Nota 16 giugno 1999 - Giuramento di perizie e di traduzioni stragiudiziali negli Uffici del giudice di pace

16 giugno 1999

Nota n. 1622/99/U, in data 16 giugno 1999, del Min. G.G., Aff. civ.
 
In merito al quesito proposto dal Giudice di Pace di ... a questa Direzione Generale circa la generale competenza di tutti i cancellieri a ricevere i verbali di giuramento delle perizie e delle traduzioni stragiudiziali e circa l'assolvimento dei relativi adempimenti fiscali, a seguito del conforme parere espresso dall'Ispettorato Generale, si espongono le osservazioni che seguono.

Quanto al primo punto si rileva che l'art. 5, R.D. 9 ottobre 1922, n. 1366, recante norme sulla semplificazione di taluni servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie, nell'affermare che gli atti di notorietà e i verbali di giuramento di perizie stragiudiziali «sono ricevuti dal cancelliere, eccettuati i casi in cui le disposizioni in vigore richiedano che l'atto sia formato davanti al magistrato», non contiene alcuna distinzione a proposito dei funzionari di cancelleria per cui, nel silenzio della disciplina, laddove si parla di cancellieri deve intendersi il cancelliere di un qualsiasi ufficio giudiziario, ivi compreso l'Ufficio del Giudice di Pace.

Deve, pertanto, rilevarsi che una tale distinzione non è contenuta neanche nel codice di procedura civile, nè, in generale a proposito degli atti di competenza del cancelliere, nè, specificamente, a proposito del potere di certificazione di quest'ultimo.
In particolare gli artt. 57 e 58 c.p.c., e 36 disp. att. c.p.c., relativi in generale all'attività dei cancellieri, e gli artt. 316 ss. c.p.c., relativi al procedimento davanti al Giudice di Pace, non limitano in alcun modo la competenza del cancelliere del Giudice di Pace rispetto al personale avente la stessa qualifica degli altri uffici giudiziari.

Nè, infine, alcuna limitazione si rinviene nella legge n. 374/91 istitutiva del Giudice di Pace ovvero nella legge n. 15/68 sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme.
In conclusione, dalle considerazioni che precedono si desume che il potere di asseverazione di perizie stragiudiziali spetta, senza alcuna distinzione, neppure territoriale (in tal senso si veda la nota di questa Direzione Generale, prot. n. 8/1118/43/Q/86 del 10 novembre 1988), a tutti i cancellieri degli uffici giudiziari, compresi quelli addetti agli uffici del Giudice di Pace.

Per quanto attiene alle disposizioni fiscali applicabili alla procedura in oggetto deve osservarsi che non si tratta di atti per i quali sia previsto il deposito in cancelleria, pertanto l'originale del verbale di giuramento potrà essere scritto di seguito alla perizia e ad esso si applicheranno le disposizioni vigenti per gli atti ricevuti dal cancelliere.

Innanzitutto, secondo le indicazioni dell'art. 1, Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, l'atto deve essere assoggettato all'imposta di bollo.

In considerazione del fatto che il cancelliere non è tenuto a formare alcun fascicolo, nè a conservare copia del verbale di ricezione del giuramento, si ritiene che non sia necessaria una specifica istanza redatta per iscritto e quindi che non sia necessario riscuotere l'imposta di bollo prevista per le istanze relative agli atti da redigersi in bollo di cui all'art. 3, Tariffa citata.

Per quanto attiene agli adempimenti fiscali previsti per le competenze del cancelliere può osservarsi che l'asseverazione della perizia stragiudiziale si sostanzia nella redazione di un processo verbale costituente «atto originale» proprio del cancelliere e come tale deve essere annotato nel registro cronologico con la percezione del diritto connesso, di cui al n. 4, lettera a), tabella A allegata alla legge 6 aprile 1984, n. 57, che ha sostituito quella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900, con importo stabilito in lire 6.000 dall'art. 3, lettera b), legge 10 ottobre 1996, n. 525.

Un problema particolare, si pone per le cancellerie degli uffici del Giudice di Pace per i quali non è prevista dall'art. 28 disp. att. c.p.c. la tenuta del registro cronologico.

In attesa di una eventuale modifica della disciplina in tema di registri che devono essere tenuti dalle cancellerie degli uffici del Giudice di Pace, si ritiene che gli addetti alle medesime dovranno iscrivere i processi verbali redatti in esecuzione dell'asseverazione delle perizie stragiudiziali nel registro degli affari amministrativi e stragiudiziali previsto dal n. 6 del citato art. 28 senza la percezione di alcun diritto.

Infatti, la norma di cui al n. 4, lettera a), Tabella A allegata alla legge 6 aprile 1984, n. 57, che ha sostituito quella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900, autorizza la riscossione del diritto di originale solo in caso di iscrizione nel registro cronologico.

Per il principio ineludibile per cui non è ammissibile l'interpretazione analogica di una norma tributaria impositiva, l'annotazione, se pure di un atto originale in un registro diverso dal registro cronologico, non può dar luogo a percezione di alcun diritto.