Atto di notorietà

aggiornamento: 21 marzo 2022

L’atto di notorietà o attestazione giurata consiste nella dichiarazione fatta dinanzi ad un pubblico ufficiale e sotto giuramento, da persone che attestano fatti di cui sono a conoscenza e che sono pubblicamente conosciuti.

Gli atti notori possono riguardare tutti i fatti ai quali la legge attribuisce effetti giuridici e tutte quelle attestazioni che non siano in contrasto con la legge.
La testimonianza non può essere oggetto né di dichiarazione sostitutiva, né di atto notorio, in quanto è prova e si deve formare in giudizio.

Può essere fatto da chiunque abbia un interesse all'atto, indipendentemente dalla residenza. il richiedente si reca in cancelleria con due testimoni maggiorenni, capaci e che non abbiano interesse all’atto (art. 50 l. 89 /1913). Nel caso di successione, può essere richiesto anche da un solo erede.

Presso molti uffici è necessario fissare un appuntamento.

 

Competenza

Gli atti notori possono essere ricevuti dal cancelliere (sono competenti tutti i cancellieri, senza una particolare competenza per territorio e indipendentemente dall'ufficio di appartenenza, quindi sia del Tribunale che del Giudice di Pace), dal notaio (su tutto il territorio) e dal Sindaco (o suo incaricato).
É competente invece esclusivamente il Tribunale per gli atti notori ricevuti dal cancelliere su delega del magistrato.

 

Costo

  • Per l’originale che resta in cancelleria:
    1 marca da bollo da € 16,00
  • Per la copia conforme rilasciata con urgenza:
    1 marca da bollo da € 16,00
    1 marca da € 35,40 per diritti di cancelleria
  • Per la copia rilasciata senza urgenza:
    1 marca da bollo da € 16,00
    1 marca da € 11,80 per diritti di cancelleria
  • Presso i giudici di pace i diritti sono ridotti alla metà
  • Sono esenti da bollo gli atti notori per uso divorzio ex art. 19 L. 6/3/1987 n. 74.



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