittima dell’amministrazione

aggiornamento: 17 luglio 2018

L’art.69 della legge 26 luglio 1975 n. 354 sull’ordinamento penitenziario attribuisce al magistrato di sorveglianza funzioni di vigilanza e di intervento per eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati.
Il sistema di tutela è stato innovato dal Decreto legge 23 dicembre 2013 n.146 che ha introdotto nell'ordinamento penitenziario il reclamo giurisdizionale (art.35 bis) rivolto a persone detenute o internate che abbiano subito una lesione di un diritto fondamentale in seguito a un provvedimento (reclamo in materia disciplinare) o a una condotta illegittima dell'amministrazione penitenziaria (reclamo giurisdizionale per condotta illegittima dell’amministrazione).
Il reclamo deve riguardare posizioni soggettive che sorgono e si sviluppano nell'ambito dell’esecuzione penale e, se accolto, consente di ottenere l’annullamento del provvedimento o l’eliminazione della condotta dell’amministrazioneche hanno determinato un grave pregiudizio al detenuto o all’ internato. Il reclamo al magistrato di sorveglianzaconsente invece di ottenere il risarcimento del danno subìto, per il quale è competente il giudice civile.

La persona detenuta o internata può presentare reclamo per inosservanza da parte dell’amministrazione di disposizioni previste dall’ordinamento penitenziario e dal regolamento di esecuzione, dalla quale derivi all’interessato un attuale e grave pregiudizio all’esercizio di diritti.

Il reclamo può essere presentato dal detenuto o dall’avvocato munito di procura speciale.

Non c’è una scadenza per la presentazione del reclamo: si può presentare finché il pregiudizio risulta attuale.

Si propone al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto di pena dove l'interessato è detenuto o internato.
Se il magistrato accoglie il reclamo, ordina all’amministrazione di porre rimedio al grave pregiudizio sofferto dal detenuto o internato.

Il procedimento (artt. 666 e 678 del c.p.p.)

Se il magistrato ritiene il reclamo ammissibile, fissa la camera di consiglio e ne dà avviso, oltre che alle parti e ai difensori, anche all'amministrazione interessata.
Contro la decisione del magistrato di sorveglianza può essere proposto reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di 15 giorni dalla data di notifica o comunicazione dell’avviso di deposito della decisione stessa; contro la decisione del tribunale di sorveglianza si può proporre ricorso in cassazione per violazione di legge nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione stessa.

In caso di mancata esecuzione del provvedimento da parte dell’amministrazione, la persona detenuta o internata o il difensore possono chiedere il giudizio di ottemperanza al magistrato stesso che ha emesso il provvedimento.

Se il magistrato accoglie la richiesta può decidere in tre diversi modi:

  • ordinare all’amministrazione l'ottemperanza, indicando modalità e tempi di adempimento, tenuto conto del programma attuativo predisposto dall'amministrazione al fine di dare esecuzione al provvedimento, sempre che detto programma sia compatibile con il soddisfacimento del diritto;
  • dichiarare nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del provvedimento rimasto ineseguito;
  • nominare, all’occorrenza, un commissario ad acta

 

Avverso il provvedimento emesso dal magistrato di sorveglianza in sede di ottemperanza è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge.

Riferimenti normativi

  • art 35 bis legge 354/75 ord. penit.
  • art 69 comma 6 lettera a) e b) della legge 354/75
  • decreto legge 23 dicembre 2013 n.146



Legislazione

Questa scheda ti ha soddisfatto?