Mediazione civile e commerciale - Credito di imposta
aggiornamento: 2 settembre 2024
â–ºAvviso 17 agosto 2023 - Decreti interministeriali 1 agosto 2023 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2023
DECRETO 1 agosto 2023 - Incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
con riguardo al d.m. “Incentivi fiscali” si precisa che:
- le parti e gli organismi interessati potranno avanzare istanza di riconoscimento del credito d’imposta, a pena di inammissibilità, entro il 31 marzo di ogni anno per le procedure concluse nell’anno precedente esclusivamente attraverso l’apposita piattaforma (v. art. 3, commi 1 e 5), attualmente in via predisposizione (verrà data opportuna comunicazione dell’avvenuta predisposizione, prevista in ogni caso in tempo utile per consentire la presentazione delle domande nella finestra temporale fissata dal decreto)
- in sede di prima applicazione, pertanto, potranno essere presentate, entro il 31 marzo 2024, istanze relative alle sole procedure di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita concluse nell’anno 2023 ed iniziate in vigenza del nuovo regime dei crediti d’imposta, come riformati
- non potranno essere avanzate istanze di riconoscimento del credito d’imposta per anni precedenti al 2023
con riguardo al d.m. “Patrocinio a spese dello Stato” si precisa che:
- gli avvocati interessati potranno avanzare istanza di liquidazione dell’onorario ove l’ammissione, provvisoria e preventiva, dell’assistito al patrocinio a spese dello Stato sia avvenuta, ad opera del competente Consiglio dell’Ordine, dopo l’entrata in vigore del d.m., a condizione che sia stato raggiunto l’accordo
- per ciascuna istanza, l’avvocato potrà esercitare l’opzione di cui all’art. 5, comma 1, lett. g), ovvero chiedere di avvalersi, alternativamente, del credito di imposta o del pagamento
- nel caso in cui intenda avvalersi del credito d’imposta, l’avvocato potrà presentare istanza, a pena di inammissibilità, tra il 1° gennaio e il 31 marzo, oppure tra il 1° settembre e il 15 ottobre di ciascun anno (v. art. 8).