Convenzione tra Ministero della giustizia - Direzione generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani - 4 giugno 2025
7 ottobre 2025
pubblicazione 21 luglio 2025
prot. m_dg.DGCPC.04/06/2025.001192.E
CONVENZIONE DI FINANZIAMENTO
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI INTERESSE COMUNE IN ATTUAZIONE DELL’AZIONE 1 DEL PIANO DI UTILIZZO DEI FINANZIAMENTI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UNA GIUSTIZIA PIÙ INCLUSIVA -
INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURA PENALE ANCHE TRAMITE RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE TRATTAMENTALI
Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027
TRA
LA DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DI COESIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – ENTRO IL DIPARTIMENTO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELLA GIUSTIZIA con sede in Roma, Via Crescenzio n. 17/c, CAP 00193, in persona del Direttore Generale pro tempore, Dott.ssa Gabriella De Stradis, Organismo intermedio, titolare e beneficiario dell’Azione 1 del Piano di utilizzo dei finanziamenti del Ministero della Giustizia “Una giustizia più inclusiva – Inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a misura penale” nonché titolare e beneficiario dell’Azione 1 del medesimo, di seguito, per brevità, denominata “DGCOE” (in precedenza DGCPC) o “Organismo intermedio”;
E
L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI, con sede legale in Roma, Via dei Prefetti, 46 – 00186 (RM), rappresentata dal Segretario Generale pro tempore, Dott.ssa Veronica Nicotra, soggetto attuatore dell’Azione 1 del Piano di utilizzo dei finanziamenti del Ministero della Giustizia “Una giustizia più inclusiva – Inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a misura penale” di seguito, per brevità, denominata “ANCI” o “Soggetto attuatore”;
VISTI
- la decisione di esecuzione (UE) 2021/1130 della Commissione del 5 luglio 2021 che definisce l’elenco delle regioni ammissibili al finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) nonché degli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che disciplina il FSE+ per il periodo 2021-2027 e che abroga il Regolamento (UE) 1296/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che disciplina il Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di Coesione per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al FSE+, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento delegato (UE) 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di
- condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e di investimento europei;
- la legge 28 aprile 2014, n. 67, recante deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) n. 84/2015 e ss.mm. ii., recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche” (Regolamento del Ministero della Giustizia);
- l’articolo 16, comma 12, del Regolamento del Ministero della Giustizia, con il quale si istituisce una struttura temporanea, di livello dirigenziale generale, per il coordinamento delle attività nell’ambito della politica regionale, nazionale ed UE, che ha la responsabilità del coordinamento, gestione e controllo dei Programmi e degli interventi
- Ministero della Giustizia - Aml_ledgga.tDoG_mCP_dCg..0D4G/0C6/P2C0.2054.-00060-12109225.E000120p4a.gU._2md_id3g7.DGCPC.04-06-2025.0001192.E_Convenzi.pd
- volti, nell’ambito della politica di coesione, al perseguimento degli obiettivi del Ministero inerenti all’organizzazione
- del sistema giustizia;
- il Decreto Ministeriale (D.M.) del Ministro della Giustizia del 5 ottobre 2015 che, in attuazione del citato articolo 16, comma 12 del Regolamento del Ministero della Giustizia, individua la struttura temporanea di livello dirigenziale generale nella Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di coesione (DGCOE), provvedendo all’individuazione dei suoi Uffici e delle relative funzioni;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione;
- il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, recante disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103;
- il D.P.C.M 99/2019 recante "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero della giustizia", previsto dal D.P.C.M. 84/2015, ed il D.P.C.M. 100/2019 recante "Regolamento concernente organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, nonché dell'organismo indipendente di valutazione della performance";
- l’art. 71, comma 3, del Regolamento (UE) n. 2021/1060 che stabilisce che “l’autorità di gestione può individuare uno o più organismi intermedi che svolgano determinati compiti sotto la sua responsabilità. Gli accordi tra l’autorità di gestione e gli organismi intermedi sono registrati per iscritto”;
- la legge 27 settembre 2021, n. 134, mediante la quale è stata conferita delega al Governo per l’adozione di decreti aventi ad oggetto l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizione per la celere definizione dei processi penali;
- l’Accordo di partenariato 2021-2027 per l’impiego dei Fondi SIE (Fondi Strutturali e di Investimento europei),
- adottato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 4787 final del 15 luglio 2022;
- il Programma Nazionale “Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027” CCI 2021IT05FFPR003 (di seguito “PN Inclusione 21 -27”) per il sostegno congiunto a titolo del FESR e del FSE+ nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita”, approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 9029 final del 1° dicembre 2022;
- la metodologia e i criteri per la selezione delle operazioni del PN Inclusione, approvati dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta conclusasi con nota prot. 6527 del 18 maggio 2023;
- il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 208 del 28 giugno 2023 con il quale è stato approvato il “Sistema di gestione e Controllo” (Si.Ge.Co) del PN Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-2027, corredato dai relativi allegati;
- il Decreto Direttoriale n. 1 dell’8 gennaio 2025 del Direttore generale pro tempore della Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà del MLPS (già Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale) mediante il quale è stato approvato il documento “Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.)”, Versione 3.0 dell’8 gennaio 2025 (e relativi allegati), del Programma Nazionale “Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027”;
- il “Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione e dell’Organismo Intermedio”, Versione 2.0 allegato al Si.Ge.Co Versione 3.0 dell’8 gennaio 2025, di cui al precedente punto;
- il Decreto n. 59.ID dell’31/01/ 2025 del Direttore generale pro tempore della Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione (DGCOE) del Ministero della Giustizia con il quale è stato adottato il “Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.)”, Versione 3.0 dell’8 gennaio 2025 del Programma Nazionale “Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027”;
- il Decreto Direttoriale n. 59.ID dell’31/01/ 2025 del Direttore generale pro tempore della Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione (DGCOE) del Ministero della Giustizia con il quale è stato, altresì, adottato il “Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione e dell’Organismo Intermedio”, Versione 2.0, giusta comunicazione del Ministero del Lavoro - prot. DGCPC.0000040.E del 10 gennaio 2025;
- il D.P.C.M. del 22 aprile 2022, n. 54 che introduce l’art. 5bis al succitato Regolamento del Ministero della
- Ministero della Giustizia - Aml_ledgga.tDoG_mCP_dCg..0D4G/0C6/P2C0.2054.-00060-12109225.E000120p4a.gU._3md_id3g7.DGCPC.04-06-2025.0001192.E_Convenzi.pdf
- Giustizia, con attribuzione alla Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di coesione delle funzioni di coordinamento delle attività della politica regionale e nazionale finanziata o cofinanziata dall'Unione europea inerenti al perseguimento degli obiettivi e dei compiti istituzionali del Ministero della giustizia, a supporto delle articolazioni ministeriali interessate; coordinamento, gestione, monitoraggio, rendicontazione, nell'ambito di tali funzioni, dei programmi e degli interventi;
- il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e s.m.i, di attuazione della legge 27 settembre 2021 n.134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari;
- l’art.61 D.lgs. 150/2022 rubricato “Coordinamento dei servizi e Conferenza nazionale per la giustizia riparativa”, Titolo IV “Disciplina organica della giustizia riparativa”, Capo V “Servizi per la giustizia riparativa”, Sezione I “Coordinamento dei servizi e livelli essenziali delle prestazioni”;
- l’Accordo della Conferenza unificata del 28 aprile 2022, sancito ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali con l’approvazione del documento "Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali per il reinserimento delle persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale”;
- il Decreto del Ministero della Giustizia del 29 settembre 2022 mediante il quale è stata prevista l’Istituzione del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull’efficienza della giustizia civile, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria;
- il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 21 del 31 gennaio 2023 che ha individuato nel Dirigente pro tempore della Divisione III della Direzione Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale di tale Ministero l’Autorità di Gestione (AdG) del PN Inclusione;
- il D.P.C.M. 78/2024 in vigore dal 28.6.2024 rubricato “Regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015,
- n. 84” che ha modificato il nome al Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione in Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia (DIT);
- la Convenzione firmata in data 31 maggio 2024 tra l’AdG del PN Inclusione e la DGCOE per l’espletamento da parte della Direzione delle funzioni di Organismo Intermedio (OI) nell’ambito delle Priorità 1 “Sostegno all’Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà”, della Priorità 2 “Child Guarantee” finanziate dal FSE+, della Priorità 4 “Interventi infrastrutturali per l'inclusione socio-economica” finanziata dal FESR, della Priorità 5. “Assistenza tecnica FSE+” e della Priorità 6. “Assistenza tecnica FESR” del Programma Nazionale “Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027”;
- il “Piano di utilizzo dei finanziamenti del Ministero della Giustizia - Una giustizia più inclusiva – Inclusione socio- lavorativa delle persone sottoposte a misura penale anche tramite la riqualificazione delle aree trattamentali” concordato tra la DGCOE e l’AdG, che disciplina le Azioni di competenza dell’OI per la realizzazione delle pertinenti Priorità del PN Inclusione richiamate al punto precedente, in attuazione della Convenzione citata;
- il Piano, che prevede la realizzazione delle seguenti Azioni (complessivamente, le Azioni): 1. Azioni di sistema per lo sviluppo di modelli di inclusione delle persone sottoposte a misura penale (Azione 1 – Azioni di Sistema); 2. Attuazione modelli di intervento per l’inclusione attiva dei detenuti (AMA DE); 3. Attuazione modelli di intervento per l’inclusione attiva di minori e giovani adulti (AMA MI); 4. Attuazione modelli di intervento per l’inclusione attiva dei soggetti in uscita ed esecuzione penale esterna (AMA ES), approvato in data 14.04.2025;
- il D.P.C.M. n. 84/2015, come modificato dal D.P.C.M. del 29 maggio 2024, n. 78, che individua altresì le competenze della Direzione Generale dei Detenuti e del trattamento entro il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, nonché della Direzione Generale per la Giustizia Minorile e Riparativa e della Direzione Generale per la Giustizia di Comunità entro il Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia;
- Ministero della Giustizia - Aml_ledgga.tDoG_mCP_dCg..0D4G/0C6/P2C0.2054.-00060-12109225.E000120p4a.gU._4md_id3g7.DGCPC.04-06-2025.0001192.E_Convenzi.pdf
CONSIDERATO
- che le parti condividono il principio secondo cui il carcere non rappresenta l’unica esperienza penale possibile e concordano nel promuovere il ricorso a sistemi di giustizia riparativa. Il Progetto ha l’obiettivo di sostenere la riforma complessiva in materia di giustizia penale, attraverso la promozione di una trasformazione culturale del concetto stesso di pena, facendo ricorso a canali alternativi rispetto all’ordinario esercizio della giurisdizione. In particolare, mira a rafforzare la dimensione riparativa della giustizia penale, sostenendo e potenziando i servizi di giustizia riparativa;
- affinché queste azioni abbiano un reale effetto sulla diminuzione dei reati è fondamentale il pieno coinvolgimento delle comunità di riferimento, da realizzare incrementando la collaborazione con le Istituzioni Locali e i soggetti della società civile;
- al fine di dare piena attuazione agli intenti del presente accordo ed alle previsioni legislative sottese alla normativa vigente in materia di giustizia riparativa risulta di fondamentale importanza il coinvolgimento degli Enti e delle Istituzioni locali al fine di dare impulso ai centri di giustizia riparativa, nei limiti delle risorse disponibili;
- l’ANCI può operare efficacemente con un ruolo attivo e di supporto nell'attuazione delle politiche volte alla salvaguardia dell'ambiente ed al contrasto del fenomeno criminale, anche agevolando lo scambio di buone pratiche;
- l’ANCI e il Ministero della Giustizia hanno già efficacemente collaborato, avendo sottoscritto in data 05.04.2018 un Protocollo di intesa tra il Ministero della Giustizia ed ANCI volto alla promozione ed attuazione di programmi sperimentali per lo svolgimento di attività lavorative extramurarie di protezione ambientale e di recupero del decoro di spazi pubblici ed aree verdi da parte di soggetti in stato di detenzione e di modelli locali di gestione integrata del ciclo di raccolta dei rifiuti nelle comunità penitenziarie territoriali;
- l’art. 61 del decreto legislativo n. 150 del 10 ottobre 2022 pone in capo al Ministero della Giustizia il “coordinamento nazionale dei servizi per la giustizia riparativa, esercitando le funzioni di programmazione delle risorse, di proposta dei livelli essenziali delle prestazioni e di monitoraggio dei servizi erogati. A tali fini si avvale della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa”. Esso istituisce altresì la Conferenza Nazionale per la Giustizia Riparativa, “presieduta dal Ministro della giustizia o da un suo delegato. Ad essa partecipano un rappresentante per ogni Regione o Provincia autonoma, un sindaco o un suo delegato per ciascuna Regione o Provincia autonoma, designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani, un rappresentante della Cassa delle ammende e sei esperti con funzioni di consulenza tecnico-scientifica”;
- in data 28.04.2022 è stato siglato l’Accordo della Conferenza unificata, sancito ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali con l’approvazione del documento "Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali per il reinserimento delle persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale” per effetto del quale è stata prevista l’istituzione di una Cabina di Regia interistituzionale presso ciascuna Regione, per realizzare la Programmazione triennale, integrata e condivisa, al fine di garantire servizi rispondenti alle esigenze differenziate delle persone e dei contesti territoriali di riferimento e favorire la realizzazione di un nuovo modello di giustizia di comunità, frutto del rafforzamento e dell’integrazione delle politiche sociali, per la tutela dei diritti delle persone destinatarie degli interventi, per promuovere la coesione sociale e per incidere positivamente sulla sicurezza della cittadinanza. La cabina di regia territoriale è costituita dai Direttori di Dipartimento degli Assessorati regionali competenti (politiche sociali, lavoro e formazione, sviluppo economico, salute, istruzione, ecc.), dal Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria, dal Direttore dell’Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna, dal Direttore del Centro per la Giustizia Minorile, dal referente dell’ANCI. Per effetto della stipula del predetto Accordo, la Cabina di regia nazionale, presieduta dal Segretario generale della Cassa delle Ammende e dal Segretario Generale della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, costituita dai rappresentanti delle 20 Regioni e delle 2 Province Autonome, in attuazione dell’Accordo del 26 luglio 2018, è supportata, oggi, da n. 16 Cabine di regia territoriali istituite presso le Regioni/ Province Autonome;
- l’organizzazione dei servizi per la giustizia riparativa presenta una natura peculiare e complessa. Per questo motivo, si è deciso di istituire Centri per la Giustizia Riparativa (di seguito indicati come CGR), strutture ad hoc che avranno il compito di erogare capillarmente i servizi richiesti sul territorio. Al fine di assicurare il fabbisogno di servizi sul territorio, per ciascun distretto di Corte di Appello (in Italia sono 26: L’Aquila, Potenza, Reggio Calabria, Catanzaro, Salerno, Napoli, Bologna, Trieste, Roma, Genova, Brescia, Milano, Ancona, Campobasso, Torino, Bari, Lecce, Cagliari, Caltanissetta, Palermo, Catania, Messina, Firenze, Trento, Perugia, Venezia) è istituita una Conferenza locale per la giustizia riparativa che ha il compito di individuare, mediante protocollo d’intesa ed in relazione alle risorse disponibili, uno o più Enti locali ai quali affidare l’istituzione e la gestione dei Centri per la giustizia riparativa;
- in attuazione dell’art.62 del d.lgs. 150/2022, il 4 luglio 2024 in sede di Conferenza unificata è stata adottata l’intesa sui livelli essenziali e uniformi delle prestazioni (LEP) dei servizi per la giustizia riparativa;
- secondo i LEP, per ogni distretto di Corte d’Appello deve essere istituito, in capo ad un ente rientrante nel distretto, un CGR che viene sostenuto a carico del Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa di cui all’art. 67 del sopracitato decreto, inserito nello stato di previsione del Ministero della Giustizia. A latere di questi Centri, le Conferenze locali per la giustizia riparativa possono istituire altri CGR, esclusi dal finanziamento ex art.67, da finanziare a valere sui bilanci degli Enti locali che decidono di implementare i servizi sul territorio;
TENUTO CONTO
- che il Piano “Una Giustizia Più Inclusiva”, sottoscritto tra Autorità di Gestione ed Organismo Intermedio, prevede azioni di sistema per lo sviluppo di modelli di inclusione delle persone sottoposte a misura penale nonché all’Azione 1, una specifica attività di analisi, modellizzazione e trasferimento di buone prassi dedicata al tema della giustizia riparativa, di recente introdotto con il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Che detta azione è in linea col quadro della più ampia riforma della giustizia prevista quale Milestone entro il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR) che ha visto, a inizio 2024 l’attivazione delle Conferenze locali per la giustizia riparativa. È definito giustizia riparativa “ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell’offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato…” con l’aiuto di un mediatore imparziale. Cionondimeno, è in corso una diffusa sperimentazione di progettualità inerenti alla giustizia riparativa da parte di diverse Regioni a valere su diverse tipologie di fondi che saranno oggetto di studio ed analisi nell’ambito dell’Azione 1. L’insieme delle attività previste sul tema della giustizia riparativa è pertanto il seguente: 1. ricognizione delle esperienze realizzate, specialmente se svolte da enti accreditati o in corso di accreditamento, per una loro mappatura sistematica, al fine di individuare tanto gli eventuali elementi di debolezza delle progettualità esaminate quanto le buone prassi; 2. analisi delle evidenze raccolte al fine di sviluppare un modello per un efficace avvio di un centro per la Giustizia riparativa; 3. predisposizione di Linee Guida, strumenti, format e materiali utili all’avvio di un Centro per la Giustizia Riparativa; 4. test del modello così sviluppato tramite il supporto all’avvio e a una gestione più efficace di alcuni Centri per la giustizia riparativa e rafforzamento delle competenze correlate; 5. diffusione del modello e dei materiali così predisposti agli Enti locali interessati all’attivazione di Centri per la giustizia riparativa, tramite un’azione di sistema volta al trasferimento di buone prassi che include una comunità di pratica, e una piattaforma informatizzata, nonché attività di rafforzamento delle competenze e informative;
- che l’Azione 1 del Piano “Una Giustizia più Inclusiva” prevede che le attività siano a titolarità dell’Organismo Intermedio e che le medesime possano essere svolte anche avvalendosi di soggetti pubblici e privati;
- del ruolo rivestito dalla Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione, afferente al Dipartimento per l’Innovazione tecnologica della giustizia (DIT), quale Organismo Intermedio responsabile del “Piano di utilizzo dei finanziamenti del Ministero della Giustizia - Una giustizia più inclusiva – Inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a misura penale anche tramite la riqualificazione delle aree trattamentali” (d’ora in avanti anche detto “il Piano” o “Piano Una Giustizia più inclusiva”);
- del ruolo cruciale rivestito dai Comuni e dalle Città metropolitane nell’ambito delle azioni del Piano volte ad implementare azioni di giustizia riparativa;
CONSIDERATO
- che all’ANCI è demandata, ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, la rappresentanza generale degli interessi dei Comuni per le materie per le quali si richieda l’intervento della Conferenza Unificata di cui al medesimo decreto legislativo;
- che l’ANCI è compresa nell’elenco ISTAT recante l’indicazione delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196;
- che l’ANCI è inserita nella definizione di Amministrazione pubbliche ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 175/2016 che recita : “ «amministrazioni pubbliche»: le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità portuali“, come esplicitamente indicato nella relazione illustrativa del Decreto che indica ANCI quale associazione per qualsiasi fine istituita;
- che in base al suo Statutol’ANCI è un’associazione senza scopo di lucro che tutela e rappresenta gli interessi generali dei Comuni, delle Unioni dei Comuni, dei Comuni montani e delle altre forme associative, delle Città metropolitane e di tutti gli enti di derivazione comunale costituendone il sistema di rappresentanza anche nei rapporti con le altre istituzioni e amministrazioni, con le organizzazioni e associazioni economiche, politiche, sindacali e sociali nazionali, comunitarie ed internazionali;
- che l’ANCI, inoltre, predispone l’attività istruttoria relativa ai provvedimenti all’esame del sistema delle Conferenze, elaborando proposte e documenti di posizione; predispone documenti ed emendamenti in relazione ai disegni di legge ed atti aventi forza di legge di interesse dei Comuni all’esame del Parlamento; elabora proposte di legge per migliorare la vita dei Comuni e degli amministratori locali; predispone note di lettura, quaderni operativi, schemi di delibere e modelli per agevolare l’azione amministrativa degli associati, elabora pareri su richiesta degli associati; promuove ed organizza su tematiche di particolare attualità iniziative di formazione e informazione per assicurare l’aggiornamento professionale dei propri associati, anche in collaborazione con Istituzioni, Università ed altri enti di ricerca; promuove e coordina la divulgazione di buone pratiche fra i Comuni, le loro forme associative e le Città metropolitane, nonché valorizza e sostiene l’impegno dei sindaci, tutelandone l’autonomia e la responsabilità; svolge altresì ogni attività utile al raggiungimento degli obiettivi dell’Associazione;
- che l’ANCI svolge attività di sostegno, di assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell’interesse e nei confronti dei Comuni singoli o associati e delle Città metropolitane e degli enti soci, anche su incarico della Pubblica Amministrazione, ai suoi diversi livelli ed articolazioni;
- che per il perseguimento dei superiori scopi a rilevanza istituzionale, l’ANCI, direttamente o tramite proprie strutture e/o enti, può tra l’altro:
- intervenire con propri rappresentanti in ogni sede nella quale si discutono o si tutelano gli interessi delle istituzioni locali rappresentate;
- prestare informazione, consulenza ed assistenza agli associati, direttamente o mediante altri soggetti, anche partecipati, secondo la legislazione vigente;
- sottoscrivere accordi, protocolli o intese di collaborazione con soggetti pubblici e privati, anche di carattere economico, purché finalizzati al sostegno degli interessi dei Comuni e delle comunità rappresentate;
- ricevere e gestire finanziamenti, pubblici e privati;
- promuovere, coordinare, gestire programmi comunitari, nazionali e regionali;
- cooperare nello sviluppo di progetti finanziati, con autorità nazionali, regionali, locali;
- gestire, per conto delle medesime autorità, progetti e programmi di diversa natura;
- che l’ANCI, tra gli altri ed in attuazione delle proprie previsioni statutarie, promuove il coinvolgimento dei diversi attori socio-istituzionali per favorire il coordinamento e la promozione dei programmi comunitari, nazionali e regionali cooperando con le autorità nazionali nello sviluppo di progetti finanziati, tra cui i Comuni/le Regioni/le Province autonome;
- che i citati enti locali prevedono nei propri programmi linee d’intervento atte a sviluppare percorsi d’integrazione e migliorare il reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro, nonché́ a promuovere la realizzazione e lo sviluppo di iniziative e di reti interistituzionali, per favorire l’inclusione sociale ed il ricorso ai sistemi di giustizia riparativa;
- che, pertanto, le attività istituzionali di l’ANCI sono pienamente in linea con le finalità e gli obiettivi perseguiti con il “Piano di utilizzo dei finanziamenti del Ministero della Giustizia - Una giustizia più inclusiva – Inclusione socio- lavorativa delle persone sottoposte a misura penale anche tramite la riqualificazione delle aree trattamentali”;
- che le Parti hanno stipulato, in data 28.01.2025, un Accordo di collaborazione ex art 7 comma 4 del D.Lgs 36/2023, per lo svolgimento di attività di interesse comune in attuazione del piano di utilizzo dei finanziamenti del Ministero della Giustizia “una giustizia più inclusiva – inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a misura penale” - Programma Nazionale “Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027” - Piano di utilizzo dei finanziamenti del Ministero della Giustizia “Una giustizia più inclusiva – Inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a misura penale anche tramite la riqualificazione delle aree trattamentali”;
- che mediante tale Accordo le parti si impegnano a collaborare in maniera sinergica, ciascuna per i propri ambiti di competenza, nell’ambito delle iniziative comunemente condivise, e in raccordo con il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia e con Cassa delle Ammende, al fine di favorire e promuovere il buon andamento e la realizzazione degli obiettivi e delle attività previste dall’Azione 1 del Piano; ciò anche in ragione dell’esperienza maturata da ANCI nella promozione di progetti finalizzati all’inclusione socio-lavorativa attraverso iniziative tra le quali la formazione destinata al reinserimento, housing sociale, lavori di pubblica utilità, giustizia riparativa e mediazione penale, sostegno alle vittime di reato, servizi di continuità terapeutico assistenziale con particolare riguardo alle persone sottoposte a misura penale;
- che gli artt. 4 comma 1 e 8 comma 2 dell’Accordo sopra citato prevedono che: “4.1 Le modalità di attuazione del presente accordo, ferma restando l’autonomia gestionale e decisionale nell’ambito dell’Azione 1 del Piano da parte della Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione, verranno stabilite nella Convenzione di finanziamento e nel Piano operativo che faranno seguito al presente Accordo (…); 8.2 Eventuali impegni di spesa che ne dovessero derivare verranno concordate tra le parti a validazione del Piano operativo predisposto da ANCI entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo e allegato alla Convenzione contenente le modalità di rendicontazione, dei flussi finanziari e indicazione del CUP”;
- che l’ANCI in data 10 aprile 2025 ha predisposto e presentato il Piano Operativo di cui all’art. 8 dell’Accordo del 28.01.2025, acquisito al protocollo in data 11 aprile 2025 n. 786.E;
- che è stata verificata la conformità del Piano operativo presentato dall’ANCI con il PN Inclusione 2021-2027 e il Piano di utilizzo dei finanziamenti; la coerenza programmatica dello stesso; la capacità amministrativa, finanziaria e tecnica del proponente e il rispetto delle previsioni di cui al documento “Metodologia e i criteri per la selezione delle operazioni del PN Inclusione” adottato dal Comitato di Sorveglianza del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027;
- che la DGCOE ha predisposto e condiviso con l’ANCI la Scheda Progetto “Verso una giustizia riparativa efficace, accessibile e inclusiva” per l’attuazione della citata operazione “Giustizia Riparativa” che recepisce le attività proposte da ANCI come descritte nel Piano Operativo acquisito al protocollo in data 11 aprile 2025 n. 786.E;
- che la presente collaborazione tra il Ministero della Giustizia e l’ANCI risulta essere in linea con il “Piano Una Giustizia più Inclusiva” sia con riferimento all’obiettivo di avviare interventi di inclusione sociale e di ausilio nella promozione e divulgazione del sistema di giustizia riparativa che, parimenti, con l’obiettivo di realizzare un sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento sociale delle persone sottoposte a provvedimenti privativi o limitativi della libertà personale;
- che è interesse delle Parti sostenere la riforma complessiva in materia di giustizia penale, attraverso la promozione di una trasformazione culturale del concetto stesso di pena, facendo ricorso a canali alternativi rispetto all’ordinario esercizio della giurisdizione. In particolare, mirando a rafforzare la dimensione riparativa della giustizia penale, sostenendo e potenziando i servizi di giustizia riparativa;
- che occorre regolamentare le modalità di collaborazione e interazione tra le Parti ai fini di una più efficace attuazione dell’Azione 1 del “Piano di utilizzo dei finanziamenti del Ministero della Giustizia - Una giustizia più inclusiva – Inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a misura penale anche tramite la riqualificazione delle aree trattamentali” nel quadro del Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 (il PN Inclusione), per contribuire alla definizione e modellizzazione del “piano strategico nazionale” diretto a promuovere attività formative, lavorative, di socializzazione e di inclusione sociale delle persone sottoposte a misura penale;
- che per realizzare il Piano strategico Nazionale di cui all’Azione 1 è necessario coinvolgere e implementare la partecipazione delle diramazioni locali del Ministero della Giustizia con i territori incentivando il ruolo di tutti gli attori pubblici interessati all’azione anche al fine di promuovere lo studio e l’analisi di nuovi modelli di inclusione nonché di realizzare una piattaforma informatica dedicata alla rilevazione ed al tracciamento diverse aree del Paese;
- che è interesse comune e strategico della DGCOE e dell’ANCI cooperare per dare attuazione agli obiettivi previsti dall’Azione 1 del Piano, anche al fine di supportare ed accompagnare, per il tramite dell’ANCI, azioni sperimentali rivolte ai Comuni nell’erogazione dei servizi territoriali di Giustizia Riparativa, potenziando i programmi di giustizia riparativa e creando la rete tra i CGR al fine di costruire una comunità di pratiche utile per lo scambio e la modellizzazione delle attività offerte dai Centri e di aderire agli obiettivi e ai risultati previsti dai livelli essenziali di prestazione (LEP) di giustizia riparativa.
ACCERTATA
la disponibilità finanziaria a valere sull’Azione 1 del Piano “Una Giustizia Più Inclusiva” del PN Inclusione 2021 – 2027, si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
Obiettivi e Oggetto
- Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
- Le Parti, in attuazione dell’Accordo di collaborazione ex art 7 comma 4 del D.Lgs 36/2023 sottoscritto il 28.1.2025, con la presente Convenzione intendono collaborare per supportare ed accompagnare i Comuni nell’erogazione dei servizi territoriali di Giustizia Riparativa, potenziandone i programmi e creando la rete tra i CGR al fine di costruire una comunità di pratiche utile per lo scambio e la modellizzazione delle attività offerte dai Centri e di aderire agli obiettivi e ai risultati previsti dai livelli essenziali di prestazione (LEP) di giustizia riparativa, e favorire lo sviluppo dei centri di giustizia riparativa sperimentali.
- Oggetto della presente Convenzione è dare esecuzione alle attività indicate nella Scheda progetto (allegato A), che ne costituisce parte integrante e sostanziale, denominata “Verso una giustizia riparativa efficace, accessibile e inclusiva”.
- Le attività saranno realizzate dall’ANCI anche con il coinvolgimento dei Comuni come indicato in dettaglio nella Scheda Progetto allegata.
Articolo 2
Attività
- Ciascuna parte si impegna, in esecuzione della presente Convenzione, a contribuire alla realizzazione delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza.
- L’ANCI sulla base dei dati dei fabbisogni rilevati dalla Conferenza Nazionale di giustizia riparativa attraverso le Conferenze locali svolgerà una analisi dei fabbisogni dei Comuni sedi di circoscrizioni di Corti di Appello. Il Ministero della Giustizia, mediante adozione di un proprio atto di indirizzo a seguito di ricezione degli esiti dell’attività di analisi propedeutica svolta dall’Anci per la Giustizia Riparativa, individuerà 6 Comuni presso i quali avviare dei centri sperimentali di giustizia riparativa o da coadiuvare nel raggiungimento dei LEP (Livelli essenziali di prestazioni).
- Nello svolgimento delle attività, l’ANCI si impegna a sottoscrivere una Convenzione con ciascuno dei Comuni Italiani sopra individuati che abbia ad oggetto l’attività di sperimentazione, disciplini i rapporti tra le parti e nelle quali siano, altresì, evidenziati gli oneri finanziari e le modalità di rendicontazione degli stessi.
- Le Parti qualora gli esiti dell’attività di sperimentazione lo richiedessero e compatibilmente con le risorse disponibili, valuteranno la possibilità di sviluppare ulteriori attività e/o il coinvolgimento di ulteriori Comuni oltre quelli sopra indicati.
- La DGCOE del Ministero della Giustizia, in qualità di Organismo Intermedio e titolare dell’Azione 1, provvede alla supervisione e al coordinamento della Scheda progetto.
Articolo 3
Risorse finanziarie, rimodulazioni e modifiche
- Per l’attuazione degli interventi della presente Convenzione, la DGCOE del Ministero della Giustizia metterà a disposizione dell’ANCI, secondo le modalità di cui al successivo art. 4, risorse del PN Inclusione 21-27 non superiori a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), non soggette ad IVA ai sensi degli artt. 1, 3 e 4 del DPR n. 633/72 e successive modificazioni ed integrazioni, di cui:
- € 2.185.881,30 (euro duemilionicentottantacinquemilaottocentottantuno/30) per l’espletamento delle attività a gestione diretta dell’ANCI, di cui alle Linee di attività 1 e 2a e alla voce Missioni della Scheda progetto allegata;
- € 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila/00) per l’espletamento delle iniziative progettuali realizzate dai Comuni coinvolti, di cui alla Linea di attività 2b della Scheda progetto allegata.
- € 314.118,70 (trecentoquattodicimilacentodiciotto/70) per la copertura dei costi indiretti, di cui alla omonima voce della Scheda progetto allegata.
- Le Parti si danno reciprocamente atto che gli importi di cui al punto 1, lett. b), del presente art. 3 saranno resi disponibili, secondo le modalità di cui al successivo art. 4, solo a seguito della intervenuta sottoscrizione delle Convenzioni tra l’ANCI ed i 6 Comuni individuati, fatto salvo quanto indicato al precedente art. 2, co. 4. Le Convenzioni, in ogni caso, dovranno riportare l’articolazione degli interventi che si intendono realizzare nonché il riepilogo delle spese finanziate.
- Le condizioni di cui al precedente punto 2. devono intendersi essenziali, cumulative e non alternative tra loro al fine di rendere disponibili gli importi di cui al n. 1, lett. b), del presente articolo.
- Qualora se ne ravvisi motivata esigenza, anche in relazione a eventuali ulteriori disponibilità di fondi a seguito di riprogrammazione, potranno essere concordate per iscritto tra le Parti rimodulazioni del piano finanziario connesse alle attività progettuali.
- L’ANCI si impegna a rispettare, nella gestione delle risorse indicate al comma 1 del presente articolo, le indicazioni stabilite nel Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) e nel “Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione e dell’Organismo Intermedio”.
Articolo 4
Oneri finanziari e modalità di rendicontazione dell’ANCI
- La DGCOE provvederà a erogare ad ANCI le somme indicate all’art. 3, comma 1, lettera a) secondo le modalità di seguito riportate:
- la prima tranche, pari al 20% dell’importo complessivo, sarà corrisposta a titolo di anticipazione in esito agli adempimenti di registrazione della presente Convenzione da parte dei competenti organi di controllo, entro 30 giorni solari dalla ricezione della comunicazione di avvenuto avvio delle attività e di formale richiesta da parte dell’ANCI.
- le tranche successive saranno corrisposte fino a concorrenza di un ulteriore 60% dell’importo complessivo a seguito di positiva valutazione dei singoli stati di avanzamento lavori (SAL) al 30/09 e al 31/03 di ogni anno, che verranno trasmessi dall’ANCI alla DGCOE entro il termine di 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla scadenza di ogni semestre successivo all’avvio delle attività progettuali. Le parti si danno reciprocamente atto che il primo SAL dovrà essere trasmesso entro e non oltre i 30 (trenta) giorni successivi al 30.09.2025. I SAL dovranno essere corredati dalla documentazione tecnica e dalla documentazione finanziaria, atte a comprovare le attività e le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento di ciascun SAL, e da una relazione intermedia per la valutazione dei risultati raggiunti;
- il saldo, per un valore massimo pari al 20% dell’importo complessivo, sarà liquidato sulla base della positiva valutazione dello stato di avanzamento lavori finale che l’ANCI avrà cura di trasmettere al termine delle attività oggetto della presente Convenzione e che sarà corredato della documentazione tecnica e della documentazione finanziaria finale idonea a comprovare le attività svolte e le spese effettivamente sostenute, nonché da una relazione consuntiva per la valutazione finale dei risultati raggiunti.
- La DGCOE del Ministero della Giustizia provvederà a erogare all’ANCI le somme indicate all’art. 3 comma 1 lettera b) secondo le modalità di seguito riportate:
- la prima tranche, pari al 20% dell’importo complessivo, sarà corrisposta a titolo di anticipazione, previa ricezione della seguente documentazione:
richiesta di pagamento, a firma del legale rappresentante dell’ANCI;
n. 6 Convenzioni con i singoli Comuni come indicate all’art. 2 e dei relativi allegati tecnici;
- le tranche successive saranno corrisposte fino ad un ulteriore 60% dell’importo assegnato ad ogni Comune, a seguito di positiva valutazione dei singoli stati di avanzamento lavori (SAL) al 30/09 e al 31/03 che verranno trasmessi dall’ANCI alla DGCOE entro il termine di 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla scadenza di ogni semestre successivo all’avvio delle attività progettuali. I SAL dovranno essere corredati dalla documentazione tecnica e dalla documentazione finanziaria, atte a comprovare le attività, le spese effettivamente sostenute da ciascun Comune nel periodo di riferimento di ciascun SAL, la pertinenza e la coerenza delle stesse spese sostenute in favore dei Comuni rispetto alle attività progettuali e da una relazione intermedia per la valutazione dei risultati raggiunti e che saranno corredati della ulteriore seguente documentazione:
- rendiconto analitico e riepilogativo, attestante le spese sostenute da ciascuno dei n. 6 Comuni con attestazione di conformità del legale rappresentante del singolo Comune;
- formale richiesta di pagamento;
- il saldo, per un valore massimo pari al 20% dell’importo assegnato ad ogni Comune, sarà corrisposto sulla base della positiva valutazione dello stato di avanzamento lavori finale che ANCI avrà cura di trasmettere al termine delle attività progettuali e che sarà corredata, della seguente documentazione:
- rendiconto analitico e riepilogativo finale attestante il totale delle spese sostenute per i singoli Comuni coinvolti nel progetto con attestazione di conformità del legale rappresentante del singolo Comune;
- relazione finale sulle attività svolte;
- formale richiesta di pagamento;
- eventuali ulteriori Convenzioni/Accordi su altre attività di cui all’art.2.4.
- Quanto alle somme indicate all’art. 3 comma 1 lettera c) queste saranno calcolate in misura massima del 7% dei costi diretti (escluse le spese per Missioni) ed erogate in misura proporzionale ai SAL presentati dall’ANCI.
- Le Parti, in ogni caso, si danno reciprocamente atto che l’attività di controllo di primo livello delle spese effettuate dall’ANCI e dai Comuni permarrà in capo all’Organismo Intermedio DGCOE mentre sarà onere dell’ANCI svolgere, in vista della trasmissione di ciascuno stato di avanzamento lavori, un’attività di verifica di completezza della documentazione sia dell’Anci che dei Comuni attestante le spese sostenute, la completezza, la coerenza e la pertinenza delle stesse al testo convenzionale ed alle attività progettuali, in conformità alle procedure previste dal Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) adottato dall’AdG e dalla manualistica predisposta dall’AdG e dall’OI.
- Qualsiasi comunicazione/rendicontazioni/richiesta di pagamento dovranno essere inviate dall’ANCI alla DGCOE del Ministero della Giustizia all’indirizzo PEC dgpolitichecoesione@giustiziacert.it.
- Le somme saranno accreditate sul c/c IBAN IT 91 Z 02008 05364 000003957647 presso banca Unicredit spa, intestato all’ANCI.
Articolo 5
Obblighi in capo all’ANCI
- Nell’esercizio della realizzazione delle attività individuate ai sensi dell’art. 2 della presente Convenzione nonché nella Scheda progetto allegata alla presente, l’ANCI:
- è responsabile dell’esecuzione esatta ed integrale della Scheda progetto, della corretta gestione, per quanto di competenza, degli oneri finanziari ad esso imputati e dallo stesso derivanti;
- è responsabile della predisposizione, della raccolta, della corretta conservazione e dell’invio degli atti, dei documenti e delle informazioni richieste dall’OI;
- mette a disposizione, per la realizzazione della Scheda progetto, adeguate risorse professionali, tecniche e strumentali;
- individua un referente della Scheda progetto, e comunica sollecitamente al Ministero ogni variazione relativa a detto nominativo;
- coordina e sviluppa - anche in base alle indicazioni e ai criteri offerti dalla Conferenza Nazionale per la Giustizia Riparativa - tutte le attività oggetto delle Convenzioni con i Comuni presso i quali istituire centri di giustizia riparativa sperimentali ovvero da coadiuvare nel raggiungimento dei livelli minimi essenziali, e ne darà comunicazione all’OI ed alla Conferenza Nazionale per la Giustizia Riparativa;
- supporta i Comuni individuati nella predisposizione e attuazione dei propri Piani Operativi da allegare alle Convenzioni e ne coordina l’azione al fine di assicurare una omogenea e coerente azione rispetto agli obiettivi generali e specifici del Piano di utilizzo dei finanziamenti del Ministero di Giustizia;
- è responsabile del rispetto della presente Convenzione anche per le attività realizzate dai Comuni;
- gestisce le risorse finanziarie assegnate per la realizzazione della Scheda progetto compatibilmente con i vincoli di destinazione dei fondi e assicura il mantenimento di una codificazione contabile appropriata e separata di tutti gli atti e documenti di spesa relativi alle attività progettuali, tali da consentire in ogni momento, su richiesta degli organi di controllo, la verifica della documentazione relativa alle spese da essa effettivamente sostenute nonché dell’avanzamento fisico e finanziario degli interventi da realizzare;
- svolge un’attività di verifica di completezza della documentazione attestante le spese sostenute e di coerenza delle stesse al testo convenzionale ed alle attività progettuali, in conformità alle procedure previste dal Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) adottato dall’AdG e dalla manualistica predisposta dall’AdG e dall’OI;
- osserva i Regolamenti europei recanti disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei e, in particolare, relativi al Fondo sociale europeo Plus (FSE+);
- osserva le norme in materia di spese ammissibili previste: o dai Regolamenti europei, in particolare, dal Regolamento generale - Reg. (UE) n. 2021/1060 e dal Regolamento (UE) 2021/1057; o dalla norma nazionale sull’ammissibilità della spesa, D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, pubblicato sulla G.U. n. 71 del 26/03/2018, recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali;
- rendiconta i costi effettivamente sostenuti per la realizzazione della Scheda progetto, attraverso l’acquisizione e la trasmissione della documentazione secondo le modalità che saranno successivamente indicate dall’OI PN Inclusione 21-27;
- gestisce, predispone e presenta la documentazione necessaria a comprovare le spese e le attività realizzate in
- relazione all’operazione ammessa a finanziamento;
- garantisce il mantenimento di un sistema di contabilità separata e una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni di sua competenza;
- invia secondo le modalità e la tempistica previste dal Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) adottato dalla AdG, i dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale;
- permette lo svolgimento dei controlli da parte dell’Organismo Intermedio e all’occorrenza dell’Autorità di Gestione del PN Inclusione 21-27 e/o di altri organismi nazionali ed europei competenti, conservando e rendendo disponibile, su richiesta, tutta la documentazione relativa alla realizzazione degli interventi di sua competenza, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 82 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e secondo quanto definito nelle indicazioni operative per la gestione e la rendicontazione degli interventi;
- assicura l’attuazione di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, individuare, rettificare e segnalare le irregolarità, comprese le frodi, e informare tempestivamente l’OI in merito;
- in accordo con e secondo le indicazioni della DGCOE, individua e implementa le modalità più idonee per assicurare la più ampia diffusione delle iniziative attivate nonché del contributo finanziario del Fondo sociale europeo Plus (FSE+);
- prevede nelle convenzioni con i Comuni il rispetto delle indicazioni stabilite nella manualistica che sarà trasmessa dall’OI.
Articolo 6
Obblighi in capo alla DGCOE del Ministero della Giustizia
- La DGCOE del Ministero della Giustizia si impegna, nei confronti dell’ANCI, a:
- trasmettere all’ANCI il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) adottato dall’AdG e tutta la manualistica predisposta dall’AdG e dall’OI, comprensiva delle relative piste di controllo e check-list;
- assicurare all’ANCI il supporto necessario a consentire l’applicazione tempestiva e conforme delle procedure
- previste dalla vigente normativa UE e nazionale per gli interventi del Fondo sociale europeo Plus (FSE+);
- attuare, in collaborazione con ANCI, le iniziative in materia di informazione e pubblicità previste dal Regolamento UE 1060/2021;
- promuovere all’occorrenza momenti di confronto con la Cassa delle Ammende e gli eventuali altri attori nazionali o comunitari impegnati sul tema della Giustizia Riparativa assolvere ad ogni altro onere e adempimento, previsto nella presente Convenzione a carico dell’OI e dalla normativa UE in vigore.
Articolo 7
Rendicontazione delle spese e controlli
- Sono rendicontabili le spese a decorrere dalla data di avvio delle attività. Eventuali spese sostenute in precedenza a tale data di avvio attività, se coerenti e funzionali alla realizzazione delle attività della scheda progetto, sono rendicontabili, a seguito di richiesta dell’Anci, in base alla procedura prevista dal Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione e successivamente alle verifiche di cui alla Check list “Verifica di ammissibilità ex art. 63, comma 6 RDC” in allegato 4 del Manuale delle procedure.
- Il rendiconto delle spese sostenute per la Scheda progetto finanziata dovrà essere presentato nel rispetto delle regole che sono indicate dal PN Inclusione 21-27, e comunque dalla manualistica specifica predisposta dall’OI di cui al precedente articolo 6.
- Ferme restando le disposizioni civilistiche e fiscali, la documentazione giustificativa delle spese sostenute in originale, nonché ogni altro documento relativo alla Scheda progetto, dovranno essere conservati dall’ANCI ai sensi dell’art. 82 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, al quale integralmente si rinvia, ed esibiti in sede di verifica o di richiesta delle autorità competenti. In particolare, ai fini dell’erogazione del rimborso mediante le modalità indicate al precedente art. 4, all’ANCI dovrà presentare rendiconti contenenti il riepilogo delle spese sostenute, firmate digitalmente ai sensi del D.lgs. n.82/2005.
- I rimborsi avverranno a seguito di positivo controllo on desk da parte dell’Amministrazione delle rendicontazioni pervenute e della documentazione allegata e dovranno essere prontamente erogati all’ANCI per permettere il corretto e pieno raggiungimento degli obiettivi della Scheda progetto. Qualora il relativo rendiconto risultasse incompleto e/o la documentazione allegata incompleta o mancante, o nel caso di mancata esibizione della documentazione richiesta nel corso della verifica amministrativo-contabile, i termini per l’espletamento delle verifiche si intendono sospesi fino a quando non perverranno i chiarimenti, le integrazioni e/o i documenti richiesti. Rimane ferma la possibilità per l’OI di riconoscere la spesa ammissibile con riferimento alle parti per le quali la documentazione risultasse completa e la facoltà per l’ANCI di presentare successivamente la documentazione completa, comprensiva delle integrazioni richieste, con riferimento alle spese per le quali le verifiche sono state sospese. In ogni caso l’ANCI dovrà inviare nei termini indicati dall’OI i chiarimenti, le integrazioni e/o la documentazione richiesta, pena la definitività del mancato riconoscimento delle spese e delle decurtazioni operate.
- Successivamente alla verifica on desk, attraverso una metodologia campionaria, potranno essere effettuate delle verifiche in loco e ogni altro controllo ai sensi della normativa europea e nazionale applicabile, sull’attuazione della Scheda progetto e relativa documentazione giustificativa.
- All’esito della verifica amministrativo-contabile ed eventualmente in loco, l’OI procederà alla notifica di decisione definitiva sulla valutazione dei risultati di progetto e sulla relativa congruità delle spese sostenute e alla liquidazione del saldo.
- L’ANCI assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese del progetto saranno tenuti a disposizione dell’OI e delle altre Autorità del PN Inclusione 21-27, della Commissione Europea e degli organi di controllo almeno per un periodo di cinque anni successivi alla conclusione dell’intervento di cui alla Scheda progetto allegata, comunque, nel rispetto dei vincoli stabiliti dall’art. 82 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e dalla normativa nazionale.
- La decorrenza del termine è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione. I documenti progettuali devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti cartacei ed informatici che ne garantiscano l’adeguata conservazione e l’immediata intelligibilità.
Articolo 8
Perseguimento degli obiettivi di spesa
- L’ANCI informa tempestivamente l’OI circa eventuali ritardi e/o ostacoli che possano comportare un rallentamento nell’attuazione degli interventi delegati.
- L’OI, al fine di garantire la più efficace ed efficiente gestione del Piano, monitora periodicamente l’attuazione degli interventi con riferimento all’assunzione degli impegni e all’avanzamento della spesa, nell’ambito di un corretto processo di supervisione del Piano.
- L’OI, a salvaguardia delle risorse e del raggiungimento degli obiettivi del Piano, in presenza di ritardi nell’attuazione degli interventi delegati, promuove ogni necessaria azione correttiva ed attiva le necessarie procedure, ove previste dai regolamenti, fino alla modifica della dotazione finanziaria assegnata agli interventi di competenza dell’ANCI.
- Le Parti, consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici connessi all’esercizio delle funzioni delegate, nonché dell’importanza sociale ed etica delle operazioni che dovranno essere attuate dell’ANCI, si impegnano all’attuazione della presente Convenzione secondo il principio di leale collaborazione.
Articolo 9
Irregolarità
- Ove a seguito dei controlli saranno accertate delle irregolarità sanabili, all’ ANCI sarà richiesto di fornire chiarimenti e/o integrazioni, atti a sanare le criticità riscontrate, entro un termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta di chiarimenti dell’OI. Laddove l’ANCI non provveda nei tempi stabiliti, sarà facoltà dell’OI procedere alla decurtazione degli importi oggetto di rilievo nonché adottare provvedimenti alternativi che nei casi più gravi potranno comportare anche la risoluzione della Convenzione con conseguente revoca del finanziamento e recupero di eventuali somme già erogate, salvo la possibilità di richiedere il risarcimento del danno subito dall’OI.
- L’OI può revocare in tutto o in parte il contributo, a suo insindacabile giudizio e comunque nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione alla gravità dell’inadempimento, nel caso di:
- rifiuto di collaborare, nell’ambito dei controlli, alle visite ispettive;
- interruzione o modifica, non previamente autorizzata, della Scheda progetto finanziata;
- inadempienza nell’attività di reporting (relazioni intermedie e finali) e/o di monitoraggio e di rendicontazione delle spese (ivi inclusa la trasmissione dei giustificativi di spesa e delle relative relazioni sull’attività svolta), sia sotto il profilo del mancato invio sia sotto il profilo della non conformità della documentazione alle previsioni della presente Convenzione;
- irregolarità contabili accertate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di controlli ispettivi;
- recesso non giustificato dell’ANCI dalla presente Convenzione;
- mancato rispetto delle regole di informazione e pubblicità
- In ogni caso, qualora in sede di realizzazione si riscontrino significativi disallineamenti nell’avanzamento finanziario della spesa o nei risultati previsti, l’OI sin d'ora si riserva la facoltà di adottare ogni provvedimento utile ad assicurare l’efficacia e l’efficienza delle iniziative, ivi inclusa la rimodulazione del budget e delle attività progettuali.
Articolo 10
Norme regolatrici della Convenzione e modifiche
- La Convenzione deve essere eseguita osservando tutti i patti, oneri e condizioni di cui al presente atto nonché le disposizioni normative vigenti per quanto non espressamente disciplinato.
- Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione ed alla relativa Scheda progetto, sono apportate con atto scritto.
Articolo 11
Cause di risoluzione
- La DGCOE potrà avvalersi della facoltà di risolvere la presente Convenzione qualora l’ANCI non rispetti gli obblighi imposti a suo carico e, comunque, pregiudichi l’assolvimento da parte della stessa DGCOE degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria.
- In caso di disimpegno dei Programmi ai sensi dell’art. 105 del Regolamento (UE) 2021/1060, l’OI potrà ridurre la dotazione finanziaria assegnata ad ANCI in misura corrispondente alla quota di spesa eventualmente non raggiunta.
Articolo 12
Pubblicizzazione del contributo del Fondo Sociale Europeo +
- Le parti, per tutti i materiali ed i prodotti di cui alla presente Convenzione, devono attenersi alle vigenti disposizioni europee in tema di informazione e pubblicità contenute nel Reg. (UE) n. 1060/2021- ALLEGATO IX, nonché alle ulteriori indicazioni per la pubblicità e la comunicazione degli interventi finanziati dal PN Inclusione 21-27 pubblicati sul sito del programma al seguente link: https://poninclusione.lavoro.gov.it/PN-2021-2027/Pagine/default nonché sulla pagina inerente il Piano Nazionale “Una Giustizia Più Inclusiva” del Ministero della Giustizia al seguente link: https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/inclusione_socio_lavorativa_soggetti_in_esecuzione_penale .
- Entrambe le parti assicurano l’evidenza del sostegno del Fondo Sociale Europeo su tutti i documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l’attuazione dell’operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti.
Articolo 13
Protezione dei dati e riservatezza
- In relazione ai dati trattati in esecuzione della presente Convenzione l’ANCI agisce in qualità di Titolare del trattamento, nel pieno rispetto degli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché ad ogni ulteriore regolamentazione di settore vigente a livello nazionale ed europeo.
- I dati raccolti saranno trattati esclusivamente per l’espletamento delle attività previste dalla presente Convenzione, con l’adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza ai sensi dell’art. 32 GDPR. Il trattamento è effettuato con l’ausilio di procedure informatizzate, anche per eventuali comunicazioni a terzi. I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il perseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e comunque secondo i termini di cui all’art. 82 “Disponibilità dei documenti” del Regolamento (UE) 2021/1060.
- Le parti si impegnano reciprocamente a trattare tutti i dati acquisiti nell’esecuzione della presente Convenzione esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione della medesima, nel pieno rispetto dalla normativa vigente.
- L’ANCI ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui vengono in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della presente Convenzione.
- L’obbligo anzidetto sussiste, altresì, relativamente a tutta la documentazione predisposta ai fini dell’esecuzione della presente Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- Qualora nell’ambito dello svolgimento delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, ciascuna delle Parti si trovi nella condizione di affidare, in parte e/o in toto, attività di trattamento di dati personali di propria titolarità, entrambe si impegnano a sottoscrivere un separato accordo scritto volto a formalizzare la nomina a Responsabile del trattamento della parte affidataria, al fine di procedere ad una corretta gestione delle attività di trattamento di dati personali così come previsto dall’articolo 28 del GDPR. La sottoscrizione di tale accordo, nel caso in cui sussistano le esigenze di cui sopra, è condizione necessaria ed imprescindibile per l’affidamento di attività di trattamento di dati personali.
Articolo 14
Foro competente
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all’interpretazione, all’esecuzione e alla validità della Convenzione il foro competente è quello di Roma.
Articolo 15
Sottoscrizione della Convenzione e decorrenza del rapporto
- La presente Convenzione ha validità di 48 mesi dalla data di registrazione degli organi di controllo.
- Eventuali proroghe del predetto termine saranno definite congiuntamente mediante intesa scritta tra le Parti, nella quale saranno definiti tempi, modalità e relative condizioni economiche.
- Il presente atto è stipulato nell’interesse pubblico e l’eventuale registrazione su pubblici registri, per il caso d’uso, sarà a carico della parte che la richiede.
Il presente atto è sottoscritto con firma digitale.
Per la Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione (DGCOE) del Ministero della Giustizia
Il Direttore Generale per il coordinamento delle politiche di coesione
Dott.ssa GABRIELLA DE STRADIS
Per l’Associazione Nazionale
Dei Comuni Italiani Il Segretario Generale
Dott. ssa VERONICA NICOTRA