Spese di giustizia - D.m. 6 ottobre 2022, recante Tariffe per prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione telefonica – Modalità di applicazione dell’IVA

provvedimento 28 dicembre 2023

- Le tariffe di cui d.m.  6 ottobre 2022  del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e recante "disposizioni per l'individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe, ai sensi dell'articolo 1, commi 89 e 90, della legge 23 giugno 2017, n. 103", sono da intendersi al netto dell’IVA, non al lordo;

- l’IVA è dovuta, va applicata all’importo liquidato dal magistrato sulla base del tariffario ed aggiunta in fattura.


Struttura di riferimento

Provvedimento 28 dicembre 2023 - Quesito sulla circolare del 3 aprile 2023 relativa al decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante “disposizioni per l’individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe, ai sensi dell’art. 1 comma 89 e 90 della Legge 23 giugno 217 n. 103 - Rif. Prot. DAG n. 228869E del 14 novembre 2023


DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I - AFFARI A SERVIZIO DELL’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

 

Al sig. Procuratore Generale Presso la Corte d’Appello di Firenze

E, p.c.,

al sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno

 

Oggetto: Quesito sulla circolare del 3 aprile 2023 relativa al decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante “disposizioni per l’individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe, ai sensi dell’art. 1 comma 89 e 90 della Legge 23 giugno 217 n. 103 -  Rif. Prot. DAG n. 228869E del 14 novembre 2023.

 

Con nota acquisita al prot. DAG 228869E del 14 novembre 2023, il Procuratore della Repubblica di Livorno ha posto un quesito concernente il tariffario portato dal decreto del 6 ottobre 2022, adottato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante “disposizioni per l’individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe, ai sensi dell’art.1, commi 89 e 90, della L. n. 103 del 23 giugno 2017”.

 

In particolare, avuto riguardo alla circolare m_dg.DAG.03-04-2023.0073767.U, ed al listino di cui al d.m. sopra indicato, codesto Procuratore Generale ha richiesto “se le tariffe indicate siano da intendere comprensive o meno di IVA”.

 

In merito, va premesso che la circolare sopra richiamata non ha considerato, né ha quindi inteso risolvere la questione ora in disamina, limitandosi a precisare che il listino approvato è stato predisposto considerando tutte le possibili “voci di costo” a carico degli operatori, ossia “l’incidenza economica”, per l’operatore, di tutte le prestazioni (di beni e servizi) accessorie e/o strumentali alla prestazione principale richiesta dall’autorità giudiziaria. In altri termini, nella circolare il principio di onnicomprensività risulta chiaramente riferito alla prestazione dovuta dall’operatore, non già alla prestazione dovuta dall’Amministrazione, quale appunto di pagamento del corrispettivo (all’esito della sua liquidazione).

 

Ciò premesso, e ribadito che le spese per intercettazioni telefoniche e telematiche di conversazioni e comunicazioni rientrano nel novero delle spese di giustizia disciplinate dal d.P.R. 30.05.2002 n. 115, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”, gravanti sul capitolo 1363, in gestione a questa Direzione generale, deve soggiungersi che né il predetto Testo Unico, né il decreto ministeriale si occupano (come d’altronde non potrebbero fare) del trattamento, agli effetti del d.P.R. n. 633/1972 (decreto IVA), del compenso dovuto agli operatori per le prestazioni funzionali di cui all’art. 1, comma 89, legge 23 giugno 2017, n. 103.

 

Considerate le disposizioni di rilievo (v. a seguire), questa Direzione ritiene che i prezzi/compensi indicati nel tariffario allegato al d.m. 6 ottobre 2022 siano da intendere al netto dell’IVA, che pertanto andrà calcolata sull’importo liquidato dal magistrato sulla base del tariffario, ed esposta in fattura.

 

In particolare, milita a favore di questa conclusione lo stesso art. 1, comma 89, legge n. 103/2017, laddove demanda (lett. b) al decreto del ministero della giustizia, di concerto con il ministero dell’economia e delle finanze, di determinare “la tariffa per ogni tipo di prestazione in misura non superiore al costo medio di ciascuna, come rilevato, nel biennio precedente, dal Ministero della giustizia tra i cinque centri distrettuali con il maggiore indice di spesa per intercettazioni”: il riferimento al costo medio, quale parametro da considerare ai fini della determinazione della tariffa, esplicita che i canoni enumerati nel listino siano volti ad compensare e rimborsare i costi vivi e unitari (per prestazione o per giornata) gravanti sull’operatore/fornitore che, in quanto tali, sono al netto dell’IVA (in tal senso, in tema di prestazioni obbligatorie, v. la sentenza Corte giustizia UE sez. V, 16/03/2023, n.339).

 

D’altronde, l’art. 6 del decreto ministeriale fa carico all’operatore di emettere fattura, a seguito del provvedimento di liquidazione emesso dal magistrato, né sorgono dubbi in merito al fatto che il credito per corrispettivo maturato dal fornitore e liquidato dal magistrato sia imponibile IVA.

 

Per quanto considerato, in tali termini va data risposta al quesito formulato; attesa la novità della questione in disamina, la S.V. è invitata a dare adeguata diffusione della presente, tra gli Uffici del distretto.

Roma, 28 dicembre 2023

Il Direttore Generale
Giovanni Mimmo