Come chiedere misure alternative dalla libertà

aggiornamento: 12 luglio 2018

Chi può ottenere una misura alternativa dalla libertà

Possono beneficiare di una misura alternativa persone non detenute o agli arresti domiciliari con pena anche residua non superiore:

  • a tre anni,
  • quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, c1, l. 354/1975 (detenzione domiciliare per persona di età superiore ai 70 anni)
  • sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del TU approvato con d.p.r. 309/1990 (sospensione della pena e affidamento per tossicodipendenti)

 

Il procedimento

Il pubblico ministero, come prevede l’art. 656 c.p.p., sospende con decreto l’esecuzione della sentenza per trenta giorni. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore entro i quali l’interessato (o il difensore) potrà presentare istanza di concessione di una misura alternativa.

 

L’istanza va indirizzata al pubblico ministero, il quale la trasmetterà al Tribunale di sorveglianza che deciderà entro quarantacinque giorni in base alle valutazioni relative all’interessato (per esempio in relazione alla cosiddetta “residua pericolosità sociale”, il comportamento in carcere, eventuali collegamenti con la criminalità organizzata) sia sulla base di presupposti oggettivi.

Nel caso di persona agli arresti domiciliari fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti.
Se l'istanza non viene presentata o è inammissibile o il Tribunale di sorveglianza la respinge, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione..
La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche in ordine a diversa misura alternativa.

Non possono ottenerla

  • i condannati per i delitti di cui:
    • all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, (reati associativi di particolare allarme sociale)
    • all'articolo 423-bis  c.p. (incendio boschivo)
    • all'articolo 572, c2, c.p.(maltrattamenti in famiglia aggravati)
    • all'articolo 612-bis, c3 c.p. (atti persecutori)
    • all'articolo 624-bis c.p. (furto in abitazione e con strappo), fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del TU d.p.r. 309/90 (tossicodipendenti o alcoldipendenti che hanno in corso un programma terapeutico)
  • coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva.



Legislazione

Questa scheda ti ha soddisfatto?