Decreto 6 ottobre 2022 - Disposizioni per l’individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe ai sensi dell’articolo 1, commi 89 e 90, della legge 23 giugno 2017, n. 103

6 ottobre 2022

aggiornamento 4 aprile 2023

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

Visto l’articolo 1, commi 89 e 90, della legge 23 giugno 2017, n. 103, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;

Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, recante “Attuazione della direttiva 2006/24/CE riguardante la conservazione dei dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE”;

Visto il decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2017, recante “Disposizione di riordino delle spese per le prestazioni obbligatorie di cui all’articolo 96 del decreto legislativo n. 259 del 2003”;

Visto il decreto 21 febbraio 2011, n. 44, concernente “Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24”;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013 in materia di misure di sicurezza nelle attività di intercettazione da parte delle Procure della Repubblica;

Visto l’esito dell’attività di rilevamento dei costi relativi al biennio precedente delle prestazioni funzionali dei cinque centri distrettuali con il maggiore indice di spesa per intercettazioni;

Visto il parere reso dalle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari;

Considerato che occorre proseguire nella razionalizzazione tecnica ed organizzativa dei sistemi di intercettazione, avente quale obiettivo finale la realizzazione dei cinque data center nazionali, e che tale processo deve essere accompagnato da una revisione sistematica dei metodi di programmazione della spesa relativa;

DECRETA

Art. 1
Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) prestazioni funzionali: il complesso degli impianti, sistemi, operazioni e servizi tecnici inservienti alla fruizione dei contenuti e dei dati associati, captati e veicolati dagli operatori di comunicazioni elettroniche e/o dagli Internet Service Provider (Tel. co) in esecuzione delle prestazioni obbligatorie di cui al Decreto Ministeriale 28 dicembre 2017, contenente disposizioni di riordino delle spese per le prestazioni di cui all’articolo 96 del decreto legislativo n. 259 del 2003, in particolare:

  • per la ricezione, registrazione, conservazione e trascrizione delle operazioni di intercettazione di conversazioni, di comunicazioni o di flussi informatici ed elaborazione della documentazione storica del traffico e dei dati associati,
  • per la ricezione, visualizzazione, registrazione, conservazione e fruizione dei contenuti, dei dati, dei servizi e applicazioni web veicolati dagli Internet Service Provider,
  • per la vigilanza e manutenzione finalizzate al corretto funzionamento degli impianti e sistemi installati;

b) prestazioni funzionali alle intercettazioni di comunicazioni o collegamenti tra presenti o, comunque, diversi da quelli forniti dagli operatori Tel.co: sistemi elettronico/informatici e servizi ad essi connessi, finalizzati all’acquisizione, veicolazione, geolocalizzazione, registrazione e fruizione dei segnali audio video e dei flussi di comunicazione comunque oggetto di captazione e in particolare:

  • servizi di installazione, manutenzione, vigilanza sul corretto funzionamento degli impianti e sistemi inservienti alle intercettazioni,
  • interventi tecnici per l’accesso ai luoghi di installazione e captazione e per la dissimulazione delle attività di intercettazione;

c) archivi informatizzati: sistemi di memorizzazione e storicizzazione dei dati allocati presso la sala CIT su apparati messi a disposizione dai fornitori della prestazione e sottoposti alla vigilanza dell’Autorità giudiziaria, funzionali alla conservazione del patrimonio informativo acquisito e alla fruizione di essi da parte dei soggetti legittimati;

d) archivio digitale delle intercettazioni: ambiente e sistema, nel dominio giustizia, realizzato attraverso risorse hardware e software, messe a disposizione dal Ministero della Giustizia per la trattazione informatica e telematica in regime di particolare riservatezza fisica ed elettronica dei contenuti, gestito, quanto all’accesso, secondo le direttive del Procuratore della Repubblica, per la raccolta, conservazione, consultazione, selezione per le finalità previste dalle disposizioni vigenti dei documenti cartacei e digitali, dei contenuti multimediali, per il rilascio di copie, nonché per la custodia di quanto dichiarato inutilizzabile o irrilevante oggetto di raccolta nel corso delle operazioni di intercettazioni;

e) punto di registrazione: punto di rete allocato presso la sala CIT della Procura della Repubblica, dove perviene il patrimonio informativo e probatorio acquisito (fonie, immagini, dati) per essere registrato, archiviato e fruito dai soggetti legittimati, anche con modalità di riascolto;

f) risorse di connettività: infrastruttura di rete fissa e mobile, di natura fisica e logica finalizzata al collegamento, con modalità protetta, degli impianti della Procura della Repubblica:

  • con i sistemi degli operatori di comunicazioni elettroniche e del web per l’acquisizione dei flussi di comunicazioni, delle relazioni audio/video tra presenti e per lo scambio di contenuti comunque instradati o inoltrati dagli apparati oggetto di intercettazione,
  • con i sistemi e gli apparati in uso alla polizia giudiziaria delegata alle indagini;

g) centro Intercettazione delle Telecomunicazioni (C.I.T.): struttura della Procura della Repubblica presso la quale sono situate le postazioni di ascolto e gli apparati elettronici e informatici utilizzati per lo svolgimento dei servizi di intercettazione ed in particolare gli apparati su cui vengono indirizzate le telefonate e le altre forme di comunicazione per la loro registrazione e il loro successivo trattamento, sino al loro conferimento con le modalità previste dall’art. 269 c.p.p..

h) applicazioni: programmi installati od eseguiti sui dispositivi connessi alla rete, in grado, attraverso le funzionalità di interazione con gli utenti, di rispondere, ai fini dell’indagine, alle necessità documentali, di messaggistica, di condivisione di file o di contenuti testuali o multimediali;

i) bersaglio o identità di rete: utenza elettronico informatica connessa al sistema di telecomunicazione o al Web, ogni altro apparato di trasmissione e ricezione di comunicazioni, luogo o veicolo oggetto del provvedimento di intercettazione dell’Autorità giudiziaria;

l) ETSI: standard di effettuazione del servizio di telecomunicazioni in ambito europeo, per la parte riguardante i parametri vincolanti per l’esecuzione delle prestazioni obbligatorie di intercettazione;

m) captatore elettronico: sistema dissimulato, inoculato da remoto, che, eliminando gli effetti che impediscono la conoscenza della comunicazione o dei dati, permette la intercettazione in chiaro dei contenuti audio video e dei dati scambiati o consente l’intercettazione tra presenti, e raccoglie da remote le posizioni assunte dall’apparato sul territorio;

o) periferica: apparato elettronico informatico, dotato anche di sistema antibonifica, per la captazione e/o localizzazione, per la temporanea registrazione e per la trasmissione in tempo reale o in differita dei segnali audio video;

p) fornitore della prestazione: persona fisica o giuridica impiegata dall’Autorità giudiziaria nelle attività funzionali alle intercettazioni;

q) tariffa per le intercettazioni funzionali (in breve tariffa): importo o erogazione comunque rientrante nella spesa di giustizia per le intercettazioni, liquidato con decreto dell’Autorità giudiziaria per le attività di intercettazione funzionali secondo il listino allegato al presente decreto;

r) identificativo della procedura di intercettazione e liquidazione: numero del registro intercettazioni (R.I.T) annotato al mod. 37 (art. 267 comma 5 del codice di procedura penale).

 

Art. 2
Individuazione delle prestazioni funzionali e determinazione delle tariffe

  1. Le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione sono specificamente individuate e descritte, unitamente alle relative tariffe, nel listino allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.
  2. Nel caso di tariffe che non sono individuate con la previsione di un importo fisso, l’Autorità giudiziaria che procede alla liquidazione tiene conto del complesso delle attività svolte, con particolare riferimento al tempo e al personale necessario per l’espletamento della prestazione, del costo effettivo documentato, dell’eventuale perdita o danneggiamento incolpevoli delle periferiche utilizzate, nonché dell’urgenza e complessità dell’intervento e della qualità del servizio reso.
  3. Nell’importo previsto sono incluse tutte le attività necessarie per il corretto adempimento della prestazione, comprese, a titolo esemplificativo, le attività di installazione, di connettività, di messa in esercizio continuativa, di documentazione, di gestione assistenza e manutenzione, di imballaggio, di trasporto, di ripristino, nonché tutti i costi per il versamento di canoni per le licenze software nonché per eventuali spese assicurative.
  4. Per prestazioni che non risultano indicate nel listino allegato o che sono state eseguite con il ricorso a tecnologie innovative che non risultano adeguatamente remunerate dal listino allegato, l’Autorità giudiziaria procede alla liquidazione sulla base dell’importo fissato per prestazioni analoghe, tenendo conto, ove possibile, del costo effettivo della prestazione, specificamente documentato in allegato all’istanza, rispetto a quelli di eventuali prestazioni analoghe, nonché dei criteri di cui al comma 2 e trasmette il provvedimento al tavolo tecnico permanente istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell’articolo 8.
  5. Il listino è disponibile presso il Ministero della giustizia - Direzione generale degli affari interni e gli operatori interessati sono tenuti a munirsene.

 

Art. 3
Obblighi dei fornitori delle prestazioni

  1. I fornitori, fermo quanto previsto per i relativi ambiti dai decreti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216 e all’articolo 2, commi 3, 4, 5 e 6 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 161 convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 7, assicurano, in relazione a ciascuna prestazione, la capacità di tempestiva messa a disposizione di ogni strumentazione adeguata al bersaglio, connotata da requisiti di eccezionale qualità dal punto di vista operativo, avuto riguardo ai modi e ai tempi di fruizione, nonché alla disponibilità delle migliori innovazioni tecnologiche e all’adozione di modelli organizzativi aziendali orientati alla competenza ed alla valorizzazione dell’esperienza e dell’abilità del personale incaricato.
  2. In particolare, i fornitori assicurano le seguenti modalità esecutive delle prestazioni:
    1. l’immediata effettuazione delle prestazioni e comunicazione del loro esito e, in ogni caso, 1’installazione e configurazione del sistema di intercettazione entro quarantotto ore dalla richiesta dell’Autorità giudiziaria;
    2. la tempestiva trasmissione e consegna ai punti di registrazione di ogni dato o evento riferibile all’identità di rete monitorata, in particolare delle informazioni anagrafiche e di localizzazione relative alle identità di rete dei soggetti coinvolti nella comunicazione;
    3. la tempestiva trasmissione e consegna, mediante canali cifrati che ne assicurano la segretezza, dei contenuti eventualmente acquisti anche diversi da quelli conseguenti all’esecuzione delle prestazioni obbligatorie, secondo procedure informatiche approvate dal Ministero della Giustizia, in grado di assicurare all’Autorità giudiziaria l’originalità, l’integrità e la fruibilità dei dati trasmessi e/o ricevuti dall’identità di rete, senza impiego di sistemi informatici interposti di trattazione degli stessi, in conformità ai modelli ed ai protocolli definiti dall’ETSI;
    4. l’adozione di funzionalità tecniche di ultima generazione o, quanto meno, l’impiego di materiali e applicazioni che risultino posti in commercio non oltre trentasei mesi precedenti all’inizio delle operazioni;
    5. l’adozione di modelli organizzativi idonei a consentire assistenza ventiquattro ore su ventiquattro per trecentosessantacinque giorni l’anno e, in ogni caso, l’ininterrotta reperibilità e assistenza su ogni sistema installato, nonché l’immediata esecuzione di interventi di manutenzione necessari alla piena resa del servizio, con risoluzione dei guasti per malfunzionamento entro ventiquattro ore dalla segnalazione, ad eccezione di quelli che necessitano di sostituzione di materiali, reinstallazione di software o recupero/trasferimento di dati;
    6. la manutenzione, ordinaria o adeguatrice ed evolutiva, comprensiva dell’aggiornamento hardware e software (di base e applicativo), per consentire la migliore funzionalità e fruibilità, senza modifiche dell’operatività del sistema e senza il danneggiamento o la modifica dei dati precedentemente memorizzati.
  3. La manutenzione, sia essa ordinaria o adeguatrice ed evolutiva, deve essere operata secondo le modalità analiticamente individuate in un’apposita comunicazione da inoltrare alla Procura della Repubblica procedente, nella quale il fornitore deve attestare che le innovazioni o gli adeguamenti operati sui sistemi non impediscono od ostacolano le modalità di comunicazione e monitoraggio operate attraverso i sistemi di rilevamento messi a disposizione dell’ufficio dal Ministero della giustizia-Direzione generale servizi per i sistemi informativi automatizzati.
  4. A fronte di richieste contemporanee, provenienti da distinte Autorità giudiziarie, sulle medesime identità di rete, gli operatori assicurano che:
    1. le informazioni e i contenuti di cui al comma 1 relativi alla medesima identità di rete siano consegnati, separatamente e contestualmente, ai distinti punti di registrazione indicati dall’Autorità giudiziaria;
    2. il numero complessivo delle operazioni attivabili sia sempre garantito.

 

Art. 4
Garanzie di sicurezza nella conservazione e gestione dei dati

  1. I fornitori assicurano la conservazione e gestione dei dati raccolti in archivi informatizzati, mediante canali cifrati, nel rispetto di requisiti di sicurezza e ne garantiscono il trattamento secondo criteri di riservatezza, disponibilità e integrità.
  2. In particolare deve essere assicurata:
  • l’esclusiva destinazione dei sistemi e degli apparati installati presso ciascuna Procura della Repubblica alle attività di intercettazione disposte dal medesimo ufficio, con divieto di utilizzo per le analoghe attività disposte da altre autorità, salva l’espressa autorizzazione del Procuratore della Repubblica;
  • l’esclusiva allocazione dei dati raccolti nel corso delle operazioni di intercettazione all’interno degli apparati installati presso le sale C.I.T. della Procura della Repubblica che ha disposto le operazioni, attraverso sistemi che attestino l’epoca della memorizzazione integrale e la conservazione del formato originale all’interno degli apparati, fino al conferimento all’archivio digitale;
  • la custodia dei dati attraverso sistemi di cifratura in grado di inibire la loro consultazione a personale diverso da quello autorizzato dal Procuratore della Repubblica;
  • l’adozione di procedure idonee ad impedire la cancellazione dei dati o il loro danneggiamento anche accidentale, attraverso la realizzazione di copie di sicurezza, sempre allocate all’interno dei sistemi e degli apparati allocati presso le sale C.I.T., in conformità alle specifiche tecniche adottate dal Ministero della giustiziaDirezione generale per i sistemi informativi automatizzati;
  • la tempestività ed il rispetto delle specifiche tecniche dettate dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati per la formazione del materiale finalizzato al conferimento delle intercettazioni nell’archivio digitale;
  • la cancellazione sicura, definitiva ed integrale, anche delle copie di sicurezza, in conformità alla modalità individuate dal Procuratore della Repubblica, dei contenuti registrati negli apparati messi a disposizione dell’ufficio per l’esecuzione delle operazioni di intercettazione e per la loro conservazione;
  • la produzione e l’aggiornamento costante della documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale e capacità economica e finanziaria, compresi i requisiti specificamente riferiti alla doverosa garanzia di sicurezza nella conservazione e gestione dei dati.
  1. Il fornitore comunica al Procuratore della Repubblica, che ne curerà l’inoltro al Ministero della giustizia-Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, il documento tecnico descrittivo del proprio sistema, comprensivo delle modalità di collegamento da remoto realizzate, in conformità alle modalità indicate dalla medesima Direzione generale, nel quale devono essere individuati gli apparati ed i software attraverso i quali viene assicurata la ricezione e la conservazione dei contenuti oggetto dell’attività di intercettazione, nonché la sicurezza dei dati.
  2. Il fornitore assicura, in relazione a ciascuna prestazione, la capacità di tempestiva messa a disposizione di ogni strumentazione adeguata al bersaglio, connotata da requisiti di eccezionale qualità, avuto riguardo ai modi e ai tempi di fruizione, nonché alla disponibilità delle migliori innovazioni tecnologiche e all’adozione di modelli organizzativi aziendali orientati alla competenza e alla valorizzazione dell’esperienza e della professionalità del personale incaricato.
  3. L’Autorità giudiziaria si serve, comunque, nel corso delle operazioni di intercettazione, di sistemi di sicurezza messi a disposizione dal Ministero della giustizia, in grado di assicurare un controllo sulle modalità di accesso ai contenuti acquisiti e registrati, cui sono soggetti anche i sistemi utilizzati dal fornitore.

 

Art. 5
Trasmissione e gestione delle comunicazioni di natura amministrativa relative alle prestazioni effettuate

  1. Nella trasmissione e nella gestione delle comunicazioni di natura amministrativa è assicurato il rispetto delle procedure informatiche approvate dal Ministero della giustizia.
  2. L’identificazione della prestazione richiesta avviene utilizzando i parametri tecnici con i quali il bersaglio è identificato univocamente dalla rete, ovvero mediante le informazioni adeguatamente corrispondenti alle esigenze dell’operatore per l’esatta individuazione del servizio richiesto.
  3. Con riferimento alle prestazioni richieste, attraverso i sistemi ministeriali coerenti con quanto previsto dagli organismi internazionali di standardizzazione nelle telecomunicazioni, sono scambiati i seguenti dati:
    a) data di emissione del provvedimento del magistrato;
    b) numero di registrazione del provvedimento e tipologia di registro;
    c) numero del procedimento e tipologia di registro;
    d) nome e funzioni del magistrato firmatario del decreto che dispone le operazioni;
    e) descrizione della prestazione richiesta, durata e codice identificativo della prestazione;
    f) natura della richiesta;
    g) tipologia e identità del bersaglio;
    h) data ed orario di esecuzione della prestazione;
    i) centro di intercettazione delle telecomunicazioni ove sono ubicati gli impianti e si sono svolte le attività di intercettazione;
    l) data e orario di trasmissione della richiesta all’operatore, nonché indicazione del funzionario amministrativo responsabile del centro di intercettazione delle telecomunicazioni;
    m) indicazione di eventuale natura urgente della richiesta;
    n) polizia giudiziaria delegata e relativo recapito telefonico.

Art. 6
Razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti di fatturazione

  1. Ciascuna richiesta di attività funzionale alle prestazioni obbligatorie è identificata dall’Autorità giudiziaria mediante il codice univoco di riferimento relativo alla prestazione obbligatoria cui ineriscono, costituito dall’indicazione dell’Autorità giudiziaria e dal numero R.I.T. (numero/anno) abbinato al servizio reso.
  2. Il codice di cui al comma 1 è indicato per ciascuna prestazione, dal momento dell’attivazione sino alla cessazione delle operazioni tecniche ed identifica anche la documentazione di liquidazione della relativa spesa. Il codice, associato alla prestazione cui si riferisce, è annotato nel registro anche telematico per le intercettazioni di cui all’articolo 267, comma 5, del codice di procedura penale.
  3. La procedura di liquidazione è attivata con l’inoltro a mezzo dei sistemi ministeriali della rendicontazione relativa alla richiesta di pagamento. L’Autorità giudiziaria comunica al fornitore il corrispondente decreto di liquidazione con apposito elenco allegato. Il fornitore trasmette la relativa fattura in formato elettronico a mezzo del sistema S.D.I. e il competente ufficio del funzionario delegato emette l’ordinativo di pagamento entro trenta giorni dalla ricezione.
  4. L’indicazione nella fattura del codice univoco esonera dall’allegazione di ulteriore documentazione

 

Art. 7
Verifiche e controlli di funzionalità e sicurezza

  1. L’Autorità giudiziaria che impiega per le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione impianti, sistemi e personale non forniti dall’amministrazione, può procedere, di propria iniziativa, in contradditorio con il fornitore della prestazione, a verifiche in merito alla funzionalità e alla sicurezza delle attrezzature impiegate e dell’organizzazione complessiva, anche presso la sede o i locali del fornitore se le prestazioni sono effettuate da remoto.

 

Art. 8
Monitoraggio del sistema delle prestazioni funzionali

  1. Il tavolo tecnico permanente istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell’articolo 7 del decreto 28 dicembre 2017, aperto alla consultazione degli operatori del settore delle prestazioni disciplinate dal presente provvedimento, nonché dei soggetti pubblici o privati che il tavolo ritiene necessario consultare, garantisce anche il costante monitoraggio del sistema delle prestazioni funzionali alle prestazioni obbligatorie e delle relative tariffe, altresì al fine di tener conto dell’evoluzione tecnologica ed organizzativa del settore delle telecomunicazioni e delle variazioni dei costi dei servizi.
  2. Il Tavolo tecnico permanente di cui al comma 1, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, dell’Autorità giudiziaria e delle Autorità indipendenti:
    1. monitora il sistema delle prestazioni funzionali in relazione alla qualità, all’efficienza e alla sicurezza dei servizi forniti, affinché sia garantita un’esecuzione ottimale, uniforme e razionale;
    2. monitora le modalità di trasmissione e gestione delle comunicazioni amministrative relative alle prestazioni obbligatorie, promuovendo, ove necessario, la diffusione di prassi operative omogenee da parte di tutti gli operatori coinvolti nel circuito amministrativo;
    3. monitora le liquidazioni effettuate;
    4. valuta l’opportunità di un aggiornamento del listino.
  3. Ai componenti del tavolo tecnico permanente di cui al comma 1 non spettano, per l’attività prevista dei commi 1 e 2, compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

 

Art. 9
Norma transitoria

  1. Gli adeguamenti tecnici ed esecutivi previsti dal presente decreto si applicano anche alle operazioni di intercettazione in corso alla data di entrata in vigore di esso.
  2. Gli adeguamenti tecnici sono differiti alla cessazione delle singole attività di intercettazione qualora la loro attuazione importi la sospensione delle operazioni in atto o la possibilità di perdita/ inutilizzabilità dei contenuti e dei dati acquisiti.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia.

Roma, 6 ottobre 2022

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Marta Cartabia

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Daniele Franco