Atto di notorietà
aggiornamento: 21 marzo 2022
L’atto di notorietà o attestazione giurata consiste nella dichiarazione fatta dinanzi ad un pubblico ufficiale e sotto giuramento, da persone che attestano fatti di cui sono a conoscenza e che sono pubblicamente conosciuti.
Gli atti notori possono riguardare tutti i fatti ai quali la legge attribuisce effetti giuridici e tutte quelle attestazioni che non siano in contrasto con la legge.
La testimonianza non può essere oggetto né di dichiarazione sostitutiva, né di atto notorio, in quanto è prova e si deve formare in giudizio.
Può essere fatto da chiunque abbia un interesse all'atto, indipendentemente dalla residenza. il richiedente si reca in cancelleria con due testimoni maggiorenni, capaci e che non abbiano interesse all’atto (art. 50 l. 89 /1913). Nel caso di successione, può essere richiesto anche da un solo erede.
Presso molti uffici è necessario fissare un appuntamento.
Competenza
Gli atti notori possono essere ricevuti dal cancelliere (sono competenti tutti i cancellieri, senza una particolare competenza per territorio e indipendentemente dall'ufficio di appartenenza, quindi sia del Tribunale che del Giudice di Pace), dal notaio (su tutto il territorio) e dal Sindaco (o suo incaricato).
É competente invece esclusivamente il Tribunale per gli atti notori ricevuti dal cancelliere su delega del magistrato.
Costo
- Per l’originale che resta in cancelleria:
1 marca da bollo da € 16,00 - Per la copia conforme rilasciata con urgenza:
1 marca da bollo da € 16,00
1 marca da € 35,40 per diritti di cancelleria - Per la copia rilasciata senza urgenza:
1 marca da bollo da € 16,00
1 marca da € 11,80 per diritti di cancelleria - Presso i giudici di pace i diritti sono ridotti alla metà
- Sono esenti da bollo gli atti notori per uso divorzio ex art. 19 L. 6/3/1987 n. 74.
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