Garante nazionale e garanti territoriali

aggiornamento: 21 marzo 2022

►GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÁ PERSONALE
 

L’articolo 7 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, e ulteriormente modificato da successivi atti legislativi, ha istituito il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

Il Garante nazionale è un’Autorità di garanzia indipendente a cui la Legge attribuisce il compito di vigilare sul rispetto dei diritti delle persone private della libertà, sia se tale privazione venga disposta su mandato dell’autorità giudiziaria o amministrativa, sia se si tratti di privazione di fatto della libertà, cioè in assenza di un provvedimento formale dell’Autorità pubblica o in conseguenza di sue decisioni od omissioni. Ciò in linea con quanto previsto per analoghi organismi istituiti in altri Paesi o in ambito sovranazionale, come il Comitato per la prevenzione della tortura (Cpt) del Consiglio d’Europa o il Sottocomitato per la prevenzione della tortura (Spt) delle Nazioni Unite.

Il Garante nazionale è costituito in Collegio, composto dal Presidente e da due Componenti, scelti tra persone non dipendenti delle pubbliche amministrazioni e nominati, previa delibera del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le competenti commissioni parlamentari. La Legge designa il Garante anche quale Meccanismo nazionale di prevenzione della tortura (National Preventive Mechanism - Npm) nell’ambito del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura (Opcat). Esso è inoltre l’organismo nazionale di monitoraggio dei rimpatri forzati ai sensi della Direttiva europea sui rimpatri 115/2008.

Le aree di intervento del Garante nazionale:

- l’area penale (Istituti penitenziari per adulti e minori, Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza – Rems, Comunità)

- l’area delle Forze di Polizia (camere di sicurezza e qualsiasi locale adibito alle esigenze restrittive in uso a Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia locale)

- l’area delle persone migranti (Centri di permanenza per i rimpatri, hotspot, locali ‘idonei’ e di frontiera per il trattenimento delle persone migranti)

- l’area sanitaria (Servizi psichiatrici di diagnosi e cura, Residenze sanitarie assistenziali per persone anziane o con disabilità)

- a queste quattro aree se ne è aggiunta una quinta relativa ai luoghi formali di quarantena (tra cui i c.d. Hotel Covid 19).

 

Al centro dell’attività del Garante nazionale sono le visite ai luoghi di privazione della libertà, visite che si fondano su tre poteri che il Legislatore ha assegnato all’Autorità:

- l’accesso ai luoghi senza autorizzazione

- l’accesso a colloqui riservati con le persone

- l’accesso a tutta la documentazione

 

In modo del tutto indipendente e senza alcuna interferenza, il Garante visita i luoghi di cui all’articolo 4 del Protocollo Onu; svolge colloqui visivi riservati con le persone in essi ospitate, senza testimoni, nonché con ogni altra persona che possa fornire elementi utili all’esercizio della propria funzione preventiva; prende visione di ogni documento ritenuto necessario, inclusi, previo parere anche verbale dell’interessato, quelli di carattere medico. Scopo delle visite è individuare eventuali criticità e, in un rapporto di collaborazione con le Autorità responsabili, trovare modalità per risolverle e innalzare sempre più il livello di tutela delle persone private della libertà nel nostro Paese.

Dopo ogni visita, il Garante nazionale redige un Rapporto contenente le osservazioni e le raccomandazioni che inoltra alle Autorità competenti. Ogni rapporto rimane riservato per dare tempo alle Amministrazioni di rispondere; quindi, viene pubblicato sul sito web del Garante nazionale, unitamente alle risposte e osservazioni pervenute.

Il Garante nazionale è un organismo preventivo, ma svolge anche attività di tipo reattivo. Esso è infatti destinatario di reclami non giurisdizionali da parte di persone detenute o internate, così come previsto dall’articolo 35 dell’Ordinamento penitenziario, e da parte di persone migranti trattenute in attesa del rimpatrio forzato, come previsto dall’articolo 4, comma 2-bis decreto-legge 130/2020.

Il Garante nazionale presenta una relazione annuale al Parlamento.

Deve inoltre fornire un parere obbligatorio non vincolante su tutti gli atti legislativi in discussione in materia di privazione della libertà.

 

Come ricorrere al Garante nazionale

In prima istanza, anche per ottenere una risposta più celere, è opportuno inviare la segnalazione ai garanti territoriali : Regionali, Provinciali e Comunali ove istituiti.

Al Garante nazionale la segnalazione può essere inviata via mail a: segreteria@garantenpl.it
oppure scrivere a: Ufficio del Garante Nazionale Via San Francesco di Sales 34 - 00165 Roma

 

►Vai al sito del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale
Meccanismo nazionale di prevenzione della tortura e dei trattamenti o pene, crudeli, inumani o degradanti

 

GARANTI REGIONALI

I Garanti regionali sono istituiti nelle diverse Regioni sulla base di una legge regionale che ne definisce poteri e mandato.
Al momento, sono previsti normativamente da tutte le Regioni o province autonome (salvo quella di Bolzano), tuttavia in alcune Regioni il Garante non è stato ancora nominato (Basilicata, Calabria, Liguria e Sardegna).

 

GARANTI PROVINCIALI, DI CITTA’ METROPOLITANA E COMUNALI - Sul territorio nazionale operano anche Garanti subregionali, le funzioni dei quali sono definite dai relativi atti istitutivi.

Nell’ambito penitenziario, i Garanti regionali e subregionali possono effettuare colloqui con i detenuti, possono visitare gli istituti penitenziari senza autorizzazione, secondo quanto disposto dagli articoli 18 e 67 dell’ordinamento penitenziario. Inoltre possono essere destinatari di reclami ai sensi dell’art. 35 dell’ordinamento penitenziario.

 




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